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Permessi brevi per docenti e personale ATA: come funzionano

Secondo l'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2006-09, ancora in vigore, è stabilito che i dipendenti hanno il diritto di richiedere permessi brevi per soddisfare le proprie esigenze personali che richiedono di allontanarsi dal luogo di lavoro. Questo diritto si applica sia al personale con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato e la durata massima di tali permessi non può superare la metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.

Per il personale docente è possibile usufruire di brevi permessi fino a un massimo di due ore. Tuttavia, è importante sottolineare che l'assegnazione di tali permessi avviene su richiesta del dipendente e la loro utilizzazione è limitata alle esigenze personali.
L'ottenimento dei permessi brevi offre ai dipendenti la flessibilità di allontanarsi dal lavoro per un breve periodo ogni giorno al fine di soddisfare le proprie esigenze personali. È importante tener presente che tali permessi sono soggetti a limitazioni e dipendono dall'iniziativa del lavoratore.

Permessi brevi per il personale docente e ATA

I permessi brevi per il personale docente sono unità di tempo minime corrispondenti alle ore di lezione. Tuttavia, la possibilità di concedere tali permessi dipende dalla disponibilità di personale sostitutivo, che potrebbe essere richiesto per coprire le ore di lavoro aggiuntive. È importante notare che i supplenti provenienti dalle graduatorie di istituto non possono essere nominati per sostituire il personale che usufruisce di questi permessi.

Per quanto riguarda il personale docente, il numero massimo di permessi che possono essere richiesti e ottenuti durante un anno scolastico non può superare l'orario settimanale dell'attività di insegnamento.

Di seguito sono indicati i massimi permessi consentiti:

  • ​Docenti di scuola di I e II grado con orario completo: massimo 18 ore di permesso in un anno scolastico.
  • Docenti di scuola primaria con orario completo: massimo 24 ore di permesso in un anno scolastico.
  • Docenti di scuola dell'infanzia con orario completo: massimo 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi devono avere una durata inferiore alla metà della giornata lavorativa e non possono superare le due ore. Ad esempio, se un insegnante ha 5 ore di lezione il martedì, può richiedere al massimo 2 ore di permesso. 

Per il personale ATA invece, il numero massimo di ore di permesso che possono essere richieste e approvate durante un anno scolastico è limitato a 36. La durata massima di un singolo permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero, cioè 3 ore.

Permesso breve: necessità personali e documentazione di supporto

​Le richieste individuali dei dipendenti menzionate nell'articolo 16 possono essere considerate valide, poiché riguardano il benessere, la crescita e l'avanzamento del lavoratore, sia come membro di una famiglia che come individuo autonomo. Nel Contratto non vengono specificamente indicate ragioni o esigenze particolari che possano giustificare l'assegnazione di questo beneficio. Inoltre, non è richiesta la presentazione di documenti o certificati da parte del lavoratore per comprovare tali necessità. Di conseguenza, il lavoratore non è tenuto a fornire documentazione o certificazione a sostegno delle sue necessità personali durante la richiesta.

Recupero delle ore per permessi brevi: tempi e procedura

 
Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro due mesi lavorativi dopo aver usufruito del permesso. Il recupero può essere suddiviso in una o più soluzioni, a seconda delle necessità del servizio. Spetta al dirigente scolastico emettere un ordine di servizio scritto che stabilisca il recupero delle ore entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso.

Per il personale docente, il recupero avverrà principalmente attraverso supplenze o l'esecuzione di interventi didattici integrativi, con priorità alla classe in cui il docente avrebbe dovuto servire durante il periodo di permesso.

Conformemente alla normativa, il dipendente ha l'obbligo di recuperare le ore lavorative non prestate; in caso contrario, verrà trattenuta la corrispondente retribuzione. Tale trattenuta viene calcolata in base alle ore non lavorate e non a frazioni inferiori. Questa operazione si applica sull'importo lordo della retribuzione, prima delle eventuali detrazioni previdenziali, assistenziali ed erariali. Nel caso dei docenti, il recupero deve essere specificamente riferito all'ora di lezione. Per quanto riguarda il personale ATA, se la frazione di tempo da recuperare supera i 30 minuti, verrà arrotondata per eccesso; altrimenti, verrà arrotondata per difetto.

È importante sottolineare che la trattenuta sarà applicata a meno che il dipendente non sia in grado di recuperare le ore mancanti entro i due mesi successivi all'utilizzo del permesso, a meno che tale impossibilità non sia imputabile al dipendente stesso.
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