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La Pubblica Amministrazione: chi ne fa parte?

Per Pubblica Amministrazione si intende quell’insieme di enti pubblici ed organi, con a capo il Governo, dedito a svolgere compiti di attività amministrativa.
Sotto il controllo del Parlamento, il Governo, prestabilisce tutti gli obiettivi politici dello Stato italiano e dirige così le attività amministrative degli apparati burocratici che ne dipendono.

Per obiettivi politici parliamo di azioni come la definizione dei diversi intenti dello Stato, mentre per attività amministrative proprio la realizzazione di scelte politiche.

I principali enti si suddividono in diversi ambiti, tra cui

  • economico: come l’Ente nazionale per il microcredito, l’Agenzia per l’Italia digitale – AGID, l’Agenzia italiana del farmaco – AIFA
  • fiscale: tra cui Agenzia del demanio, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Equitalia giustizia S.p.a. e l’Agenzia delle entrate.
  • assistenziale, culturale e ricreativo: qui troviamo l’Accademia della crusca, l’Associazione della Croce Rossa italiana – CRI, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

Troviamo anche gli enti locali come regioni, province e comuni, a seguire teatri, fondazioni e università pubbliche ed in fine enti che si occupano di previdenza e assistenza.

Giuridicamente parlando, la terminologia “Pubblica Amministrazione” può essere intesa come soggettiva o oggettiva.

  • Soggettiva, si riferisce appunto all’insieme di figure organizzative in cui si distinguono i vari apparati pubblici che dipendono dal Governo.
    Questi organi e uffici dello Stato vengono ordinati in Ministeri, con a capo un preposto membro del Governo (il Ministro) che assicura e monitora le attività svolte dagli uffici.
    Queste attività amministrative possono anche essere affidate ad organizzazioni esterne autonome, che si assumono la personalità giuridica di diritto pubblico, ad esempio, enti pubblici o di diritto privato, società e fondazioni.

  • Oggettiva, in questo caso la pubblica amministrazione svolge attività prettamente materiali.
    Si tratta di provvedimenti fini a esercitare poteri autoritativi, ovvero attività denominate iure imperii, come pubbliche potestà, ma anche atti di diritto privato, denominati di gestione.
    Inoltre quando si parla di Pubblica Amministrazione oggettiva, sappiamo che svolge l’attività diretta alla cura concreta degli interessi pubblici, prendendo in riferimento l’art. 31
    , TU Consiglio di Stato, che afferma quanto segue: è esclusa l’impugnazione in sede giurisdizionale degli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.

I principi della Pubblica Amministrazione

Anche per l’attività amministrativa esistono dei principi che regolamentano gli atti, trattati nell’art. 1 della legge 241/90: in questa legge si espongono i principi generali che la pubblica amministrazione deve attuare durante i suoi interventi.

  • Principio di responsabilità: approfondito nell’art. 28 Cost. ed afferma che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In alcuni casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
  • Principio di legalità: trattato nell’ art. 1 della legge 241/90, ed esprime la necessità di una pubblica amministrazione soggetta alla legge ed applicabile a qualsiasi potere pubblico, in quanto la legge si posiziona alla base di tutte le manifestazioni dell’ordinamento.
  • Principi di autonomia e del decentramento: entrambi esposti nell’art. 5 Cost., enunciante che “si riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo”.
  • Principio di sussidiarietà: viene trattato l’art. 118 Cost. ed è quel principio sociale che stabilisce l’intervento degli Enti pubblici, come Regioni e Comuni, quando un cittadino o un ente amministrativo sottostante sia impossibilitata ad agire per conto proprio dispensando così un sussidio.
  • Principio di adeguatezza: anch’esso citato nell’art 118 Cost. e strettamente collegato al principio di sussidiarietà, decreta che l’ente pubblico deve avere un’organizzazione adatta a garantire l’effettivo esercizio di tale principio.
  • Principio di differenziazione: sempre all’art. 118 Cost. dell’ordinamento italiano troviamo quanto segue. “Assegnare una potestà amministrativa, si devono considerare le caratteristiche degli enti amministrativi riceventi; queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese
  • Principio della pubblicità e della trasparenza: la legge n. 241/1990 ha introdotto questi due nuovi principi: essi fanno riferimento al fatto che l’ente amministrativo deve permettere ai cittadini di potersi informare sulle sue attività da loro esercitate, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto di accedere e consultare i documenti Amministrativi.
    Non tutti, però, sono consultabili essendo alcuni coperti da segreto di stato.
  • Principio di imparzialità: ben espresso nell’art. 97 ponendo esplicitamente due principi riguardanti l’amministrazione: il principio di imparzialità e di buon andamento, che la norma riferisce all’organizzazione amministrativa.
  • Principio del buon andamento: come citato poco prima, obbliga la pubblica amministrazione ad agire nel modo più adeguato e conveniente possibile.

Inoltre, insieme ai principi tradizionali sopra elencanti come imparzialità e buon andamento, troviamo i criteri di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, la lotta alla corruzione e all’illegalità.
Quasi tutti trattati nell’art. 1 della l. 241/90 secondo cui “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e da altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.

Atti di ordinaria e di straordinaria Pubblica Amministrazione

Il diritto civile prevede che tutte le azioni che comprendono la gestione del patrimonio possono essere suddivisi in atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Troviamo queste due differenziazioni e le loro attuazioni negli artt. 180, 320, 394, 424 c.c.

  • Ordinaria: In ambito delle attività che concernono il Governo, si parla di concludere delle situazioni da parte di organi che non si trovano più nella totale pienezza delle loro attribuzioni costituzionali, detto anche sui generi.
    Ad esempio, un Governo dimissionario che regge fino alla nomina del nuovo Governo, mette gli organi in questione nella situazione che li legittima a prendere esclusivamente decisioni che tutela il loro normale funzionamento e non iniziative in materie di indirizzo politico.
    Questi atti, inoltre, sono spesso dediti alla conservazione dell’integrità del patrimonio.
  • Straordinaria: A differenza dei primi, gli atti di straordinaria amministrazione prevedono la modifica del valore capitale.
    Ad esempio atti di accettazione, di alienazione o di rinuncia all’eredità.
    A differenza della gestione ordinaria, questa interviene, invece, quando riguarda anche il patrimonio restando comunque a discrezione di scelta del giudice di merito e non alla Corte di cassazione.

Terminologia e differenze

Essendo il termine “amministrazione” un modo per chiamare una complessa organizzazione comprensiva di attività esercitate e di soggetti che la compongono, bisogna prestare attenzione alle diverse tipologie per non confondersi. Ne esistono diverse ed alcune di queste sono, oltre quella Pubblica, quella statale, quella privata (ovvero nell’ambito delle imprese commerciali) quella domestica (conosciuta anche come contabilità familiare) e quella signorile.

Maggiormente manda in confusione la differenza tra l’amministrazione pubblica e quella privata: la pubblica amministrazione è meglio conosciuta come amministrazione governativa essendo operante in un contesto governativo, mentre quella privata è rilegata al mondo aziendale, quindi considerato come amministrazione degli affari.
Una non è minore all’altra essendo che, oltre operare su due campi diversi, entrambe sono fondamentali nel contributo allo sviluppo di una società o ente.



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