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Legale rappresentante: chi è e cosa fa?

Il legale rappresentante è una figura utile in diversi ambiti, e corrisponde a un soggetto che compie alcuni atti giuridici in nome e per conto di un altro, ovvero il rappresentato. Il suo ruolo può essere conferito in modo volontario o legale.

Si sente spesso parlare del legale rappresentante, ma non sempre ci sono idee chiare in merito. In modo particolare raramente si conoscono tutti i vari ambiti nei quali tale figura ricopre un ruolo fondamentale.

La rappresentanza può essere di due tipi diversi, legale o volontaria. Nel primo caso viene conferita direttamente da un legge, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di alcuni soggetti, nella seconda ipotesi, invece, nasce da un accordo tra le parti.

Nelle seguenti righe analizzeremo il significato del termine stesso, andando ad individuare quelli che sono i compiti di tale figura, e nello specifico andremo a capire come avviene la rappresenta di minori o incapaci e di aziende.

Chi è il legale rappresentante?

Il legale rappresentante è una figura prevista dal diritto italiano, il cui incarico può essere conferito in due modi:

  • dalla legge, quindi decisa da un giudice come nel caso di interdetti 
  • in modo volontario, derivante da un patto sociale e definito dai soci di un’azienda

Possiamo trovare una definizione dell’art. 2384 del codice civile:

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi [19, 2193, 2207], anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

La descrizione si riferisce in questo caso a un legale rappresentante di un società.

Di seguito analizzeremo nel dettaglio le due diverse situazioni.

Il legale rappresentante di minori o incapaci

Abbiamo detto che il legale rappresentante ha il compito di compiere determinati atti per nome e per conto del rappresentato. In alcuni casi si tratta di una decisione volontaria, presa privatamente tra soggetti interessati, in altre circostanze, invece, è la legge ad imporre tale istituto giuridico, con lo scopo di tutelare gli interessi dei più deboli.

In modo particolare la legge prevede la rappresentanza di minori ed incapaci, che non possono provvedere in modo autonomo a svolgere determinate azioni.

Generalmente i minori sono rappresentati dai genitori, come previsto dall’art.320 del codice civile:

I genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento [1380], possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

La madre e il padre, quindi, oltre a provvedere all’educazione e al mantenimento dei figli, hanno anche il compito di amministrare i loro beni e interessi. Nel caso in cui essi fossero impossibilitati a svolgere tale ruolo, deve essere nominato un tutore, per l’amministrazione dei beni e per rappresentare il minore in tutti gli atti civili.

L’interdizione di un soggetto, invece, viene dichiarata attraverso una sentenza di un giudice, dopo l’accertamento dello stato di infermità mentale. Viene nominato un soggetto per proteggere gli interessi dell’interdetto, ovvero un legale rappresentante, definito tutore.

Il legale rappresentante delle società

Quando si parla, invece, di realtà aziendali, il legale rappresentante è il soggetto che deve manifestare la volontà dei soci al mondo esterno. In altre parole, si impegna a firmare gli atti, inerenti a particolari affari. In molti casi il ruolo è ricoperto dallo stesso amministratore, anche se di fatto le due figure hanno compiti diversi.

La rappresentanza è inerente ai rapporti con terzi, mentre l’amministrazione si riferisce alla gestione interna dell’azienda.

In alcuni casi si tratta di un ruolo pro tempore, cioè non definitivo, che permane soltanto fino ad una eventuale revoca o fino alla nomina di un nuovo soggetto. 

Vediamo di analizzare di seguito cosa avviene:

  • in una ditta individuale
  • in una Società a Responsabilità limitata, S.r.l.
  • in una Società per azioni, S.p.a.
  • in una Società in accomandita semplice, S.a.s.

Se si tratta di una ditta individuale il ruolo è ricoperto dal titolare stesso, dato che amministra e rappresenta la sua attività, anche se può avvalersi di alcuni collaboratori. Ad esempio il cosiddetto institore deve occuparsi dell’attività commerciale o di gestire un ramo d’azienda.

In tal caso quest’ultimo di fatto rappresenta l’imprenditore.

Le s.p.a., ovvero le società per azioni, sono dotate di un consiglio di amministrazione, c.d.a., per la gestione di tutti gli affari. Ma, come abbiamo descritto prima, il legale rappresentante si occupa di manifestare all’esterno la volontà dei soci, mentre l’amministratore si occupa della gestione interna. Generalmente nell’atto costitutivo vengono definite queste due figure chiave. Se non viene stabilito nulla, il ruolo di rappresentante verrà ricoperto dallo stesso presidente del c.d.a.

Se si tratta di società a responsabilità limitata la posizione può essere ricoperta dall’amministratore unico, se non è specificato diversamente nello statuto.

Nelle società in accomandita semplice, sas, ci sono i soci accomandanti, che si occupano di finanziare l’azienda e riscuotere gli utili, e gli accomandatari che amministrano l’attività. Questi ultimi possono rappresentare la società. 

Differenze tra legale rappresentante e titolare

Dopo avere visto nei paragrafi precedenti in cosa consiste la figura del legale rappresentante e chi può ricoprire tale ruolo nelle aziende, è utile sottolineare ora la differenza con un altro soggetto, ovvero il titolare.

Spesso, infatti, le sue posizioni vengono confuse tra loro, anche perchè in alcuni casi i ruoli coincidono, soprattutto nelle aziende individuali di piccole dimensioni 

Il titolare è la persona che effettivamente possiede e controlla la società Ovvero è possibile determinare tale ruolo analizzando la percentuale di capitale sociale che possiede. In particolare il titolare effettivo deve possedere almeno il 25% delle quote

Se nessuno possiede tale percentuale di capitale sociale, viene considerato come titolare chi compie degli atti in grado di influenzare le decisioni societarie.

Risulta evidente, quindi che il titolare si differenzia dal rappresentante perchè non ha il potere di amministrare o rappresentare l’azienda, ma solo un controllo sulle quote societarie.

Come abbiamo detto, comunque spesso i due ruoli coincidono, soprattutto nelle piccole imprese, dove tutte le funzioni vengono svolte dalla stessa persona. 

L’art. 2203 del codice civile, prevede comunque la carica di istitore, cioè:

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale [425, 2195, 2196, n. 5].​La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa [2197, 2205].
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto

TUTORE LEGALE RAPPRESENTANTE
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