Dopo aver visto la nuova legge sul cyberbullismo [link art. n. 14] vediamo, insieme, quali sono e come usare gli strumenti contro lo stalking – anche condominiale.
Sempre più spesso i giornali ed i media in generale parlano di episodi di stalking. E' fondamentale, dunque, conoscere strumenti come la difesa legale gratuita (ovvero la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio senza l'obbligo di sottostare ad alcune limitazioni di reddito), il risarcimento, la querela e le altre misure di protezione per evitare di cadere in trappole sempre più spesso alla ribalta delle cronache quotidiane.
Stalking: quando è reato?
Si può parlare di stalking quando:
· a causa delle ripetute molestie o minacce la vittima cade in stati d'ansia e di malessere permanenti o molto frequenti, paura, timore dato dalla mancanza di incolumità di sé e dei propri familiari. In alcuni casi, la vittima arriva addirittura a cambiare le proprie abitudini di vita;
· il persecutore molesta o minaccia la vittima con atti ripetuti (anche solo due volte).
Le misure cautelari
La misura cautelare più comune e frequente è il divieto di avvicinamento dello stalker alla vittima. In questo caso il giudice, se accoglie la richiesta, può chiedere allo stalker di non avvicinarsi a luoghi normalmente frequentati dalla vittima fino ad arrivare a costringerlo a cambiare casa, arrivando anche al divieto di dimora, arresti domiciliari e custodia in carcere.
La querela
Il reato può diventare tale solo se la vittima presenta una formale querela entro 6 mesi dalla data del primo avvenimento. Contrariamente ad altri reati che prevedono la querela, a maggior tutela della vittima, la querela può essere ritirata solamente tramite dichiarazione scritta resa davanti ad un giudice che valuterà la spontaneità di tale dichiarazione.
L'irrevocabilità della querela si attesta quando le minacce siano gravi (minacce di morte o addirittura con l'uso di armi da taglio e da fuoco).
L'ammonimento
Nei casi meno gravi ed in assenza di querela, il Questore può procedere all'ammonimento dello stalker ed in caso di porto d'armi regolarmente detenuto, lo stesso Questore può disporne la sospensione, la limitazione o il ritiro nei casi più gravi.
Se lo stalker, dopo l'ammonimento, prosegue nella sua opera di stalkeraggio, allora d'ufficio si procederà alla querela.
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