La separazione consensuale in Comune viene fatta di fronte al Sindaco, e non è necessaria la presenza degli avvocati. Si può effettuare se non sono presenti figli minori o maggiorenni non autosufficienti, inoltre non è possibile stabilire la situazione economica e patrimoniale.
Il motivo che ha causato la rottura della vita matrimoniale, può determinare la tipologia di separazione scelta dai coniugi. In particolare se la decisione è stata presa di comune accordo, analizzando pacatamente la realtà dei fatti, è possibile procedere in modo più semplice, in caso contrario la questione verrà discussa in tribunale, in una classica causa civile
La forma in assoluto più veloce e meno costosa è la separazione consensuale in comune, ma non tutte le coppie possono effettuare tale scelta in quanto ci sono alcuni requisiti da rispettare. In particolare non ci devono essere figli minorenni, e non è possibile decidere la divisione patrimoniale.
Il Sindaco può solamente ufficializzare l’atto, ma non ha il potere di sentenziare su questioni delicate come quella dei figli o del patrimonio.
Nel nostro Paese il legislatore ha previsto modalità e tempistiche più favorevoli per i coniugi che mantengono un buon rapporto e riescono ad accordarsi tra loro, nonostante il loro matrimonio sia ormai al capolinea.
Lo sappiamo tutti, in Italia i processi sono molto lunghi e la macchina della giustizia è particolarmente complessa, per questo si cerca di risolvere con modalità alternative le questioni più semplici.
Si tratta del caso tipico in cui entrambi i coniugi si rendono conto che la loro storia d’amore è finita e non avrebbe senso continuare a vivere sotto lo stesso tetto. Il tutto avviene in modo abbastanza tranquillo, o successivamente a un periodo di tensione la coppia riesce a trovare dei punti d’incontro per procedere senza farsi causa.
Marito e moglie, quindi, per separarsi consensualmente hanno la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
In tutti i suddetti casi, visto la volontà di procedere in modo pacifico, senza farsi la guerra, marito e moglie possono usufruire anche di un ulteriore vantaggio introdotto dalla legge sul divorzio breve. In particolare è possibile attendere minor tempo per divorziare.
In particolare le nuove tempistiche per il divorzio, dipendono dal tipo di procedura effettuata:
La separazione consensuale in Comune è la scelta più conveniente in assoluto, in quanto non si devono sostenere le spese relative al legale rappresentante. Ma, non sempre è possibile o la più adatta.
Se dal matrimonio sono nati dei figli e sono ancora minorenni o non autosufficienti, è obbligatoria la consulenza di un avvocato, in quanto si deve procedere per tutelare gli interessi della prole.
La legge italiana, infatti, impone che entrambi i genitori debbano concorrere al mantenimento e all’educazione dei figli, preferendo se possibile l’affidamento condiviso, conservando il principio di bigenitorialità.
Di fronte a un ufficiale di stato civile non è possibile stabilire questioni di questo tipo, in quanto il Sindaco non ha tali poteri. Perciò non è possibile intraprendere tale strada, e i coniugi dovranno optare per la negoziazione assistita o il ricorso al tribunale
Per capire cosa dice la giurisprudenza italiana in merito l’assegnazione della casa coniugale, è utile leggere l’art. 337 sexies del codice civile:
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Quindi, anche in questo caso la priorità viene data ai figli, che hanno il diritto di continuare a vivere in quella che considerano la loro casa. Perciò, nella maggior parte dei casi l’abitazione sarà concessa al genitore collocatario, cioè presso il quale risiede il figlio, sebbene l’affidamento sia condiviso.
Come sottolineato nel paragrafo precedente, scelte di questa portata non possono essere prese da un Sindaco.
Se non ci sono minori da tutelare, i coniugi possono formalizzare la situazione di fronte a un ufficiale di stato civile, senza un avvocato, ma non possono stabilire questioni patrimoniali ed economiche.
L’eventuale trasferimento di proprietà dell’immobile concordato, deve essere ufficializzato con un altro contratto, separato, da fare obbligatoriamente presso un notaio.
Tale scelta comporta però uno svantaggio, in quanto il contratto non è un titolo esecutivo, e in caso di inadempimento è necessario fare una causa per fare valere i propri diritti.
Optando per la negoziazione assistita o per il ricorso in Tribunale, invece, l’accordo viene fissato in una sentenza che legittima l’esecuzione forzata diretta.
Per separarsi di fronte al Sindaco è sufficiente fare una richiesta al Comune, presentando i seguenti documenti:
Alla data fissata marito e moglie devono presentarsi in Comune per firmare l’atto e ufficializzare la situazione.
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