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Incidente stradale: arriva la negoziazione assistita

La procedura per la richiesta del risarcimento del danno è stata modificata secondo le ultime disposizioni in materia di processo civile.

Ecco cosa dice la legge per la richiesta di risarcimento del danno a cose e persone in caso di incidente stradale

La procedura per la richiesta del risarcimento del danno è stata modificata secondo le ultime disposizioni in materia di processo civile. Quindi, inviata la diffida all'assicurazione e trascorsi i termini legali per il risarcimento (che sono 60 giorni per i danni a cose e 90 giorni per i danni a persone) si dovrà procedere obbligatoriamente con il preventivo esperimento del tentativo di negoziazione assistita per chi voglia “[…] esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti […]”, nonché per chi intenda “[…] proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro […]”. L’ esperimento del procedimento di negoziazione assistita è, dunque, condizione di procedibilità della domanda giudiziale […]” (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014)) se non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria.

La negoziazione assistita è il tentativo di trovare una conciliazione al di fuori delle aule di tribunale.

Come funziona la negoziazione assistita?

Il tentativo verrà portato avanti con l'aiuto dei propri avvocati ed avrà effetto di una sentenza a tutti gli effetti ovvero varrà come titolo esecutivo. Lo scopo della negoziazione assistita è quella di trovare, in sede extragiudiziale, una soluzione per il risarcimento del danno a cose e/o persone e diventa obbligatoria.

Senza la conciliazione, infatti, la citazione depositata in tribunale sarà considerata improcedibile dal giudice non oltre la prima udienza e quindi il procedimento ed il giudizio verranno sospesi.

I rischi della negoziazione assistita

Esiste però un rischio: una volta aver spedito la richiesta di negoziazione all'assicurazione della controparte, questa è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Ciò vuol dire che oltre i 60 giorni o 90 giorni che si devono attendere per poter procedere, bisognerà sommare anche questi ulteriori 30. Ne consegue, dunque, che questo strumento, introdotto per ridurre il contenzioso in materia dei risarcimenti per danni da circolazione stradale ed alleggerire il carico processuale presso le sedi giudiziarie, potrebbe essere utilizzato dalle compagnie assicurative per allungare i tempi di risarcimento.



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