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Interdizione giudiziale: cos’è e come funziona?

L’interdizione giudiziale ha l’obiettivo di tutelare gli interessi di soggetti interdetti, ovvero di chi si trova in uno stato di infermità mentale e non è in grado di agire correttamente in modo autonomo. Ma vediamo come funziona esattamente.

I presupposti di legge per l’apertura della tutela e la nomina di un tutore sono individuati all’articolo 414 del codice civile, che s descrive le persone abitualmente inferme di mente e che sono dunque incapaci di provvedere ai propri interessi.

Per la legge italiana Il minore e l’interdetto, in riferimento agli atti che possono compiere “autonomamente” sono quasi equiparati. Ciò vuol dire che come i minori non possono compiere determinati atti se non previa autorizzione del giudice e rappresentanza dei genitori, allo stesso modo gli interdetti non possono agire se non previa autorizzazione del Tribunale o del giudice tutelare e rappresentati dal tutore.

Cos’è l’interdizione giudiziale?

L’interdizione giudiziale può essere disposta nei confronti di un soggetto maggiorenne, di un minore emancipato oppure di un minorenne nell’ultimo anno della sua minore età, in presenza dei seguenti presupposti:

  • il soggetto deve trovarsi in stato di infermità mentale;
  • deve trattarsi di infermità abituale, ossia stabile e permanente: in poche parole non deve essere transitoria o risolvibile in breve tempo;
  • la persona non deve essere in grado di provvedere alla cura dei propri interessi.

L’interdizione viene pronunciata con sentenza dal giudice, il quale nomina un tutore che provvederà ad amministrare il patrimonio dell’interdetto, sostituendosi a quest’ultimo nel compiere atti giuridicamente rilevanti. Lo scopo è proprio quello di evitare che l’interdetto, incapace di provvedere da solo ai suoi interessi, possa compiere atti dannosi per se stesso.

L’interdizione va chiesta con ricorso al Tribunale del luogo in cui l’interdicendo ha la residenza o dove effettivamente vive (si pensi ad un soggetto stabilmente ricoverato).

La richiesta di interdizione può essere presentata:

  • dallo stesso interdicendo;
  • dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il quarto grado;
  • dagli affini entro il secondo grado;
  • dal tutore;
  • dal pubblico ministero.

Nel ricorso bisogna allegare tutte le circostanze utili affinché il giudice possa valutare se concedere o meno l’interdizione. Il giudice comunque deve necessariamente sentire prima l’interdicendo: in questo esame, egli può anche farsi assistere da un consulente tecnico. Il giudice può inoltre interrogare i parenti più stretti del soggetto e assumere le informazioni necessarie per la decisione. Dopo tali operazioni, se il magistrato lo ritiene opportuno, può nominare un tutore provvisorio (in carica fino alla pubblicazione della sentenza).

L’interdizione giudiziale ha effetto dal momento della pubblicazione della sentenza (ossia da quando quest’ultima è depositata nella cancelleria del Tribunale). La sentenza può confermare il tutore provvisorio eventualmente nominato, oppure sceglierne un altro (di regola una persona particolarmente vicina all’interdetto, come i genitori, il coniuge o comunque i parenti più prossimi).

Il tutore non è tenuto ad esercitare tale ufficio oltre dieci anni, a meno che non si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti dell’interdetto.
Differenza tra interdizione giudiziale e legale

Come si richiede l’interdizione giudiziale?

È compito dei parenti fino al terzo grado denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela. A stabilirlo è l’articolo 345 del codice civile. A questo punto il giudice tutelare sceglie fra i soggetti indicati dall’articolo 348 del codice civile. La designazione potrà essere effettuata dal genitore, e, ove alla nomina della persona designata si oppongano gravi motivi, il giudice tutelare potrà scegliere fra ascendenti, parenti prossimi ed affini del minore.

L’articolo 350 del codice civile individua i soggetti che non possono essere nominati come tutore. Fra questi:

  • Coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
  • Chi è stato escluso dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà;
  • Coloro che hanno o sono per avere con l’interdetto una lite;
  • Chi è incorso nella perdita della potestà genitoriale;
  • Il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Effettuata la scelta il giudice tutelare potrà procedere alla nomina ai sensi dell’articolo 346 del codice civile. A questo punto il tutore dovrà prestare giuramento ai sensi dell’articolo 349 del codice civile.

L’interdetto, data la sua incapacità di agire, dovrà essere autorizzato ai sensi degli articoli 374 e 375 per il compimento degli atti indicati. Con riferimento al testamento poi, data l’impossibilità di redigerlo anche tramite rappresentanza (si tratta di un atto personalissimo), si parla proprio di vera incapacità giuridica.

A seconda dell’importanza dell’atto che dovrà stipulare, il tutore dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare o dal Tribunale.

Per gli atti meno importanti e complessi come l’acquisto di beni, la riscossione di capitali, l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, la stipula di locazioni entro il novennio e la promozione di giudizi, basterà l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 374 del codice civile.

Per gli atti di particolare importanza e complessità come l’alienazione (ad esempio la vendita) di beni, la costituzione di pegni o ipoteche, la stipula di divisioni, o di compromessi e di transazioni, servirà invece l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.

Il compimento degli atti suindicati senza le prescritte autorizzazioni determina l’annullabilità degli stessi. L’azione può essere promossa dal tutore, dal protutore o dagli eredi e aventi causa dell’interdetto.

Il tutore è un ufficio generalmente gratuito. Ciò non toglie che, come per l’amministratore di sostegno, il giudice possa riconoscere al tutore un’ equa indennità, come previsto dall’articolo 379 del codice civile. Tale articolo recita “Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità”.

Per quanto invece attiene ai costi per il ricoso volto all’interdizione ed alla nomina di un tutore, questi variano e seconda dell’avvocato. Generalmente l’onorario medio di un avvocato si aggira fra i 1000 ed i 2000 euro circa.

Quali atti può compiere l’interdetto?

Con la sentenza di interdizione, è il tutore che rappresenta legalmente l’interdetto e ne amministra il patrimonio. Il tutore, infatti:

  • compie per conto dell’interdetto tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ossia quelli che inerenti alla gestione ordinaria del suo patrimonio, che non comportano modifiche rilevanti dello stesso;
  • compie gli atti di straordinaria amministrazione, ma solo previa autorizzazione del giudice tutelare (sono atti di straordinaria amministrazione, ad esempio, l’accettazione o la rinuncia all’eredità o a donazioni, 
  • l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipulazione di mutui: in pratica, tutto ciò che incide in modo rilevante sul patrimonio dell’interdetto).

Dal canto suo, l’interdetto:

  • non può contrarre matrimonio;
  • non può riconoscere figli nati fuori dal matrimonio;
  • non può fare testamento.

In ogni caso, nella sentenza con cui dichiara l’interdizione, il giudice può stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’aiuto o con l’assistenza del tutore.

DIRITTO CIVILE TUTORE INTERDIZIONE GIUDIZIALE
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