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Affidamento esclusivo: in quali casi è concesso?

L'affidamento esclusivo può essere stabilito per tutelare gli interessi del minore, nelle situazioni in cui uno dei genitori non sia in idoneo per l’educazione e la crescita del figlio. Si tratta di un decisione difficile, presa solamente se strettamente necessario.

​L'affidamento esclusivo in discussione è quella condizione per la quale i figli, al cessare di una relazione affettiva tra i genitori, vengono affidati ad uno solo dei due, escludendo l’altro dalla gestione ordinaria della prole.

L’affidamento esclusivo, però (salvo provvedimenti giudiziari contrari o limitativi) non impedisce al genitore escluso di esercitare il diritto di visita e di partecipare alle decisioni più importanti riguardo al figlio, né esenta il genitore escluso dal partecipare al mantenimento ordinario o straordinario della prole.

Tale forma di affidamento è una ipotesi residuale rispetto all’affidamento congiunto e può essere stabilito per tutelare gli interessi del minore, nelle situazioni in cui uno dei genitori non sia ritenuto idoneo a educare e a crescere il figlio.

Quando si parla di separazione e divorzio, una delle tematiche più complesse da affrontare è quella dell’affidamento dei figli. Un rapporto di coppia o un matrimonio possono finire, ma l’idea che le conseguenze gravino sui minori è inaccettabile, per il diritto italiano. Per questo motivo il sistema giuridico italiano cerca di tutelare i diritti e gli interessi dei figli, sacrificando in parte la libertà economica e personale dei genitori.

Come sono tutelati i minori?

L’art. 337-bis c.c. prevede che l’affidamento condiviso o congiunto dei figli sia la scelta di amministrazione della famiglia preferibile anche in caso di separazione/divorzio o scioglimento della convivenza more uxorio.

Perdere il rapporto con un genitore, potrebbe essere davvero un ostacolo per la corretta crescita di un minore, e per il proprio sviluppo psicofisico.

L'affidamento esclusivo, invece, è previso dall’art. 337-quater c.c., il quale recita “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.

Proprio al fine di verificare che la scelta dell’affidamento esclusivo sia la migliore possibile, avuto riguardo al singolo caso concreto, è lo stesso legislatore a prevedere l’obbligo di motivazione per il provvedimento che lo dispone e, ovviamente, la possibilità per il genitore che vi abbia interesse a impugnare tale provvedimento.

Si è molto dibattuto nel passato riguardo la possibilità per il Giudice di sentire il figlio minore in udienza, prima di assumere provvedimenti nel suo interesse.

Se, in effetti, la possibilità di sentire il maggiorenne dipende dalla sola volontà dell’invitato, molto più complessa è la questione nel caso di figlio minore di età.

L’audizione potrebbe essere di grande importanza, soprattutto in caso di assunzione di un provvedimento assai delicato, come quello riguardo l’affidamento esclusivo della prole ad uno solo dei genitori.

Oggi tale dibattito pare superato dall’art. 473-bis, § 4, c.p.c., riformato dal D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), il quale ha tipizzato tale possibilità per il Giudice designato.

Tale norma prevede che “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario”.

Dunque, da quanto è possibile evincere dal dettato di tale norma, il magistrato dovrà sentire il figlio minore prima di assumere qualsivoglia provvedimento nel suo interesse, mentre potrà scegliere se ordinare l’audizione solo in presenza di un accordo tra i due genitori in merito all’affidamento esclusivo.

Il minore, in ogni caso, potrà essere sentito solo se ultra-dodicenne, oppure di età inferiore, ma solo se si ritiene che sia capace di discernimento. Ovviamente le valutazioni sulla capacità del minore sono di appannaggio del Giudice e dei suoi consulenti d’ufficio.

Le modalità di ascolto del minore sono previste dal successivo art. 474-bis, § 5, c.p.c., secondo precise tecnicalità.

Rimane, comunque, il fatto che il sistema giuridico italiano continua a fondarsi sulla collaborazione maggiore possibile tra i genitori, i quali, secondo il legislatore, rimangono il perno attorno al quale dovranno svilupparsi la personalità, gli interessi, le aspirazioni e le inclinazioni dei figli.

Dunque, si ribadisce che l’affidamento esclusivo viene trattato come una delle possibili reazioni del sistema ai possibili accidenti nello sviluppo delle dinamiche famigliari e, comunque, come una previsione straordinaria rispetto alla normale distribuzione delle responsabilità e degli oneri che gravano sui genitori rispetto ai figli.

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