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Sas: come funziona la Società in Accomandita Semplice?

Una Sas, ovvero una Società in Accomandita Semplice, rientra tra le società di persone, quindi non necessita di un capitale minimo, ma di alcuni soci con diversi poteri definiti accomandatari e accomandanti. Vediamo come funziona.

Quando alcune persone decidono di costituire un’impresa, una delle prime cose da scegliere è la forma giuridica più adatta. Non è sempre facile capire cosa fare in questi, perciò è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista del settore. 

In ogni caso, nelle prossime righe, verranno illustrate le caratteristiche peculiari di tale tipologia.

Cos’è una Sas?

In una Sas almeno due persone collaborano assieme per dare vita ad un’attività aziendale. Si tratta, infatti, di un particolare tipo di società di persone.
Tale forma giuridica rappresenta una tipologia di società in nome collettivo, ma con sfumature diverse per quanto riguarda il rapporto dei soci e la loro responsabilità.

Sono presenti due categorie di soci:

  • gli accomandatari;
  • gli accomandanti.

Come vedremo nei prossimi paragrafi essi hanno compiti e poteri diversi. In modo particolare gli accomandatari amministrano la società, mentre gli accomandanti sono privi di potere, se non espressamente conferiti attraverso la procura speciale.

E’ importante, comunque, sottolineare che nella ragione sociale deve essere presente almeno il nome di uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una Sas.

I soci: accomandatari e accomandanti

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che la caratteristica peculiare di una Società in Accomandita Semplice è la presenza di due tipologie di soci, vediamo ora di descriverle.

L’accomandante mette a disposizione una quota di partecipazione, direttamente dal patrimonio personale, al momento della costituzione dell’attività. Non esiste una norma specifica per definire a quanto deve ammontare la stessa, e spesso viene decisa di comune accordo con gli altri soci. 

In caso di insolvenza egli deve rispondere solo in merito a quanto versato, quindi il suo patrimonio personale non viene messo a rischio. Si può dire, con altre parole, che gode di una responsabilità giuridica limitata. Ad ogni modo anche i poteri sono limitati, nel senso che non può prendere decisioni, può al limite occuparsi di specifici incarichi se conferiti con una procura speciale.

Si tratta, comunque, di una eccezione rispetto a quanto accade normalmente nelle società di persone, nelle quali tutti i soci rispondono illimitatamente per eventuali debiti contratti.

L’accomandatario, invece, ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori, quindi rischia di dovere rispondere con il proprio patrimonio personale. Dato che tra i compiti c’è la gestione e l’amministrazione dell’azienda, deve prendersi carico dei rischi connessi.

Ovviamente i soci accomandanti possono controllare l’operato degli accomandatari, quindi il bilancio, i profitti, le perdite e l’esattezza dei conti. 

Diritti dei creditori

Come tutte le società, anche la Sas può sciogliersi. Ad esempio tale situazione si può verificare per mancanza di soci.

Inoltre, se la società non viene iscritta nel Registro delle Imprese si applicano le disposizioni previste per la Società Semplice, come sottolineato dall’art. 2317 c.c.:

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali

Come possiamo leggere, quindi, anche se non è stata effettuata la registrazione, i soci accomandanti rispondono, comunque, limitatamente alla loro quota, in merito alle obbligazioni sociali.

In caso di liquidazione, i creditori sociali non soddisfatti possono fare valere i loro diritti come sancito dall’art. 2324 c.c.:

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione

Sas: vantaggi e svantaggi

Per concludere è utile sottolineare quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una Società in Accomandita semplice.

Tra i vantaggi possiamo elencare:

  • la possibilità di costituire una società in modo veloce, ovvero con un atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Come anticipato, infatti, essa può operare anche prima della registrazione nel Registro delle Imprese;
  • i soci accomandanti hanno responsabilità limitata, quindi rispondono solo in merito alla quota conferita, e la legge non impone un importo minimo da versare;
  • è previsto un regime agevolato, senza Ires ed Ire;
  • è possibile il ritiro del capitale anche senza un accordo scritto, dato che non vengono considerati come distribuzioni nascoste degli utili.

Gli svantaggi, invece, sono:

  • per l’iscrizione al Registro delle Imprese sono previsti dei costi per il notaio;
  • gli accomandatari hanno responsabilità illimitata e si assumono da soli l’amministrazione dell’azienda;
  • gli accomandanti non hanno voci in capitolo nell’amministrazione dell’impresa;
  • la successione delle quote è complicata.

Fonti normative

  • ​Art. 2324 c.c.
  • Art. 2317 c.c.

SAS
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