Secondo l'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2006-09, ancora in vigore, è stabilito che i dipendenti hanno il diritto di richiedere permessi brevi per soddisfare le proprie esigenze personali che richiedono di allontanarsi dal luogo di lavoro. Questo diritto si applica sia al personale con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato e la durata massima di tali permessi non può superare la metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.
Per il personale docente è possibile usufruire di brevi permessi fino a un massimo di due ore. Tuttavia, è importante sottolineare che l'assegnazione di tali permessi avviene su richiesta del dipendente e la loro utilizzazione è limitata alle esigenze personali.
L'ottenimento dei permessi brevi offre ai dipendenti la flessibilità di allontanarsi dal lavoro per un breve periodo ogni giorno al fine di soddisfare le proprie esigenze personali. È importante tener presente che tali permessi sono soggetti a limitazioni e dipendono dall'iniziativa del lavoratore.
Per quanto riguarda il personale docente, il numero massimo di permessi che possono essere richiesti e ottenuti durante un anno scolastico non può superare l'orario settimanale dell'attività di insegnamento.
Di seguito sono indicati i massimi permessi consentiti:
I permessi devono avere una durata inferiore alla metà della giornata lavorativa e non possono superare le due ore. Ad esempio, se un insegnante ha 5 ore di lezione il martedì, può richiedere al massimo 2 ore di permesso.
Le richieste individuali dei dipendenti menzionate nell'articolo 16 possono essere considerate valide, poiché riguardano il benessere, la crescita e l'avanzamento del lavoratore, sia come membro di una famiglia che come individuo autonomo. Nel Contratto non vengono specificamente indicate ragioni o esigenze particolari che possano giustificare l'assegnazione di questo beneficio. Inoltre, non è richiesta la presentazione di documenti o certificati da parte del lavoratore per comprovare tali necessità. Di conseguenza, il lavoratore non è tenuto a fornire documentazione o certificazione a sostegno delle sue necessità personali durante la richiesta.
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