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Insolvenza fraudolenta: definizione e caratteristiche

L’insolvenza fraudolenta è un delitto contro il patrimonio, realizzato mediante frode, previsto dall’art. 641 del codice penale. Vediamo quando si realizza e quali sono le punizioni.

Tutti conoscono il significato di insolvenza, ma non molti sanno che, nel nostro ordinamento giuridico è previsto un particolare tipo di reato legato ad essa.

Lo scopo del legislatore è quello di tutelare il patrimonio del singolo e di garantire la cosiddetta buona fede contrattuale.

Come vedremo nelle prossime righe, il delitto si manifesta quando un soggetto conclude un affare con la consapevolezza o la volontà di non adempiere agli obblighi connessi.

Cos’è l’insolvenza fraudolenta?

Il reato di insolvenza fraudolenta viene descritto dall’art. 641 c.p. come segue:

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato

Da quanto possiamo leggere, risulta evidente che l’obiettivo è quello di tutelare il patrimonio e la buona fede contrattuale. Per questa ragione il testo è volutamente generico, per potere dare spazio a diverse interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Innanzitutto, per comprendere la norma in questione è necessario effettuare un’analisi del concetto di insolvenza. In particolare va detto che il significato da un punto di vista penale è diverso rispetto alla nozione civilistica o legata al fallimento aziendale.

Ciò che sottolinea il codice penale si riferisce all’incapacità di un debitore di garantire il soddisfacimento di determinate obbligazioni nei confronti di creditori. Tale impossibilità può essere generale, ma anche inerente a singoli obblighi contratti.

Quindi il reato si verifica quando un soggetto dissimula:

  • la propria difficoltà a far fronte a qualsiasi adempimento
  • difficoltà in merito a un debito specifico

La punizione è la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 516 euro. Ad ogni modo se l’adempimento avviene prima della condanna definitiva, si estingue il reato stesso.

Ciò può avvenire anche dopo le sentenze di primo e secondo grado. Infatti, soltanto con la decisione espressa dalla Cassazione si conclude il termine utile, diversamente da quanto accade per le cause di risarcimento danni, per le quali l’adempimento deve avvenire prima del giudizio.

Elemento soggettivo

Come abbiamo anticipato nelle righe precedenti, perchè si possa verificare il reato ci deve essere la volontà di assumere un’obbligazione pur sapendo di non adempiere agli obblighi.

In sostanza si può parlare di insolvenza fraudolenta soltanto quando il soggetto attivo, ovvero colui che si impegna, è consapevole di non volere o non potere pagare il debito. In tal senso non è sufficiente considerare l’accettazione di un mero rischio di essere inadempiente, dato che ci deve essere la piena volontà di agire in modo fraudolento.

Quindi, il responsabile deve attuare i seguenti comportamenti:

  • dissimulare lo stato di insolvenza: ad esempio attraverso dichiarazioni o con il silenzio, ovvero non comunicando la difficoltà o la volontà di non rispettare gli obblighi
  • assunzione di un debito: può trattarsi di dare o fare qualcosa. Ad ogni modo per avere degli effetti giuridici si deve trattare di un’obbligazione valida.
  • inadempimento: fin dal momento dell’assunzione del debito il soggetto deve avere la consapevolezza di non onorare l’obbligo

Da quanto abbiamo detto perciò, risulta chiaro che anche il silenzio può essere considerato come una forma di dissimulazione. Non comunicare l’impossibilità ad adempiere in sede contrattuale, infatti, viene considerato come un fatto piuttosto grave.

In sostanza viene punito un comportamento volto a tenere all’oscuro il creditore in merito alla situazione del debitore, ovvero alla sua impossibilità ad adempiere.

Elemento oggettivo

In base a quanto abbiamo illustrato ora, è possibile delineare le caratteristiche oggettive del reato di insolvenza fraudolenta. In particolare il colpevole:

  • deve contrarre un’obbligazione sapendo di non adempiere agli obblighi
  • non deve adempiere

In tale circostanza si parla di obbligazioni contrattuali, quindi volontarie, considerate lecite e in grado di produrre effetti giuridici. Ovviamente se si tratta di usura non sussiste un reato di questo tipo.

Inoltre, l’obbligazione deve essere inerente ad un’azione di fare e non di svolgere un’attività in favore del creditore.

La prova in merito alla volontà di non adempiere può essere anche desunta da argomenti induttivi ricavabili dal contesto o dal comportamento assunto dal colpevole in seguito alla sottoscrizione del contratto. In ogni caso non si deve trattare di un mero inadempimento, ma deve essere presente un indizio del dolo.

Non viene però punito il tentativo, dato che il reato si manifesta soltanto quando si verifica l’inadempimento vero e proprio.

E’ possibile procedere a querela di parte, ed il termine per la presentazione della stessa non decorre dal momento dell’inadempimento, ma da quando il creditore viene a conoscenza della situazione.

Il reato si prescrive secondo quanto previsto dall’art. 157 c.p:

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Differenza tra insolvenza fraudolenta e truffa

Spesso vengono confusi il reato di truffa e quello di insolvenza fraudolenta, ma le due situazioni presentano delle differenze sostanziali.

Nel primo caso viene attuata una frode simulando delle circostanze non veritiere ma create in modo artificiale con lo scopo di indurre in errore la vittima.

L’art. 640 c.p. sottolinea infatti che:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro

Nel secondo caso, invece, la frode viene attuata dissimulando la volontà di inadempimento contrattuale.

Quindi, se il soggetto passivo viene tratto in errore, attraverso l’uso di artifici, ovvero da una serie di circostanze inesistenti, si parla di truffa.

Fonti normative

  • Art. 641 c.p
  • Art. 157 c.p
  • Art. 640 c.p
INSOLVENZA FRAUDOLENTA FRODE TRUFFA
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