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Ordine di demolizione: cos'è e come funziona?

Con il termine “ordine di demolizione” intendiamo il mandato che impone un giudice di demolire un immobile edificato in luoghi non autorizzati, in maniera abusiva o che non rispetti la normativa vigente in materia.

Il pubblico ministero può condannare chi ha edificato l’immobile non solamente al pagamento di una sanzione pecuniaria in denaro a titolo di risarcimento dei danni arrecati, ma potrebbe anche disporre l’obbligo alla demolizione dell’immobile edificato in maniera del tutto non curante delle norme di legge vigenti in materia.

Questo vuol dire che il giudice ha la facoltà di condannare e quindi obbligare il costruttore a ripristinare la situazione allo stato dei fatti precedente la costrizione dell’opera abusiva.

L’ordine di demolizione si può attuare tutte le volte che viene infranta una norma che impedisca a un cittadino di costruire.

L’ordine di demolizione però potrebbe anche essere disposto dal giudice qualora, a seguito di una sentenza civile, venga appurato che l’edificazione dell’immobile sia avvenuta su un fondo di proprietà di altri soggetti.

In questo articolo parleremo di cosa si intende per ordine di demolizione, i vari tipi di ordine, quando si può avere la revoca dell’ordine di demolizione e le fonti normative.


Ordine demolizione: cos’è?

Prima di affrontare i vari aspetti di questa tematica vediamo in concreto cos’è un ordine di demolizione o detta anche sentenza di demolizione emanata da un giudice.

Come già detto l’ordine di demolizione intendiamo il mandato emesso da un giudice, dietro apposite verifiche, a demolire un immobile costruito in maniera abusiva, in un luogo non autorizzato o che non rispetti le norme vigenti in materia per la costruzione di edifici.

Il giudice quindi può ordinare a una persona fisica di fare un qualcosa, quindi non può solamente obbligarla al pagamento di un risarcimento danni o a scontare una pena detentiva, ma può anche obbligarla, sempre dietro a prove inattaccabili che confermino quanto da lui stabilito, a provvedere a fare concretamente qualcosa, in questo caso specifico alla demolizione del bene edificato illegittimamente.


Ordine di demolizione: i diversi tipi

Spesso può capitare che, anche se il giudice abbia riconosciuto le effettive ragioni di una delle due parti, l’altra parte non voglia rispettare quanto ordinato nella sentenza emessa, in questo caso si avrà la necessità di far rispettare quanto indicato nella sentenza, altrimenti sarebbe come se non fosse stata emessa.

L’ordine di demolizione si può avere per:
  • la demolizione immobile abusivo: è un provvedimento che viene emesso tutte le volte che si sia accertato un abuso edilizio. La demolizione dell’immobile abusivo, oggetto dell’ordinanza, può essere disposta da un giudice penale, dopo che questi abbia appurato che sia stato effettivamente commesso un reato di abuso edilizio oppure dalla pubblica amministrazione, quando l’abuso non integra reato. Contro un’ordinanza di demolizione emessa è possibile fare ricorso al Tar.

  •  La demolizione per abuso edilizio: è un reato punito con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda pecuniaria.  La legge si è espressa in materia affermando che, se il fatto non rientri in un reato di grave entità e restando comunque sempre valide le sanzioni amministrative previste, all’abuso edilizio si applica:
  1.  una multa massima di 10.329 euro per la non osservanza delle norme vigenti in materia, per le prescrizioni e le modalità esecutive di legge, oltre ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici e al permesso per costruire.
  2. ​Una multa che varia da un minimo di 5.164 € a un massimo di 51.645 € con l’arresto fino a due anni, qualora l’esecuzione dei lavori sia in totale difformità o totalmente priva del permesso o delle procedure relative a questi ultimi nonostante l’ordine di sospensione.
  3. Una multa che va dai 15.493€ fino a un massimo di 51.645€ e l’arresto fino a due anni in situazioni relative alla lottizzazione abusiva di terreni per scopo edilizio.                                                                     La pena è applicata anche in tutti i casi di interventi edilizi fatti in zone che hanno dei vincoli storico/ artistico/ archeologico/ paesaggistico/ambientale, effettuati in maniera totalmente differente o in totale assenza del permesso.                                                                                                                  Con la sentenza definitiva che attesti la lottizzazione abusiva il un giudice penale disporrà anche la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle relative opere edilizie sempre abusive che vi sono state costruite sopra.

Ricapitolando, il giudice con la sentenza di condanna, oltre a imporre il pagamento di un’ammenda pecuniaria e disporre l’eventuale arresto del soggetto che ha compiuto il fatto, può anche ordinare la demolizione delle opere abusive oggetto della condanna.

Ordine di demolizione: quando si può revocare

Il giudice penale, quando emette una sentenza di demolizione, tiene anche in considerazione le conseguenze che quest’ultima avrà sulle condizioni di vita del condannato; per tale ragione, qualora ne riscontrasse i presupposti, potrebbe pronunciarsi a revocare il procedimento di demolizione.

Il giudice, secondo la giurisprudenza attuale, deve obbligatoriamente revocare l’ordine di demolizione dell’oggetto abusivo, imposto con una sentenza di condanna o una di patteggiamento, dove si presentino atti amministrativi totalmente incompatibili con la condanna.
Ha invece la possibilità, non l’obbligatorietà, di sospendere la condanna tutte le volte che sia realmente possibile e prorogabile produrre, in tempi brevi, documenti e atti amministrativi incompatibili.
Un esempio pratico: il giudice si troverà a dover revocare un ordine di demolizione se, in quel lasso di tempo, la pubblica amministrazione ha emesso un atto a sanatoria dell’irregolarità, magari dando all’immobile una diversa destinazione.
In definitiva la revoca dell’ordine di demolizione si può ottenere:
  • se si è stati in grado di ottenere un permesso di costruire in sanatoria.
  • In caso di richiesta di sanatoria o di condono con accertamento da parte giudice penale, che attesti la presenza di elementi che dimostrino realmente la loro adozione in tempi brevi, da parte dell’autorità amministrativa di riferimento del provvedimento di accoglimento. In tale caso parliamo di sospensione dell’ordine di demolizione.
  • Nei casi in cui il provvedimento amministrativo da all’immobile una diversa destinazione.

Fonti normative

  • Art. 44, D.p.r. 380/01.
  • Art. 31, comma 9, D.p.r. 380/01.
  • Cass., sent. n. 47727 del 2018.
  • Cass., sent. n. 15141 del 8 aprile 2019.
  • Tar Calabria – Reggio Calabria, sent. n. 513 del 24 agosto 2019.
  • Cass., sent. n. 46390 del 14 novembre 2019.



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