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Abbandono di rifiuti: quando è reato e come fare denuncia

L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale: oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze è punito con l’arresto.

Abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, può costare molto caro al trasgressore. A prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso, questo tipo di comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.

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​Divieto di abbandono di rifiuti

Il degrado ambientale derivante dall’abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e concerne qualsivoglia tipologia di rifiuto (domestico, industriale, sanitario, speciale ecc.). Sotto l’aspetto normativo, il Testo Unico in materia ambientale (TUA), detto anche Codice dell’ambiente, sancisce:

il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, e parimenti nelle acque superficiali e sotterranee.

Tale divieto si applica ad ogni genere di rifiuto solido, liquido, abbandonato in centri abitati o aree rurali, al suolo o nel sottosuolo. È altresì vietato abbandonare oggetti e prodotti di scarto sulle acque superficiali e sotterranee, quindi nei mari, fiumi, laghi e nelle falde acquifere. Ogni rifiuto dev’essere conferito negli appositi cassonetti, nelle aree adibite alla raccolta dell’immondizia o dove espressamente consentito. La violazione di questo divieto comporta:

  • una sanzione amministrativa: se il responsabile è un soggetto privato ed il materiale abbandonato è di natura domestica;
  • una sanzione penale: se il responsabile è un’impresa o un ente ed il materiale abbandonato è riconducibile ad attività professionali.

In entrambi i casi il responsabile è tenuto a rimuovere ciò che ha precedentemente abbandonato, a ripristinare lo stato dei luoghi deturpati e a smaltire o recuperare i rifiuti. Sono anche previsti dei divieti specifici, con relative sanzioni, per chi abbandona prodotti da fumo, come ad esempio i mozziconi di sigaretta.

​Distinzione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva

“Abbandono di rifiuti” e “discarica abusiva” sono due terminologie che vengono spesso utilizzate in maniera indistinta o inappropriata. Poiché entrambe le condotte si concretano con un’operazione di deposito sul suolo di materiale di scarto, è importante capire quali siano le caratteristiche di ciascuna ipotesi.

  • ABBANDONO DI RIFIUTI ha natura occasionale e discontinua, consistendo in un atto episodico di rilascio di scarti in una quantità tale da rappresentare un minimo impatto ambientale;
  • DISCARICA ABUSIVA si ha quando il materiale di scarto viene scaricato in un’area determinata, trasformata in deposito con carattere di definitività, generando impatti negativi all’ambiente.

Nel primo caso, l’abbandono del rifiuto da parte del suo detentore avviene in un determinato luogo senza alcun interesse gestorio ai fini di un eventuale recupero o smaltimento. Non viene preso in considerazione l’eventuale danno arrecato all’ambiente ma esclusivamente la condotta posta in essere.

Nel secondo caso, invece, si configura un’ipotesi illecita ben più grave. Infatti, come previsto dall’articolo 256 del decreto Lgs n. 152/2006, a livello sanzionatorio è previsto quanto segue:


“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”.

Per essere definita tale, una discarica abusiva deve presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche:

  • generata da un’attività sistemica e ripetuta nel tempo;​
  • eterogeneità dell’ammasso dei materiali;
  • definitività del loro abbandono;
  • degrado ambientale derivato e causato dalla presenza dei materiali in questione.

​Sanzioni amministrative e penali

Il fenomeno trattato è aumentato in modo esponenziale, soprattutto negli ultimi anni, e riguarda indistintamente prodotti di scarto di qualsiasi genere e natura che vengono sistematicamente rilasciati in aree urbane o rurali.

Questa problematica, tuttavia, non è riconducibile esclusivamente a fattori di educazione, senso civico e rispetto ambientale dei singoli cittadini ma, molto spesso, è il frutto di vere e proprie attività illecite che operano nel sommerso. Il business che si crea dallo smaltimento di scarti in discariche abusive e centri di stoccaggio non autorizzati alimenta una filiera di illegalità e frodi ed è proprio per questo motivo che, in questi casi, si parla di vera e propria responsabilità penale.

Il privato cittadino che commette il reato di abbandono di rifiuti è così punito:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro se il materiale abbandonato non è pericoloso;
  • sanzione amministrativa aumentata fino al doppio se il materiale abbandonato è pericoloso oppure si tratta di prodotto da fumo (mozzicone di sigaretta).

Il titolare d’impresa o l’ente che commette il reato di abbandono di rifiuti viene denunciato all’autorità giudiziaria ed è soggetto ad una sanzione penale che prevede:

  • arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 2.600 a 26.000 euro se gli scarti abbandonati sono classificati come “non pericolosi”;
  • arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se gli scarti abbandonati sono classificati come “pericolosi”.

​Come fare denuncia?

La segnalazione o denuncia di abbandono di rifiuti può essere fatta:

  • al sindaco del Comune dove sono stati rinvenuti i materiali abbandonati;
    oppure
  • alla Polizia Locale operante nel Comune del rilevamento.

La segnalazione può essere inoltrata a voce (la dichiarazione sarà trascritta dal pubblico ufficiale incaricato), oppure per iscritto, con consegna a mano oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.  Il modulo per la denuncia deve contenere tutte le informazioni salienti, espresse in modo chiaro e sintetico, necessarie per gli accertamenti del caso. È altresì opportuno, nonché fortemente raccomandato, allegare le foto e i video a supporto della segnalazione. Se presenti, riportare le generalità di eventuali testimoni. Le segnalazioni devono sempre essere sottoscritte per avere validità: le denunce anonime non vengono prese in considerazione. 

Quali informazioni deve contenere la segnalazione?

  • dati del soggetto che fa la denuncia;
  • localizzazione dell’area (preferibilmente attraverso indirizzo o coordinate gps);
  • tipologia della zona (se bosco, spiaggia, prato, corso d’acqua ecc.);
  • quantità e qualità del materiale abbandonato.

​Fonti normative:

  • ​articolo 255 del d.lgs. 152/2006 del Codice dell’ambiente;
  • articolo 256 del d.lgs. 152/2006 del Codice dell’ambiente.
ABBANDONO DI RIFIUTI DISCARICA ABUSIVA
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