Cosa fare in caso di sinistro stradale? È proprio necessario andare dall’avvocato? In che modo occorre formulare la richiesta di risarcimento? A quale assicurazione bisogna rivolgersi? Quale documentazione è necessario inoltrare alla compagnia assicurativa? Quali sono i tempi di pagamento?
Molto probabilmente sono proprio queste le domande che vi fate quando vi capita di trovarvi coinvolti in un incidente stradale.
Beh andiamo per ordine!
Gli incidenti stradali si verificano molto spesso; sappiate che ogni volta che vi mettete alla guida della vostra auto correte il rischio di essere coinvolti in un sinistro.
Basta, però, che nel caso in cui la vostra autovettura sia stata danneggiata da altri veicoli, poniate in essere taluni accorgimenti, che se ben osservati, vi esimeranno dal fissare l’antipatico appuntamento con il vostro avvocato!
Chiariamo innanzitutto che la prima cosa da fare nell’occorso è contattare le autorità!
Non lasciatevi sopraffare dall’ansia e dalla paura… non sono delle buone consigliere!
Al momento del sinistro, soprattutto se immaginate di avere ragione, contattate immediatamente i Carabinieri, la Polizia stradale oppure fate intervenire la Polizia Municipale.
Sappiate che il verbale redatto dalle Autorità fa piena prova fino a querela di falso; le compagnie assicuratrici si basano, per lo più, su quanto in esso relazionato ai fini del risarcimento.
Subito dopo occorre comunicare il sinistro; la denuncia va fatta tempestivamente e per iscritto.
Tale obbligo può essere assolto anche mediante la compilazione e l’invio del modello CAI, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
È preferibile, però, a parere di chi scrive, redigere e depositare, presso la propria agenzia, una cautelativa, onde spiegare bene la dinamica del sinistro e gli eventuali danni e/o lesioni subite.
Ma a quale assicurazione occorre inoltrare la richiesta di risarcimento?
Chiariamo una volta per tutte questa cosa!
Se ad essere coinvolti sono soltanto due veicoli, immatricolati in Italia, la richiesta va inoltrata alla propria compagnia assicuratrice, poiché si applica il cosiddetto indennizzo diretto.
Altrimenti a risarcire i danni sarà la compagnia di controparte o, comunque, del responsabile civile.
Inviate alla compagnia il modulo CAI oppure la cautelativa, in uno all’eventuale preventivo dei danni o alle fatture e il rapporto delle Autorità intervenute.
La compagnia ha dei termini per formulare un’offerta, che sono ben specificati nel codice delle assicurazioni private. Dalla ricezione della documentazione, l’assicuratore ha 60 giorni di tempo per formulare l’offerta. Spirato inutilmente detto termine potrete procedere con l’azione giudiziaria.
I 60 giorni sono aumentati a 90 nel caso di lesioni fisiche.
Come potete vedere non è indispensabile recarsi immediatamente dall’avvocato se si seguono queste poche semplici regole.
Il più delle volte, però, le compagnie rigettano la richiesta di risarcimento… in quel caso sarà necessario farsi assistere da un legale, il quale porrà in essere, per vostro conto, l’azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento!
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