Suddetto accordo prematrimoniale è molto diffuso nei paesi anglosassoni, mentre in Italia non sono ancora riconosciuti; in un paese come il nostro, osservante delle tradizioni, è complicato intervenire sul concetto di matrimonio.
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La legge italiana regola tutte le situazioni inerenti alla cessazione del rapporto tra marito e moglie, ma tutto ciò potrebbe essere vietato stipulando il cosiddetto contratto o accordo prematrimoniale.
In un Paese cattolico e tradizionalista come il nostro, l'idea che possa esistere un accordo prematrimoniale, a molti sembra essere cinica e poco rispettosa dell’amore e dell’affetto che unisce due persone, ma se consideriamo le consuetudini presenti nella società odierna, ci rendiamo conto che la separazione e il divorzio sono ormai molto diffusi e con tale contratto si eviterebbero discussioni lunghe e poco pacifiche.
Stabilire subito delle regole ipotizzando che la vita da sposati possa non andare come previsto, è una precauzione presa nella consapevolezza che il futuro a volte ci riserva delle sorprese.
Molte volte, infatti, le persone vivono le separazioni e il divorzio come dei traumi dai quali faticano a riprendersi, anche economicamente, attraverso degli accordi tutto ciò potrebbe essere eliminato, almeno in parte.
Al giorno d’oggi, in ogni caso, in Italia i contratti stipulati preventivamente dai coniugi non sono considerati validi, a differenza di altri Paesi, nei quali essi sono diventati quasi la normalità.
Ma, di seguito, proviamo ad analizzare la questione, descrivendo i vari passi che sono stati fatti dalla giurisprudenza italiana a questo proposito, anche se l’ultima proposta di legge è stata abbandonata, almeno per ora.
Cos’è un accordo prematrimoniale?
Un accordo prematrimoniale è un contratto sottoscritto tra marito e moglie prima del matrimonio per stabilire tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali inerenti alla loro unione e a una eventuale separazione futura. E’ un modo per tutelare i propri interessi preventivamente, ma anche un istituto volto a evitare le difficoltà e le litigate che nascono nella fase in cui il rapporto di coppia sta per finire.
La società d’oggi è diversa rispetto a quella di vent’anni fa, bisogna essere realisti, spesso la vita matrimoniale non dura per sempre, nonostante le promesse fatte.
I tempi sono cambiati e marito e moglie non sempre riescono a ricostruire un legame che si spezza o che entra in crisi. Probabilmente ci si lascia troppo in fretta, sicuramente è vero, fatto sta che i coniugi oggi sono più propensi a farsi la guerra, piuttosto che cercare una soluzione pacifica, facendo anche dei sacrifici.
Nel momento in cui il rapporto tra persone sposate inizia a vacillare, nascono i problemi. In molti casi un soggetto non si sente libero di prendere delle decisioni per la paura di andare incontro a ripercussioni economiche negative per la sua vita. Il matrimonio, infatti, è un vero contratto tra due persone, con precisi diritti e doveri da rispettare, anche nel caso di divorzio.
Stabilire in anticipo tutti gli aspetti relativi all’unione e a una eventuale separazione, attraverso un accordo prematrimoniale, rende i coniugi più liberi di decidere considerando solo l’aspetto sentimentale e non quello patrimoniale, che è già stato accordato.
La situazione all’estero
In Italia l’accordo prematrimoniale non è bene visto, sia dall’opinione pubblica che dalla giurisprudenza.
Probabilmente, seppur orientato alla modernità, il nostro Paese mantiene un animo conservatore di base, soprattutto quando si tratta di famiglia. Ma, come abbiamo già accennato, è inutile ignorare il fatto che la società è cambiata, e con essa anche i bisogni degli individui. E’ compito del diritto tutelare gli interessi degli individui, anche a fronte di nuove situazioni e convenzioni.
Le separazioni e i divorzi sono all’ordine del giorno ormai, con un accordo prematrimoniale non si lederebbe il concetto di unione tra due soggetti, ma si eviterebbero tante problematiche relative alla rottura del rapporto. In altri Stati contratti di questo tipo sono presenti da anni, in particolare nei paesi anglosassoni, ma non solo, ad esempio:
• Inghilterra: i cosiddetti “prenuptial agreements” si possono sottoscrivere prima di sposarsi per stabilire le questioni più importanti.
• Australia: si possono stipulare accordi per mettere nero su bianco i rapporti durante la vita matrimoniale, oppure per salvaguardare i soggetti più deboli in caso di divorzio.
• Stati Uniti: in ogni stato ci sono regole diverse, ma dal 1983 sono stati introdotti alcuni principi di uniformità, in ogni caso si tratta di pratica ormai consolidate e considerate normali.
• Germania: attraverso i cosiddetti “Eheverträge” le coppie possono decidere in merito all’assegno divorzile, alla liquidazione delle aspettative pensionistiche, e modificare la cifra per il mantenimento se ci sono state variazioni economiche.
• Spagna: gli accordi sono definiti “Codi de familia catalano” e prevedono la possibilità di fare patti in previsione di una futura rottura.
In Italia
La giurisprudenza italiana non considera in modo positivo l'accordo prematrimoniale, infatti, nonostante alcuni lievi spiragli la Cassazione oggi li ritiene nulli.
Secondo la Corte Suprema permettere dei contratti preventivi, sarebbe in netto contrasto con il principio di indisponibilità dei diritti scaturenti dal matrimonio, cioè diritti e doveri da dovere rispettare senza potere decidere liberamente.
Ma vediamo di seguito le principali sentenze della Cassazione in merito, per capire il percorso che è stato fatto.
• n. 3777/81: viene stabilita la nullità dei patti in quanto in contrasto con l’indisponibilità dello status di coniuge, nonché con il diritto all’assegno divorzile.
• varie sentenze dal 2000 al 2007: c’è una apertura per quanto riguarda la decisione preventiva per quantificare l’importo dell’assegno da versare al coniuge debole in caso di divorzio.
• 23713/2012: viene riconosciuto un contratto con il quale la moglie si impegna a trasferire la proprietà di una casa al marito, come indennizzo per le spese di ristrutturazione effettuate da quest’ultimo.
• 2224/2017: si ritorna indietro, considerando nulli i contratti preventivi per stabilire in anticipo il regime patrimoniale in caso di separazione futura.
La proposta di legge Morani D'Alessandro
Come abbiamo visto il concetto di accordo prematrimoniale non è ben visto dalla giurisprudenza italiana, nonostante ciò c’è stata una proposta di legge, Morani D’alessandro, che prevedeva la possibilità di scegliere tra le convenzioni matrimoniali o la negoziazione.
In altre parole l’obiettivo era quello di introdurre l’art. 162 bis nel codice civile, ad integrazione dell’art.162 , che afferma quanto segue:
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Tale proposta era già arrivata in Parlamento per la discussione, ma a causa della fine della Legislatura è decaduta. Infatti i progetti di Legge possono rimanere in vita solamente in tre casi:
• se si tratta di iniziative popolari;
• se approvati da entrambe le Camere e in attesa della deliberazione del Capo dello Stato;
• se prevedono la conversione dei decreti legge;
L'accordo prematrimoniale nel 2021
Ad oggi, la giurisprudenza non ha fatto passi avanti nella regolarizzazione di un eventuale accordo prematrimoniale da stipulare tra i coniugi. L'unica strada percorribile è rappresentata da un "accordo che deriva dalla libera espressione dell’autonomia negoziale delle parti, in cui sono presenti prestazioni e contro-prestazioni”, in quanto i Giudici riconoscono gli interessi dei due soggetti coinvolti e stabiliti prima del matrimonio; così come riconoscono che il sistema normativo spesso non tenga conto dell'evoluzione dei tempi e del cambiamento di alcune consuetudini.
Suddetto accordo è da stipulare con un avvocato o un notaio e sarà necessario che:
• Il pagamento di ogni somma sia motivata dalla definizione degli accordi patrimoniali, senza fare riferimenti ad eventuali assegni di mantenimento o di divorzio (perchè in questo caso la separazione verrebbe intesa come causa per far valere l'accordo e quindi verrebbe annullato);
• L'accordo sia motivato dal fallimento del matrimonio, considerato come un evento ipotetico, ma al fronte del quale si produrranno gli effetti dell'accordo;
Fonti normative: