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Amministratore di sostegno: chi è e che cosa fa

L'amministratore di sostegno: chi è, che cosa fa, quando e da chi può essere nominato. Scopriamo le funzioni di questo professionista che tutela i diritti di persone che hanno gravi problemi di autosufficienza.

L'amministratore di sostegno: chi è, che cosa fa, da chi può essere nominato. Sono tante le domande che ci poniamo quando sentiamo parlare di amministratore di sostegno. Vediamo, allora, quali sono le sue mansioni e cerchiamo di fare luce su questa particolare figura.

Amministratore di sostegno: chi è?

L'amministratore di sostegno è una persona che viene nominata tramite decreto dal Giudice Tutelare ed ha il compito di sostenere, rappresentare e assistere chi, a causa di una menomazione fisica o mentale, si trovi nell'impossibilità - anche se solo parziale o per un breve periodo di tempo - di provvedere egli stesso al compimento delle funzioni della sua vita quotidiana.

La figura dell'amministratore di sostegno è stata introdotta dalla Legge 6/2004 con lo scopo di garantire una protezione giuridica - anche se il significato è solamente indicativo - senza però limitare la sua capacità di agire per chi si trova in difficoltà e non riesce, quindi, a provvedere ai propri interessi perché manca - totalmente o in parte - di autonomia.

Chi può chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno

Ecco un elenco piuttosto esaustivo di chi può chiedere che venga nominato un amministratore di sostegno che curi i propri interessi:

  • ​il coniuge del beneficiario;
  • il beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • la persona che stabilmente convive con il beneficiario;
  • il pubblico ministero;
  • il tutore;
  • il curatore;
  • i parenti entro il quarto grado e quindi: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
  • affini entro il secondo grado e quindi: cognati, suoceri, generi e nuore

I criteri di scelta dell'amministratore di sostegno

L'art. 408 del codice civile definiscono molto bene i criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno:

"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata […]. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".

In sostanza, secondo quanto previsto dall'articolo 408 in questione, chiunque può ricoprire il ruolo di amministratore ma è assolutamente inammissibile che ad avere questa funzione siano operatori di servizi pubblici o privati che abbiano già in cura o in carico il soggetto beneficiario.

Come fare ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno

Per procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno non è sufficiente l'incapacità della persona, ma occorre che ci siano degli interessi attuali e concreti per il compimento di atti per i quali è necessaria la figura e che il soggetto interessato (beneficiario) non sia in grado di prendere queste decisioni da solo.

La domanda per la nomina - detta in questa circostanza ricorso - va presentata direttamente al giudice tutelare del posto dove il beneficiario vive abitualmente. Il giudice tutelare, poi, provvederà entro 60 giorni dalla data di presentazione, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Ecco cosa deve essere presente all'interno del provvedimento di nomina:

  1. ​indicazioni in merito alle generalità del beneficiario e dell'amministratore;
  2. durata dell'incarico che potrà essere a tempo determinato o indeterminato;
  3. oggetto dell'incaricato e degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  4. indicazione degli atti che il beneficiario può compiere colo in presenza dell'amministratore di sostegno;
  5. indicazione della periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice in merito all'attività da lui svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario;
  6. limiti di spesa che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme che il beneficiario ha o potrebbe avere a disposizione.

Doveri e poteri dell'amministratore di sostegno

Vediamo insieme, ora, quali sono i doveri ed i poteri conferiti all'amministratore di sostegno.

I doveri

L'art. 410 del c.c. stabilisce che nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno è tenuto a:

  • ​tener conto dei bisogni e/o delle aspirazioni del beneficiario;
  • deve informare il giudice tutelare nel caso di dissenso del beneficiario;
  • deve subito informare il beneficiario circa gli atti che vanno compiuti;
  • è tenuto a continuare a svolgere i suoi compiti per un periodo di 10 anni a meno che il coniuge, il convivente, ascendenti o discendenti non siano essi stessi gli amministratori di sostegno.

I poteri

E dopo i doveri, ecco i poteri che fanno parte della nomina dell'amministratore di sostegno:

  • atti di straordinaria amministrazione: compravendita di un immobile ad esempio, agire in giudizio e tutto ciò per il compimento del quale è richiesta la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare;
  • atti di ordinaria amministrazione: acquisto di beni mobili, ad esempio. In questi casi, l'amministratore di sostegno può agire senza l'autorizzazione del giudice a meno che questi, tramite decreto, abbia disposto diversamente.

​L'incarico può cessare?

Anche l'incarico di amministrazione di sostegno, come tutti gli altri, può cessare. Succede quando si verificano delle situazioni tali per cui il proseguimento dell'attività diventa impossibile. Alcuni esempi possono essere:

  • ​la situazione che aveva causato la necessità di un amministratore di sostegno si è risolta;
  • la situazione è peggiorata per cui è necessario procedere con la richiesta di interdizione;
  • scelta dell'amministratore o del giudice tutelare.

Per interrompere il rapporto è necessario presentare una domanda motivata al giudice. Lo stesso giudice tutelare può inoltre intervenire a rimuovere l'amministratore dall'incarico se lo considera non idoneo a svolgere il suo compito. Se l'impegno diventa troppo gravoso, si può invece procedere all'esonero.

Una volta portato a termine il suo compito, l'amministratore di sostegno deve:

  • ​consegnare i beni che ha amministrato;
  • presentare, entro due mesi, il conto al giudice tutelare per l'approvazione.

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