Le spese personali riguardano un singolo condomino e possono riguardare:
Inoltre secondo la sentenza del Tribunale di Napoli, “le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate «ad personam»”. [1]
Dopo aver capito cosa sono le spese personali, è importante comprendere anche come devono essere gestite.
L'assemblea condominiale non può deliberare spese individuali attribuibili ad un singolo condomino.[2]
Quest'ultima quindi non ha potere di 'autodichia', ovvero non può prendere decisioni autonomamente riguardo all'addebito di spese personali ad un condomino.[3].
L'assemblea condominiale può deliberare solo le spese condominiali che riguardano la gestione, manutenzione e conservazione delle parti comuni di un condominio. Esse posso essere elencate e ripartite per millesimi nel rendiconto annuale.
Le spese personali possono essere addebitate dall'assemblea, solo se le spese in questione sono accettate dal soggetto interessato o autorizzate dall'autorità giudiziaria.
Dunque è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che addebiti spese personali ad un condomino, in mancanza di una sentenza.
Il condomino può far valere tale nullità, partecipando all'assemblea. Quest'ultimo può anche esprimere un voto favorevole alla deliberazione, purché ciò non riconosca l'accettazione delle spese a lui addebitate.[4]
L’ assemblea condominiale provvede:
L'amministratore non può ordinare opere di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferire nella prima assemblea.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. [5]
[1]Trib. di Napoli, 29 novembre 2003, n. 12015 di recente, in senso conf. Trib. Milano 9 giugno 2015, n. 7103
[2] Trib. di Massa sent. n. 207/2017.
[3] Trib. Milano, sent. n. 5195/2016.
[4]Cass. sent. n. 24696/2008.
[5]Art. 1135 cod. civ.
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