Affidamento congiunto dei figli: quali sono le differenze con l'affidamento condiviso e come funziona.Sono due regimi molto diversi tra loro anche se, spesso, vengono confusi e si crede che siano la stessa cosa.
Come detto, nonostante l'affidamento congiunto e condiviso siano molto diversi spesso vengono confusi. La grossa differenza sta nella credenza che l'affidamento condiviso sia il superamento dell'affidamento congiunto perché permette una buona gestione dei figli anche in quelle coppie che, una volta separate, difficilmente riescono a trovare accordi perché ai ferri corti. In questi casi, infatti, essendo impossibile un regime di totale cooperazione così come previsto dall'affidamento congiunto, l'affidamento condiviso sembra essere la soluzione migliore. Vediamo allora le differenze.
Lo svolgimento dei doveri genitoriali è una cosa che è a prescindere dalla permanenza o meno del figlio e la non coabitazione non è un valido motivo per non portare a compimento i compiti genitoriali. Dall'altra parte, il genitore convivente non può impadronirsi completamente della gestione del minore.
Per legge, infatti, i genitori devono continuare ad occuparsi dei figli e devono essere, sempre, un punto fermo e di riferimento costante. Sotto questo aspetto la legge è chiara: nonostante la presenza del genitore deve essere costante - almeno moralmente e come supporto - le decisioni importanti vanno presi fra ex coniugi ma ogni genitore ha la possibilità di ritagliarsi un tempo ed uno spazio autonomo per costruire un nuovo rapporto con i figli senza che l'ex coniuge possa intervenire.
E l'introduzione della legge sull'affidamento condiviso ha proprio sancito questo ovvero il principio della biogenitorialità che agevola e garantisce la continuazione del rapporto fra genitore e figlio anche in separazione. Questo non fa altro che responsabilizzare i genitori ed impone loro una presenza ed una partecipazione attiva alla vita ed alle scelte che il figlio dovrà fare nel corso della sua crescita.
Secondo quanto previsto prima, invece, lo svolgimento dei compiti educativi sul figlio era prettamente legato al genitore che conviveva con esso escludendo, di fatto, l'altro genitore con coabitante nella gestione e nella crescita della prole.
Ecco gli obblighi ben precisi che prescrive l'affidamento condiviso:
L'affidamento congiunto è adottato dalla normativa previgente e richiedeva la completa cooperazione fra i genitori ed è questa, come detto all'inizio, la grande differenza fra i due regimi di affidamento.
Le situazioni conflittuali che possono restare anche dopo la separazione fra i due ex coniugi, infatti, non sono oggetto ed ostacolo dell'affidamento condiviso - sempre che qualsiasi siano i rapporti fra padre e madre si mantengano entro limiti tollerabili per i figli. Ed in effetti, questa grossa lacuna, spesso veniva sopperita dal giudice con l'affidamento esclusivo ad un solo genitore proprio per le continue diatribe fra gli ex coniugi che portavano a non avere una soluzione che fosse, prima di tutto - così come predilige la legge - interesse della prole.
A livello concettuale, dunque, l'affidamento congiunto era focalizzato sul concetto - astratto peraltro - del paritario esercizio della potestà del genitore. L'affidamento condiviso, invece, porta ad un progetto concreto: l'educazione e le relazioni che devono avere entrambi i genitori nei confronti dei figli è un sistema che deve essere portato avanti fin dalla nascita dei figli stessi e che deve prescindere dalla separazione dei genitori.
Allo stesso modo di genitori sposati, anche i figli nati da coppie conviventi avranno la stessa tutela da parte della legge. Le regole che disciplinano l'affidamento condiviso o congiunto che sia, valgono tanto per figli di genitori sposati quanto per figli di coppie di fatto. I genitori non sposati, dunque, non saranno meno coinvolti degli altri nell'educazione, nel mantenimento e nella regolamentazione degli incontri con i propri figli anche in caso di fine della coppia di fatto stessa.
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