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Rinuncia diritto prelazione: come va fatta?

La rinuncia al diritto di prelazione può essere effettuata dal soggetto che non intende partecipare alla trattative di compravendita di un immobile o di un terreno agricolo e deve essere espressa in forma scritta.

In alcuni casi particolari gli interessi di un individuo possono essere tutelati da un diritto di precedenza rispetto ad altri. Ciò significa che, se si tratta di concludere un affare quest’ultimo si trova in una posizione privilegiata rispetto a terzi.

Ma perchè avviene questo? Può succedere in seguito alla sottoscrizione di un accordo particolare tra il proprietario di un casa o di un terreno e un soggetto che ha manifestato la volontà di acquistarlo. In questo caso la questione è privata.

In altre situazioni, però, è la legge a proteggere gli interessi di alcune categorie di individui, come ad esempio gli eredi, gli inquilini, ecc.

Va sottolineato, comunque, che avere la possibilità di acquistare un bene in via preferenziale rispetto ad altri non significa essere obbligati a farlo. E’ possibile infatti rinunciare al diritto di prelazione, come vedremo.

Rinuncia diritto prelazione: è possibile?

Dopo avere descritto in quali casi un individuo può essere preferito ad altri nelle trattative di compravendita di un immobile, proviamo ora a capire se è possibile la rinuncia al diritto di prelazione.

Abbiamo già sottolineato che tale strumento giuridico non va ad intaccare la libertà decisionale del proprietario di un bene, che può liberamente scegliere se vendere o meno il bene in oggetto.
A tal proposito la stessa libertà è garantita anche al prelazionario, che non è costretto ad acquistare l’immobile, ma ha l’opportunità di valutare la situazione e capire se può essere di suo interesse.

In altre parole, egli deve essere obbligatoriamente informato, per potere analizzare le circostanze e decidere in merito. la rinuncia al diritto di prelazione è quindi possibile, anche perchè l’interessato potrebbe trovarsi in una situazione economica difficile e di fatto non avere la facoltà di potere sostenere una spesa elevata.

Per esprimere la volontà di rinunciare all’affare è sufficiente non accettare la proposta inviata dal proprietario, con la conseguente perdita del beneficio. Si può quindi inviare una comunicazione scritta oppure non rispondere, dato che entro determinati termini fissati per legge, tale diritto decade.

Rinuncia diritto prelazione: come si fa?

La rinuncia al diritto di prelazione si può considerare valida soltanto se sono stati rispettati tutti gli obblighi imposti dalle norme di riferimento.

Quindi, sono accettate le volontà di soggetti che hanno potuto consultare le condizioni di vendita e in seguito hanno deciso di ritirarsi dalle trattative. In tal caso, infatti, i prelazionari hanno avuto la possibilità di valutare tutti i pro e i contro, e di scegliere in base alle loro necessità.

Per questo motivo non viene ammessa una rinuncia al diritto di prelazione anteriore, ovvero effettuata prima di ricevere la comunicazione della volontà di mettere in vendita il bene. Tale ipotesi potrebbe essere legittimata soltanto attraverso una dichiarazione scritta del titolare del diritto, attraverso la quale deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le condizioni necessarie per potere fare una scelta ragionata e consapevole.

Gli obblighi da rispettare

Nelle righe precedenti abbiamo visto come effettuare la rinuncia alla prelazione, per concludere l’argomento è opportuno specificare quali sono i vincoli per le parti coinvolte.

In sostanza i soggetti sono liberi di stipulare o meno il contratto, il vincolo nasce quando il proprietario dell’immobile decide di vendere la proprietà. In questo caso ha l’obbligo, derivante dalla legge o da un patto sottoscritto privatamente, di comunicare la decisione al prelazionario.

Se non avviene tale comunicazione e il contratto viene concluso con terzi, senza rispettare il diritto di prelazione ci sono delle conseguenze che dipendono dalla natura volontaria o legale dello stesso.

Nel primo caso, se il concedente è inadempiente, il contratto stipulato con terzi rimane comunque valido, ed il prelazionario ha il diritto di ricevere un risarcimento danni. Nel secondo caso, invece, l’interessato può agire in retratto anche nei confronti del terzo, dato che si tratta di una norma prevista dalla legge.

Ad ogni modo, il titolare del diritto non ha alcun obbligo in merito all’accettazione, ciò significa che, se l’affare non è di suo interesse, o se non ha la possibilità di procedere con l’acquisto, può tranquillamente rifiutare la proposta.

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