L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale: oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze è punito con l’arresto.
Abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, può costare molto caro al trasgressore. A prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso, questo tipo di comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.
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Il degrado ambientale derivante dall’abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e concerne qualsivoglia tipologia di rifiuto (domestico, industriale, sanitario, speciale ecc.). Sotto l’aspetto normativo, il Testo Unico in materia ambientale (TUA), detto anche Codice dell’ambiente, sancisce:
il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, e parimenti nelle acque superficiali e sotterranee.
Tale divieto si applica ad ogni genere di rifiuto solido, liquido, abbandonato in centri abitati o aree rurali, al suolo o nel sottosuolo. È altresì vietato abbandonare oggetti e prodotti di scarto sulle acque superficiali e sotterranee, quindi nei mari, fiumi, laghi e nelle falde acquifere. Ogni rifiuto dev’essere conferito negli appositi cassonetti, nelle aree adibite alla raccolta dell’immondizia o dove espressamente consentito. La violazione di questo divieto comporta:
In entrambi i casi il responsabile è tenuto a rimuovere ciò che ha precedentemente abbandonato, a ripristinare lo stato dei luoghi deturpati e a smaltire o recuperare i rifiuti. Sono anche previsti dei divieti specifici, con relative sanzioni, per chi abbandona prodotti da fumo, come ad esempio i mozziconi di sigaretta.
“Abbandono di rifiuti” e “discarica abusiva” sono due terminologie che vengono spesso utilizzate in maniera indistinta o inappropriata. Poiché entrambe le condotte si concretano con un’operazione di deposito sul suolo di materiale di scarto, è importante capire quali siano le caratteristiche di ciascuna ipotesi.
Nel primo caso, l’abbandono del rifiuto da parte del suo detentore avviene in un determinato luogo senza alcun interesse gestorio ai fini di un eventuale recupero o smaltimento. Non viene preso in considerazione l’eventuale danno arrecato all’ambiente ma esclusivamente la condotta posta in essere.
Nel secondo caso, invece, si configura un’ipotesi illecita ben più grave. Infatti, come previsto dall’articolo 256 del decreto Lgs n. 152/2006, a livello sanzionatorio è previsto quanto segue:
“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”.
Per essere definita tale, una discarica abusiva deve presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche:
Il fenomeno trattato è aumentato in modo esponenziale, soprattutto negli ultimi anni, e riguarda indistintamente prodotti di scarto di qualsiasi genere e natura che vengono sistematicamente rilasciati in aree urbane o rurali.
Questa problematica, tuttavia, non è riconducibile esclusivamente a fattori di educazione, senso civico e rispetto ambientale dei singoli cittadini ma, molto spesso, è il frutto di vere e proprie attività illecite che operano nel sommerso. Il business che si crea dallo smaltimento di scarti in discariche abusive e centri di stoccaggio non autorizzati alimenta una filiera di illegalità e frodi ed è proprio per questo motivo che, in questi casi, si parla di vera e propria responsabilità penale.
Il privato cittadino che commette il reato di abbandono di rifiuti è così punito:
Il titolare d’impresa o l’ente che commette il reato di abbandono di rifiuti viene denunciato all’autorità giudiziaria ed è soggetto ad una sanzione penale che prevede:
La segnalazione o denuncia di abbandono di rifiuti può essere fatta:
La segnalazione può essere inoltrata a voce (la dichiarazione sarà trascritta dal pubblico ufficiale incaricato), oppure per iscritto, con consegna a mano oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il modulo per la denuncia deve contenere tutte le informazioni salienti, espresse in modo chiaro e sintetico, necessarie per gli accertamenti del caso. È altresì opportuno, nonché fortemente raccomandato, allegare le foto e i video a supporto della segnalazione. Se presenti, riportare le generalità di eventuali testimoni. Le segnalazioni devono sempre essere sottoscritte per avere validità: le denunce anonime non vengono prese in considerazione.
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