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Contratto di mandato: cosa significa e come viene fatto?

Il contratto di mandato viene stipulato tra un soggetto, il mandatario, che si obbliga a compiere degli atti giuridici per conto di un altro, il mandante.

Ne sentiamo parlare molto spesso, ma probabilmente non abbiamo ben chiaro cosa si intenda per mandato, magari facciamo spesso confusione con la procura, un meccanismo in parte simile ma caratterizzato da una forma diversa.

Si tratta in ogni caso di contratti usati frequentemente, ed è utile capire il loro funzionamento e conoscere le varie caratteristiche. 

Possiamo dare l’incarico a un’altra persona per compiere svariati atti, come acquistare un’auto, vendere un immobile, incassare dei soldi, in ogni caso la tipologia di contratto che decidiamo di instaurare determinerà particolari obblighi per le parti coinvolte.

Procediamo allora con ordine, provando a definire e chiarire i concetti più importanti, e a delineare un quadro completo dell’argomento.

Cos’è un mandato?

L’argomento è trattato nel codice civile, in particolare nell’art 1703, che afferma quanto segue:

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra

Si tratta quindi, del conferimento a un mandatario di alcuni incarichi che deve svolgere nell’interesse di un altro soggetto, cioè il mandante, che non ha la possibilità o la volontà di eseguire i determinati compiti in maniera autonoma.

Può succedere ad esempio che una persona si trovi in un’altra città e non possa svolgere alcune azioni, oppure che sia troppo impegnata per potersi occupare di tutte le questioni di suo interesse.

Ma quali sono le azioni oggetto di un contratto di mandato? 

Nella normativa di riferimento non vengono elencati in modo specifico tutti gli atti giuridici che possono essere svolti da un mandatario, viene sottolineato semplicemente che una persona si obbliga a fare qualcosa per altri. 

Con il termine atti giuridici si intendono, quindi, tutte le attività che possono avere una rilevanza per il mandante. 

Ecco, allora, che possono diventare oggetto di un mandato l’acquisto di un bene, la vendita di una casa, la riscossione di un credito, un pagamento, una particolare commissione, la ristrutturazione di un immobile, un lavoro di giardinaggio, insomma tutto ciò di cui necessita il mandante.

Le differenze con la procura

Quando si affida un compito a un altro soggetto si può decidere di stipulare:

  • Un mandato: si tratta di un contratto vero e proprio, con una struttura bilaterale, quindi accettato e, se previsto, anche sottoscritto dalle parti. Succede, quindi che il mandante attribuisce un incarico al mandatario, che sarà obbligato a compiere una determinata azione a fronte di un compenso pattuito, per la maggior parte dei casi.
  • Una procura, o delega: è invece un negozio unilaterale, che attribuisce al delegato solo il potere di rappresentare un individuo compiendo certi atti. Ciò significa che la persona scelta non avrà alcun obbligo nei confronti del delegante, e se si tratta di una delega scritta non è necessaria la firma del delegato.

La principale differenza, quindi, è la forma stessa della procedura, che in un caso è regolata da un contratto firmato dalle parti, mentre nell’altro è solo una richiesta di delega fatta a un soggetto.

Come si stipula un contratto di mandato?

Essendo un contratto, il mandato, per essere valido, necessita della sottoscrizione, o accettazione di tutte le parti coinvolte, quindi mandante e mandatario.

Si tratta quasi sempre di un’attività onerosa, nel senso che il soggetto che effettua l’azione richiesta viene retribuito con un compenso e con un rimborso delle spese. 

La forma del contratto può essere libera, perciò è valida anche una stretta di mano o un accordo verbale. Ovviamente per compiere determinati atti, la legge può richiedere la forma scritta, come ad esempio per l’acquisto o la vendita di un immobile.

Ci dobbiamo in ogni caso ricordare che, se anche in forma orale, il contratto deve essere accettato dalle parti, a differenza della procura che prevede solo il conferimento di una rappresentanza.

Le varie tipologie 

Secondo la legge, possiamo distinguere tra:

  • Mandato con rappresentanza: il mandatario deve compiere un’azione per nome e per conto del mandante, cioè tutti gli atti compiuti si riversano direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. In altre parole è come se l’attività stessa fosse eseguita direttamente dal mandante, visto che viene svolta in suo nome. Si tratta di una procedura particolare nella quale si configurano sia il mandato che la procura, essendo presente il potere di rappresentare qualcuno.
  • Mandato senza rappresentanza: in questo caso l’azione viene svolta per conto del mandante, senza menzionare il suo nome. Se viene acquistato un immobile, ad esempio, il relativo atto di compravendita viene fatto dal mandatario e dal venditore, e da nessuna parte sarà specificato il nome del mandante.

Inoltre, in base alla tipologia degli atti che devono essere svolti, ci può essere:

  • Mandato generale: con il quale vengono curati solo gli atti di ordinaria amministrazione, quelli che non modificano in modo consistente la sfera patrimoniale, come l’acquisto o la vendita di beni immobili.
  • Mandato speciale: in questo caso possono essere compiuti anche atti di straordinaria amministrazione

Gli obblighi del mandatario

Nell’art 1710 del codice civile possiamo leggere che:

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.​Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Con  l'espressione “la diligenza del buon padre di famiglia” si intende l’utilizzo di particolari cure e attenzioni per potere svolgere al meglio le attività richieste.

Se l’incarico è stato affidato in maniera gratuita, la responsabilità del mandatario non può essere valutata come nel caso di un compito con un relativo compenso. 

In ogni caso il mandatario deve sempre comunicare con il mandante, rendendolo partecipe di quanto sta accadendo, e di eventuali complicazioni. 

Alla conclusione del contratto deve sempre rendicontare l’operato e di restituire al proprietario tutto ciò che ha ricevuto per potere agire. 

Gli obblighi del mandante

Se non indicato diversamente nel contratto, deve fornire all’incaricato tutti gli strumenti necessari per potere operare, e deve:

  • rimborsare eventuali anticipi versati dal mandatario
  • pagare il compenso pattuito
  • risarcire possibili danni causati dall’incarico stesso
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