Le cause legittime di prelazione, sono delle deroghe alla par condicio creditorum, in quanto prevedono che in alcune situazioni abbiamo la preferenza rispetto ad altri, per recuperare i beni di cui hanno diritto.
In alcuni casi il diritto italiano prevede che un soggetto possa essere preferito ad altri per concludere un affare, o per ottenere il recupero di un credito.
La preferenza viene data per svariati motivi, in genere perchè è stata inserita una specifica clausola in un contratto, oppure perchè si tratta di un diritto tutelato dalla legge.
Ad esempio se un coerede desidera vendere la sua quota, deve comunicare la volontà agli altri proprietari, e deve scegliere questi ultimi a parità di condizioni economiche, rispetto a terzi.
Lo stesso discorso vale per gli inquilini in affitto, se alla prima scadenza del contratto di locazione, quindi dopo 4 anni se si tratta di un 4+4, il locatore decide di vendere l’immobile destinato ad uso abitativo.
Detto ciò proviamo ad analizzare quali sono le cause legittime di prelazione, secondo le norme in vigore.
Il privilegio è previsto dall’art. 2745 cc, che afferma:
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità
Esso può essere di due tipi:
Ad esempio alcuni privilegi possono riguardare crediti per spese d’infermeria, di vitti e alloggio, da tributi nei confronti dello stato, le retribuzioni che spettano a un lavoratore subordinato, ecc
Un caso particolare riguarda i contratti preliminari, per i quali è previsto il privilegio in caso di mancata esecuzione, come sottolineato dall’art. 2775 bis:
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare
Ci sono diverse garanzie che hanno lo scopo di soddisfare un credito, quando il debitore non agisce spontaneamente. Possono essere di due diversi tipi:
In modo particolare il pegno è contratto reale, che si manifesta con la consegna di beni mobili a fronte di debiti contratti da un soggetto.
L’art. 2786 del codice civile infatti, dice che:
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa
Il creditore d’altro canto può custodire la cosa, ma non può farne uso, se non per necessità di conservazione della stessa.
Ci può comunque essere un pegno:
Tra le cause legittime di prelazione c’è anche l’ipoteca, che ha come oggetto i beni immobili.
In particolare l’art. 2808 del codice civile, specifica che:
Sono capaci d'ipoteca:1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817];
2) l'usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814];
3) il diritto di superficie [952];
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [975 ss.]
Per effettuare un’ipoteca, è necessaria l’iscrizione nel pubblico registro, ovvero nei registri immobiliari competenti in zona. Dura 20 anni dal momento dell’iscrizione.
Può essere:
In riferimento a quanto detto nelle righe precedenti bisogna considerare che è vietato un accordo che prevede, in mancanza del pagamento di un credito, il passaggio della proprietà dal debitore al creditore, ovvero il cosiddetto patto commissorio.
L’art. 2744 c.c, infatti, afferma che:
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno
La giurisprudenza interpreta in modo estensivo tale divieto, applicandolo ad ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto non consentito dalla legge, per il trasferimento di una proprietà.
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