La truffa contrattuale è una frode realizzata attraverso un rapporto negoziale, come ad esempio la locazione di un immobile o la compravendita di un determinato bene. Al centro di questa truffa c'è la stipula di un contratto che può recare un danno patrimoniale alla parte offesa.
Facciamo però un passo indietro per chiarire cosa si intende per truffa. Secondo il legislatore la truffa è un reato che si qualifica per la presenza di un dolo generico, laddove ci sia l'intenzione di trarre qualcuno in errore attraverso un inganno che provochi un danno alla parte offesa e produca un profitto per il reo. È importante specificare che per profitto si intende, non solo un ricavo patrimoniale, ma anche la mera soddisfazione personale derivante dalla volontà di rivalsa o vendetta.
La truffa contrattuale (così come le altre tipologie) è disciplinata dall'articolo 640 del Codice Penale, che recita: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, 1° comma, n. 7".
Quando si parla di truffa contrattuale?
Abbiamo determinato come il fulcro di una truffa contrattuale sia la stipula di un contratto, ma perchè sussista il reato è necessario che uno dei contraenti lo concluda solamente in virtù di un inganno. La Costituzione italiana prevede delle tutele civili e penali a seconda dei casi, in questo specifico, interviene il Codice Civile che consente al danneggiato di chiedere sia l'annullamento del contratto entro 5 anni dalla scoperta dell'inganno e ottenere che suddetto accordo venga cancellato come se non fosse mai esistito, che un risarcimento.
Stesso procedimento è previsto nel caso in cui la frode sia operata da terzi, qualora uno dei due contraenti ne sia a conoscenza e ne abbia tratto beneficio. Diverso il caso in cui gli inganni siano relativi solo ad alcune modifiche delle condizioni contrattuali (e non alla volontà di concluderlo), in questa circostanza il contratto non potrà essere annullato e il contraente reo sarà chiamato a rispondere del danno denominato "dolo incidente".
È ambito della giustizia penale quando gli inganni portino ai rei un ingiusto profitto e provochino un danno altrui; l'inganno può consistere sia nella creazione di una realtà fittizia e mai esistita che porti il danneggiato a credere qualcosa che non è, che nel silenzio del reo in merito a determinate circostanze che potrebbero condizionare l'altro contraente. La truffa contrattuale si può comporre quindi di comportamenti commissivi od omissivi.
È opportuno operare una distinzione tra i due termini, così come individuato dalla Legge:
Altro elemento distintivo perchè intervenga il Codice Penale è il fatto che ad essere raggirata sia una persona dotata di normale attenzione e perspicacia, non bastano infatti il silenzio o l'eventuale ignoranza del danneggiato, la menzogna e nemmeno l'utilizzo di informazioni di cui il reo sia in possesso. La pena prevista in caso di truffa contrattuale è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e sanzione fino a 1.032€ (in caso di truffa aggravata la reclusione è da 1 a 5 anni e l'ammenda può ammontare fino a 1.549€). Trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte, il danneggiato è tenuto a denunciare presso le autorità competenti entro un termine di 3 mesi dal compimento dei fatti in questione.
Ci sono delle circostanze in cui la legislazione prevede che si possa perseguire il reato anche senza querela di parte, senza quindi che la parte lesa abbia dichiaratamente espresso volontà in merito.
Semplificando si può dire che si procede:
Non sussiste il reato di truffa, e si esclude quindi il dolo, nel caso in cui il soggetto attivo agisca ponendo inconsapevolmente in essere un inganno, senza alcuna intenzione di mentire e indurre in errore, o senza la volontà di procurare un profitto per sè o per altri. Si esclude il dolo anche nel caso in cui il soggetto attivo reclami un profitto che ritenga giusto, sulla base di pretesa lecita.
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