L'amministratore di sostegno: chi è, che cosa fa, quando e da chi può essere nominato. Scopriamo le funzioni di questo professionista che tutela i diritti di persone che hanno gravi problemi di autosufficienza.
L'amministratore di sostegno: chi è, che cosa fa, da chi può essere nominato. Sono tante le domande che ci poniamo quando sentiamo parlare di amministratore di sostegno. Vediamo, allora, quali sono le sue mansioni e cerchiamo di fare luce su questa particolare figura.
L'amministratore di sostegno è una persona che viene nominata tramite decreto dal Giudice Tutelare ed ha il compito di sostenere, rappresentare e assistere chi, a causa di una menomazione fisica o mentale, si trovi nell'impossibilità - anche se solo parziale o per un breve periodo di tempo - di provvedere egli stesso al compimento delle funzioni della sua vita quotidiana.
La figura dell'amministratore di sostegno è stata introdotta dalla Legge 6/2004 con lo scopo di garantire una protezione giuridica - anche se il significato è solamente indicativo - senza però limitare la sua capacità di agire per chi si trova in difficoltà e non riesce, quindi, a provvedere ai propri interessi perché manca - totalmente o in parte - di autonomia.
Ecco un elenco piuttosto esaustivo di chi può chiedere che venga nominato un amministratore di sostegno che curi i propri interessi:
L'art. 408 del codice civile definiscono molto bene i criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno:
"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata […]. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".
In sostanza, secondo quanto previsto dall'articolo 408 in questione, chiunque può ricoprire il ruolo di amministratore ma è assolutamente inammissibile che ad avere questa funzione siano operatori di servizi pubblici o privati che abbiano già in cura o in carico il soggetto beneficiario.
Per procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno non è sufficiente l'incapacità della persona, ma occorre che ci siano degli interessi attuali e concreti per il compimento di atti per i quali è necessaria la figura e che il soggetto interessato (beneficiario) non sia in grado di prendere queste decisioni da solo.
La domanda per la nomina - detta in questa circostanza ricorso - va presentata direttamente al giudice tutelare del posto dove il beneficiario vive abitualmente. Il giudice tutelare, poi, provvederà entro 60 giorni dalla data di presentazione, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Ecco cosa deve essere presente all'interno del provvedimento di nomina:
Vediamo insieme, ora, quali sono i doveri ed i poteri conferiti all'amministratore di sostegno.
L'art. 410 del c.c. stabilisce che nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno è tenuto a:
E dopo i doveri, ecco i poteri che fanno parte della nomina dell'amministratore di sostegno:
Anche l'incarico di amministrazione di sostegno, come tutti gli altri, può cessare. Succede quando si verificano delle situazioni tali per cui il proseguimento dell'attività diventa impossibile. Alcuni esempi possono essere:
Per interrompere il rapporto è necessario presentare una domanda motivata al giudice. Lo stesso giudice tutelare può inoltre intervenire a rimuovere l'amministratore dall'incarico se lo considera non idoneo a svolgere il suo compito. Se l'impegno diventa troppo gravoso, si può invece procedere all'esonero.
Una volta portato a termine il suo compito, l'amministratore di sostegno deve:
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