Il tutore legale è un rappresentante nominato da un Giudice per curare gli interessi economici di un soggetto considerato incapace di agire. La tutela è anche uno strumento di protezione a favore di minorenni.
Nella giurisprudenza italiana la tutela rappresenta una strumento di protezione utile per proteggere le persone più deboli. Succede infatti, che un soggetto compia delle azioni e degli atti in a nome e per conto loro.
Il cosiddetto diritto tutelare diventa indispensabile quando, a causa dell’età o a seguito di una sentenza di interdizione, un individuo non è legittimato dalla giurisprudenza italiana a curare da solo i propri interessi sia personali che patrimoniali.
In questo ultimo caso il tutore legale viene nominato da un Giudice, proprio per fornire una tutela giuridica agli interessati.
Di seguito vedremo come funziona esattamente questo strumento giuridico.
Il tutore legale è previsto dalla legge italiana per salvaguardare gli interessi di minorenni ed interdetti, cioè soggetti incapaci di provvedere in modo autonomo alla loro tutela personale e patrimoniale.
In particolare possono essere definiti interdetti sia i maggiorenni che i minori emancipati, nel momento in cui essi si trovano in una condizione di infermità mentale, e incapaci a prendere decisioni complesse come quelle relative alla gestione del patrimonio.
Generalmente il tutore viene scelto tra i familiari più vicini, come il coniuge non separato, un convivente, un genitore, un figlio, un fratello o un soggetto con grado di parentela entro il quarto grado. In presenza di conflitto di interessi o mancanza di parenti, viene nominato un estraneo.In ogni caso la decisione viene presa dal Giudice tutelare.
Il prescelto può rifiutarsi solamente se:
Può essere nominato anche un protutore, cioè una figura con il compito di tutelare l’interdetto nel caso in cui il tutore non potesse farlo, per svariati motivi.
La tutela a favore di un minore è obbligatoria quando entrambi i genitori sono deceduti o non possono esercitare la potestà genitoriale. L’apertura della pratica ha luogo presso il tribunale del luogo dove risiede il minore.
Per quanto riguarda un interdetto, invece, viene nominato un tutore provvisorio a seguito della pubblicazione delle sentenza di interdizione. La richiesta in questo caso può essere fatta da parenti entro il quarto grado o dal Pubblico Ministero dietro segnalazione di terzi.
Generalmente la tutela è gratuita, come l’amministrazione di sostegno, ma in alcuni casi il Giudice può riconoscere una indennità se si tratta di casi particolarmente difficili, come sottolineato dall’art. 379 del codice civile:
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate
Le spese inerenti al ricorso per chiedere l’interdizione e per la nomina del tutore, invece, variano a seconda della parcella dell’avvocato, che solitamente si aggira tra i 1000 e i 2000 euro circa.
La giurisprudenza italiana tratta il tema dell’interdizione nel primo libro del codice civile. I presupposti per l’apertura di una tutela, quindi, si possono individuare leggendo l’art. 414 c.c:
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Da questo punto di vista, quindi i minori e gli interdetti sono equiparati, nel senso che entrambi non sono in grado di gestire i loro interessi autonomamente e non possono agire se non previa autorizzazione del giudice.
A differenza degli inabilitati beneficiari dell’amministratore di sostegno, gli interdetti non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione, né atti di straordinaria amministrazione.
Il tutore legale per un minore viene nominato dal giudice tutelare del tribunale di competenza, nel luogo di residenza del soggetto.
Si procede d’ufficio dopo avere avuto la notizia del fatto:
Quindi possiamo dire che la nomina può avvenire per decreto motivato d’ufficio o su istanza di soggetti interessati.
La tutela di un interdetto, invece, avviene su ricorso dei parenti più vicini, entro il quarto grado o dal P,M.
Ma chi può essere nominato come tutore legale?
Il giudice può scegliere tra:
In ogni caso si deve trattare di una persona maggiorenne, con una condotta ineccepibile.
A tal proposito l’art. 350 del c.c. stabilisce chi non può essere nominato per la tutela:
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della [patria] potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti
Il tutore legale, dopo essere stato nominato, deve esercitare il proprio incarico con diligenza, e dovrà rispondere in caso di danni provocati per inadempienza.
In sostanza deve prendersi cura del minore o dell’interdetto, tutelando gli interessi del beneficiario e rappresentandolo negli atti patrimoniali e personali, volti ad amministrare i beni e la contabilità.
Per determinate decisioni, è comunque necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, in particolare per:
Se tali azioni vengono compiute senza l’autorizzazione, vengono considerate nulle.
Per specificare possiamo dire che, per quanto riguarda gli atti meno complessi e meno importanti come la rinuncia all’eredità, l’acquisto di beni, la riscossione di capitali, etc, è sufficiente essere autorizzati dal giudice tutelare.
Se si tratta, invece, di atti più importanti come ad esempio la vendita di beni, pegni, ipoteche o transazioni, è necessaria l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare.
Per concludere, va sottolineato che l’incarico del tutore legale può terminare nei seguenti casi:
Se ricorrono gravi motivi, un tutore legale può essere revocato. La revoca è disposta dal giudice ed è disciplinata dall'articolo 384 del Codice Civile. I casi previsti dalla legge per la revoca del tutore legale sono:
Il decreto di revoca può essere impugnato e dunque è reclamabile dal tutuore che lo ritenga opportuno presso:
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