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Condominio: cosa sono le spese personali e come devono essere gestite

Quest'articolo spiega cosa sono le spese personali e come devono essere gestite in un condominio. C'è una sostanziale distinzione tra spese condominiali che riguardano tutti i condomini, e spese personali. Le spese condominiali possono essere ripartite tra i condomini, durante la delibera dell'assemblea condominiale. Le spese personali invece vengono addebitate al singolo condomino, ma non possono essere approvate dall'assemblea.

Cosa sono le spese personali

Le spese personali riguardano un singolo condomino e possono riguardare:

  1. una sanzione pecuniaria per violazione del regolamento condominiale;
  2. le spese sostenute per la compilazione del registro di anagrafe condominiale, qualora non via sia una collaborazione dell'interessato a fornire i propri dati;
  3. le spese legali sostenute per morosità del condomino;
  4. la riparazione di un bene condominiale danneggiato.

Inoltre secondo la sentenza del Tribunale di Napoli, “le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate «ad personam»”. [1]

Come vengono gestiste le spese personali

Dopo aver capito cosa sono le spese personali, è importante comprendere anche come devono essere gestite.

L'assemblea condominiale non può deliberare spese individuali attribuibili ad un singolo condomino.[2]

Quest'ultima quindi non ha potere di 'autodichia', ovvero non può prendere decisioni autonomamente riguardo all'addebito di spese personali ad un condomino.[3].

L'assemblea condominiale può deliberare solo le spese condominiali che riguardano la gestione, manutenzione e conservazione delle parti comuni di un condominio. Esse posso essere elencate e ripartite per millesimi nel rendiconto annuale.

Le spese personali possono essere addebitate dall'assemblea, solo se le spese in questione sono accettate dal soggetto interessato o autorizzate dall'autorità giudiziaria.

Dunque è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che addebiti spese personali ad un condomino, in mancanza di una sentenza.

Il condomino può far valere tale nullità, partecipando all'assemblea. Quest'ultimo può anche esprimere un voto favorevole alla deliberazione, purché ciò non riconosca l'accettazione delle spese a lui addebitate.[4]

Cosa può deliberare l’assemblea condominiale

L’ assemblea condominiale provvede:

  • alla conferma dell’amministratore ed alla sua eventuale retribuzione;
  • all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
  • all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
  • alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo, obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

L'amministratore non può ordinare opere di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferire nella prima assemblea.

L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. [5]

 

[1]Trib. di Napoli, 29 novembre 2003, n. 12015 di recente, in senso conf. Trib. Milano 9 giugno 2015, n. 7103

[2] Trib. di Massa sent. n. 207/2017.

[3] Trib. Milano, sent. n. 5195/2016.

[4]Cass. sent. n. 24696/2008.

[5]Art. 1135 cod. civ.

CONDOMINIO INQUILINO SPESE DI CONDOMINIO SPESE PERSONALI
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