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Qual è l'età del consenso in Italia?

Qual è l’età anagrafica in cui la normativa considera un soggetto abbastanza maturo da permettergli di prestare validamente il consenso ad un rapporto sessuale?



Questa è chiamata età del consenso, in diritto, varia da Stato a Stato e, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non coincide con la maggiore età.

Per cui, anche se un minore è consenziente, per la legge viene reputato troppo giovane per dare il proprio consenso validamente e, per questo, avere rapporti carnali con il suddetto è equiparato al reato di violenza sessuale.

In Italia quest’età è 14 anni, a meno che il partner del minorenne in questione non sia una qualsiasi persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia o vigilanza, o il quale abbia con esso una relazione di convivenza; in questo caso l’età del consenso sale a 16 anni.

Età del consenso: cosa succede quando si hanno rapporti con minori?

Bisogna distinguere i vari casi, ma, in Italia, se vogliamo racchiuderli tutti in una regola generale, la legge afferma che è reato qualsiasi rapporto sessuale tra un maggiore e un minore di 14 anni.

Ciò poi è da sviscerare nelle singole casistiche. Poiché gli atti sessuali con minori sono da considerarsi, inoltre, reato (secondo l’art 609 quater c.p.), quando:

  • il minore non ha compiuto ancora 10 anni (in questo caso si applica la pena di reclusione da 7 a 14 anni);
  • il minorenne ha meno di 12 anni;
  • gli atti sessuali avvengono tra due minori di cui uno di 13 anni compiuti se tra i due il distacco di età è superiore a 3 anni;
  • il minore ha meno di 16 anni e il responsabile è qualsiasi persona a cui il ragazzo è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (come un genitore, un tutore o un professore) o ha con esso una relazione di convivenza.

Ragionando al contrario notiamo che, legalmente, gli atti sessuali con minorenni non costituiscono sempre illecito penale. Non sono, quindi, reato, quando:

  • il minore ha più di 14 anni, l’età del consenso;
  • il minorenne ha rapporti sessuali con un minore di 13 anni, se la differenza di età tra le due parti non è superiore a tre anni. Un tredicenne, quindi, può compiere atti sessuali con un altro minore di 14, 15 e 16 anni senza che questi ultimi compiano un reato;
  • il minore ha più di 16 anni e l’adulto è qualsiasi persona a cui il ragazzo è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (come un genitore, un tutore o un professore) o ha con esso una relazione di convivenza.

Le età del consenso sopra definite diventano completamente irrilevanti quando il rapporto sessuale col minorenne, nonostante possa essere voluto da quest’ultimo, sia stato in alcun modo retribuito. Chiunque sfrutti o favorisca la prostituzione di soggetti di età inferiore ai diciotto anni commette, infatti il grave delitto di “Prostituzione minorile” (art. 600-bis C.p.).

Solo dopo la maggiore età, perciò, la persona può acconsentire validamente ad un rapporto sessuale a pagamento (evitando in questo modo responsabilità per il partner).

Età del consenso: il consenso del minore

L’attività sessuale con le caratteristiche esposte sopra risulta reato anche se vi è il consenso del minore.

Secondo la Corte Suprema il reato di atti sessuali con minorenni, si configura anche se il minore incoraggia l’atto e si mostra consenziente o se l'adulto non esercita alcuna "pressione" psicologica sul minore per costringerlo ad avere rapporti.

Questo avviene perché la norma tutela l'integrità psico-fisica del minore, non la sua libertà di autodeterminazione. Non è rilevante, quindi, che il minore sia consenziente e si dimostri emancipato e smaliziato al punto da sollecitare i contatti sessuali, ma lo si considera ancora troppo giovane per prendere questo tipo di decisioni per garantirgli il corretto sviluppo della sfera sessuale.

Età del consenso: l’ignoranza non è una scusante

Avere rapporti con un minore di quattordici anni pensando che quest’ultimo sia in realtà più grande (per aspetto o per affermazione dello stesso) non è, però, un’attenuante.

La legge conferma che se si commette un reato contro la libertà sessuale nei confronti di una persona minore di quattordici anni, l’ignoranza sulla reale età della vittima non può giustificare l’imputato, che dovrebbe procedere diligentemente ad accertarne l’età, senza limitarsi a delle rassicurazioni verbali o a ciò che ha letto sui social, poiché non è una novità che i minori possano mentire o che le informazioni trovate sui social non siano affidabili.

L’imputato non sarà giudicato colpevole soltanto se si sarà preoccupato adeguatamente di verificare l’età del soggetto nel momento in cui avesse avuto il dubbio di stare effettuando un’attività sessuale con un minore. Al contrario, se l’ignoranza dipende da superficialità, avventatezza o disattenzione, la colpa dell’imputato rimane.

Età del consenso: quando vi è una violenza indipendentemente dall’età

Quando si parla di età del consenso ci si riferisce al rapporto liberamente voluto dal minorenne e non, invece, ad un rapporto in cui, in qualsiasi modo, quest’ultimo viene forzato o costretto.

Infatti, a prescindere dall’età della vittima, l’art. 609-bis C.p. (Violenza sessuale) condanna con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali:

  • con minaccia o violenza;
  • tramite abuso di autorità;
  • approfittando delle condizioni di inferiorità psico-fisica della vittima;
  • traendo in inganno la persona offesa, sostituendosi ad un’altra persona.

Età del consenso: la violenza non avviene solo in presenza dell’atto sessuale

Talvolta viene percepito il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui non si consumi di per sé l’atto sessuale. Vediamo in quali circostanze.

Con la sentenza n. 23178/2018 la Cassazione ribadisce che è definibile come tentativo di delitto di violenza sessuale l’atto che, anche se vi è la mancanza di contatto fisico tra imputato e persona offesa, comporta da parte del primo una condotta di intenzione al raggiungimento dell’atto sessuale e di violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.


Fonti:

  • Art. 609-bis c.p
  • Art 609 quater c.p.
  • Art. 600-bis c.p.
  • Sentenza n. 23178/2018





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