La separazione consensuale con figli minorenni avviene quando marito e moglie decidono di comune accordo di non potere più vivere assieme, e quindi di porre fine ai loro reciproci obblighi matrimoniali. Solitamente scelgono l’affidamento condiviso dei figli minorenni.
A volte può succedere che, senza particolari problematiche, l’amore tra due coniugi lentamente svanisca. Non ci sono stati episodi di tradimento o violente litigate, ma il sentimento che li univa all’inizio semplicemente non esiste più, si è in qualche modo spenta la “fiamma della passione”.
Alcuni, in questa situazione, decidono di vivere separati senza intraprendere le vie legali, in quanto esiste un rispetto e una fiducia reciproca tali da consentire di accordarsi in modo civile senza ricorrere a persone terze.
Altre volte la coppia può decidere di “porre nero su bianco” quanto deciso seppure in accordo, per evitare situazioni di malinteso in futuro e per aprire la strada ad un eventuale divorzio.
Ma procediamo con ordine, cercando di capire cosa significa separarsi e quali opzioni hanno a disposizione i coniugi con figli minorenni.
Se marito e moglie non si amano più e non trovano un modo per recuperare il loro rapporto hanno il diritto di separarsi. Ciò significa che possono in un certo senso “rompere” gli obblighi matrimoniali, per tornare a vivere vite diverse.
Possiamo dire che si tratta di un periodo di passaggio, durante il quale i coniugi possono riflettere sul loro futuro. La separazione, infatti, può aprire le porte al divorzio e quindi porre fine in modo definitivo al matrimonio, oppure può essere interrotta se i coniugi decidono di riconciliarsi.
Ad ogni modo se ci sono dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti è necessario proseguire con cautela. La legge, infatti, impone delle regole specifiche da rispettare per tutelare i loro interessi.
In genere la separazione consensuale con figli minorenni procede senza grossi problemi, dato che marito e moglie hanno già trovato degli accordi in merito all'affidamento e al mantenimento. Se ci sono dei conflitti, invece, è bene ricordare che la prassi prevede sempre un affidamento congiunto, se possibile, per garantire il principio della bigenitorialità.
Da quanto abbiamo appena detto, risulta evidente che esistano due diverse strade da intraprendere:
L'assistenza di un avvocato è sempre richiesta durante una separazione ed in particolare quando i figli sono minori o, se maggiorenni, questi non sono ancora autosufficienti. Ma se all'interno della coppia non ci sono figli o se questi, maggiorenni, sono aitosufficienti, è possibile separarsi anche senza l'assistenza dell'avvocato. Altra condizione necessaria perché ciò possa avvenire è che non siano previsti trasferimenti patrimoniali. In questo caso, dunque, sarà sufficiente recarsi presso l'ufficio di stato civile del Comune dove si risiede o nel Comune dove si è contratto il matrimonio. I costi, in questo caso particolare, sono veramente minimi ovvero 16€ di bolli da pagare al Comune.
Recentemente, inoltre, il Consiglio di Stato, nonostante il Decreto Legge 132/2014 ha stabilito che all'interno dei trasferimenti patrimoniali che non devono essere previsti per potersi separare in Comune, ha stabilito che non rientrano gli assegni di mantenimento e di divorzio. Il Ministero dell'Interno, dunque, in linea con la norma, ha chiarito attraverso una circolare (n. 19/2014) che gli accordi di separazione in questa modalità non possono avere per oggetto la casa familiare, né l'assegno di mantenimento o altra entità economica.
Generalmente, quando la coppia riesce a trovare un accordo, significa che i rapporti sono buoni, e che i due sono in grado di definire come procedere per un affidamento congiunto dei figli minorenni.
La Legge italiana, da questo punto di vista, cerca di tutelare soprattutto i figli, cercando di fare valere i loro diritti.
Nella legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" viene infatti sottolineato:
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
Lo scopo, quindi, è quello di consentire a un minorenne di crescere nel migliore modo possibile, con l’appoggio di entrambi i genitori laddove sia possibile. Viene difeso il concetto di bigenitorialità per una crescita equilibrata di un figlio.
La soluzione che i giudici tendono a preferire è perciò un affidamento condiviso, se non si presentano delle eccezioni che lo rendano impossibile.
Ad ogni modo, marito e moglie, pur avendo già stabilito in modo autonomo come procedere per separarsi, se sono presenti dei figli devono necessariamente affidarsi ad un avvocato divorzista, e optare per un ricorso presso la cancelleria del tribunale o una negoziazione assistita.
Non è possibile formalizzare la situazione in Comune, di fronte ad un ufficiale di stato civile, in quanto non si tratta di un soggetto autorizzato a validare questioni inerenti alla tutela dei minori.
In caso di separazione consensuale con figli minorenni, viene quasi sempre scelto un affidamento condiviso. I genitori, infatti, si trovano d’accordo sulle reciproche responsabilità e ruoli educativi.
I figli minorenni hanno la possibilità di trascorrere il tempo in egual misura con la madre e il padre. Ovviamente il minore avrà un unico collocamento presso uno dei genitori, in altre parole la sua residenza sarà una sola, ma potrà vedere entrambi senza limiti.
Siamo in presenza di un affidamento condiviso quando:
L’affidamento esclusivo a uno dei genitori avviene solo in rari casi. Esso, infatti, non rappresenta la regola, ma l’eccezione. In altre parole, si tratta di una situazione da evitare se è possibile.
Tale decisione viene presa solamente nel caso in cui il padre o la madre possano rappresentare un pericolo per il figlio, o se non dimostrano interesse per la vita e l’educazione del minore.
Se la separazione avviene in modo consensuale, non avviene quasi mai l’affidamento esclusivo, in quanto i coniugi hanno la volontà di mantenere un clima sereno e armonioso, anche se non vivono più sotto lo stesso tetto, e tale sentimento si riflette anche nella crescita di un figlio minorenne.
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