Diritto canonico ed ecclesiastico: che cosa sono?

Il diritto canonico ed ecclesiastico, per quanto possano sembrare simili, non vanno confusi poichè presentano importanti differenze.

Il diritto canonico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che hanno il compito di regolare l'attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna.

Si applica altresì come diritto statuale proprio all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.

Il diritto canonico ed ecclesiastico, presentano alla base codici diversi: il primo è disciplinato da un corpo organico di normative, il secondo si poggia su norme sparse in tutto l'ordinamento giuridico.

Diritto canonico ed ecclesiastico: il Codice canonico

Il Codice di Diritto Canonico si suddivide in sette libri:

  • Libro I – Norme Generali (Cann. 1-203): comprende leggi ecclesiastiche, procedure, decreti generali, singoli atti amministrativi, statuti e regolamenti, definizione delle persone fisiche e giuridiche, atti giuridici, potere di governo, uffici ecclesiastici, computo del tempo;
  • Libro II – Il Popolo di Dio (Cann. 204-746): organizzato in tre parti, nella prima parte tratta il laicato, il clero e i rispettivi diritti e doveri. Nella seconda parte si definiscono la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari, nella terza parte vengono regolamentati i tipi di comunità religiose, gli Istituti di Vita consacrata e le società di vita apostolica;
  • Libro III – La funzione di insegnare nella Chiesa (Cann. 747-833): riguarda la predicazione, la catechesi, l’attività missionaria, l’educazione cristiana, le pubblicazioni e la professione di fede;
  • Libro IV – La funzione di santificare nella Chiesa (Cann 834-1253): la prima parte concerne i sacramenti, la seconda parte concerne i sacramentali, l’ufficio divino, i funerali, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti, la terza parte presenta i luoghi sacri e le osservanze devozionali;
  • Libro V – I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310): legifera sulla proprietà occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione e si occupa anche di lasciti e pie fondazioni;
  • Libro VI – Le sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399): relativo alle punizioni ecclesiastiche;
  • Libro VII – I processi (Cann. 1400-1752): presenta le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l’appello, la Segnatura apostolica, le procedure amministrative per i tribunali.
Diritto canonico ed ecclesiastico: le fonti normative del diritto ecclesiastico

Le norme di diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma sono sparse in tutti i settori nei quali si articola l'ordinamento giuridico, si ritrovano infatti:

  • nella Costituzione;
  • nel Codice Civile;
  • nelle Leggi Amministrative e Finanziarie, come in quelle concernenti il Diritto del Lavoro e il Diritto Commerciale. 

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