L’abbandono di incapace è un reato disciplinato dall’art. 591 del codice penale, previsto nel caso in cui un soggetto debole venga abbandonato da chi ha il compito di accudirlo. Succede spesso con i minori o con i genitori anziani.
Nel nostro Paese la legge impone diverse leggi a tutela dei più deboli. Infatti, chi non ha le capacità per vivere in modo autonomo deve essere assistito da un tutore o amministratore di sostegno. Ma non solo.
Risulta ovvio che un figlio abbia bisogno della cura dei genitori per crescere, quindi non può essere abbandonato a se stesso. Un discorso simile si può fare per quanto riguarda i genitori anziani, che non sono più in grado di essere autosufficienti.
A tal proposito il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza delle cure e dell’attenzione che le persone vicine devono prestare ai soggetti più fragili, che da soli potrebbero trovarsi in una situazione di pericolo.
Per questo motivo, chi non fa fede ai propri obblighi, può essere considerato colpevole del reato di abbandono di incapace, come vedremo nelle prossime righe.
Quando in giurisprudenza si parla di abbandono di incapace si fa riferimento a due tipologie di soggetti, ovvero:
Il concetto è molto importante, dato che il legislatore, definendo tale categoria di individui, ha cercato di imporre alcune misure per la loro tutela.
Il fatto che l’abbandono di incapace sia considerato un reato, punibile anche in modo severo, come vedremo tra qualche riga, evidenzia la sensibilità del diritto italiano nei confronti dei più fragili. In altre parole la legge intende punire chi viola i propri compiti di cura e custodia dei più deboli.
In particolare la norma trova le sue basi nella presunta fragilità degli infra quattordicenni, mentre richiede l’accertamento delle condizioni di salute per quanto riguarda gli incapaci per malattia o vecchiaia.
Abbandono ed incapacità, comunque, sono due concetti “elastici”, nel senso che non sono formulati in modo esaustivo, ma lasciati liberi di interpretazione per adattarsi a situazioni diverse, impossibili da definire in modo completo in una norma.
In questo modo, la giurisprudenza può riconoscere rilevanza penale a diverse tipologie di condotte attive e omissive, dalle quali possono derivare situazioni di pericolo potenziali.
Il termine abbandono, infatti, sta a significare qualsiasi comportamento in netto contrasto con il dovere di prendersi cura o di tenere in custodia qualcuno.
Si può verificare:
La legge italiana mira a proteggere l’incolumità individuale, l’integrità e il benessere psico fisico dei più deboli.
Per questo motivo l’abbandono di incapace è considerato un reato, come sottolineato nell’art. 591 del codice penale:
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro
Si tratta di un reato di pericolo, ovvero si considera la condotta del colpevole a prescindere dei suoi effetti. Ciò significa che, non è rilevante se la persona abbandonata abbia subito o meno delle conseguenze negative, ma si considera il comportamento di chi ha il compito di prendersene cura.
La pena prevista è la reclusione in carcere da 6 mesi a 5 anni, ma le cose cambiano se da tale atteggiamento ne deriva anche una lesione personale o la morte. Il tutto diventa più serio anche se la violazione degli obblighi è commessa da un individuo con un ruolo particolare, ovvero un genitore, un figlio, un tutore, ecc.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Va, comunque, sottolineato che il reato può essere commesso da chiunque abbia un obbligo formale o implicito nei confronti dell’incapace.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato, è sufficiente il dolo generico, cioè l’agente deve abbandonare volontariamente il soggetto debole, con la consapevolezza del pericolo anche potenziale, che tale condotta può causare.
Come abbiamo indicato nel paragrafo precedente i minori fino a 14 anni non possono essere abbandonati da chi ha il compito di tenerli in custodia. Quindi tale discorso è valido ovviamente per i genitori, ma anche per gli operatori scolastici o altri soggetti incaricati.
A tal proposito un conducente di uno scuolabus che fa scendere un ragazzo prima della scuola, può essere considerato colpevole nel caso in cui quest’ultimo riporti delle lesioni a causa di una caduta o altro.
Ma, come abbiamo sottolineato, a volte è sufficiente la consapevolezza di esporre il minore a un pericolo, per fare scattare il reato. Non viene esclusa la circostanza in cui si ritenga il soggetto debole in grado di badare a se stesso perchè in compagnia di coetanei.
Cosa succede se l’abbandono di incapace avviene solo per breve tempo?
E’ stato chiarito che non è rilevante quantificare la durata, ma valutare la situazione oggettiva in cui si trova il minore, ovvero l’esposizione a pericoli, anche se rimangono potenziali.
Non tutti sono a conoscenza che, anche abbandonare un genitore anziano, in condizioni di grave incapacità fisica o mentale rientra nel reato che stiamo descrivendo in questo articolo.
Quindi la legge non impone soltanto ai genitori di prendersi cura dei figli, ma anche il contrario.
La norma di riferimento, infatti, prevede una punizione per qualsiasi soggetto che, attraverso una condotta attiva od omissiva contrasti con il dovere di prendersi cura di chi non è in grado di farlo da solo.
Il reato, comunque, scatta soltanto se tale atteggiamento genera un pericolo anche solo eventuale per il genitore anziano. Perciò si può facilmente evitare con la presenza di una badante, o dall’intervento di un vicino di casa.
Inoltre, deve essere dimostrata l’incapacità del soggetto debole di badare a se stesso, dato che non vi è la presunzione assoluta di incapacità per la vecchiaia, non considerata una condizione patologica ma solo fisiologica.
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