Avvocato360 Logo
Cerchi un avvocato esperto in Diritto Tributario?
Contatta avvocati
Scrivici il tuo caso: lo analizzeremo e ti metteremo in contatto con l'Avvocato più preparato nella tua zona.

Richiesta inviata con successo.

Verrai contattato e riceverai i nostri preventivi entro 24 ore.

Invio richiesta in corso...

No all'IMU o ICI sui fabbricati non ultimati

di Redazione avvocato360
No all'IMU o ICI sui fabbricati non ultimati

L'IMU o ICI non sono dovuti in caso di immobili non ultimati perché, ai fini dell'imposta, conta solo l'accatastamento reale.

La Cassazione ha recentemente confermato che l'imposta sugli immobili IMU o ICI non è dovuta nel caso di immobili non ancora ultimati e dunque in via di costruzione neppure se già accatastati in categorie fittizie. L'accatastamento in una categoria fittizia, dunque, non è sufficiente per far pagare l'imposta: in tema di imposta comunale sugli immobili, l'accatastamento di un fabbricato nuovo nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento.

Leggi Anche: Fabbricati Collabenti

In giurisprudenza, comunque, la sola sussistenza delle condizioni per l'iscrizione dell'immobile nuovo in catasto è presupposto sufficiente per la definizione dell'imposta così come l'uso antecedente all'accatastamento perché ne rivela la condizione sufficiente per l'iscrizione.

Cosa sono le categorie fittizie

Per categorie fittizie s'intende una categoria che seppur non contemplata perché ad essa non è associato un valore o rendita catastale, individuano l'immobile all'interno del Catasto.

· F1: area urbana;

· F2: unità collabenti;

· F3: unità in costruzione;

· F4: unità in corso di definizione;

· F5: lastrico solare.

In particolare, la classe F3 mostra la mancata capacità contributiva dell'unità mentre resta valida la tassazione che deve avere la proprietà del terreno su cui è edificato l'immobile.

  • DIRITTO TRIBUTARIO