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Diritto di visita: quando si possono vedere i figli?

Il diritto di visita consiste nella facoltà del genitore non collocatario di vedere il figlio che vive presso l’ex coniuge, in regime di affidamento condiviso, stabilito con la separazione e il divorzio.
Si tratta anche di un dovere, e se viene violato ci sono conseguenze sia civili che penali.

Nel momento in cui un matrimonio finisce, l’aspetto più delicato da analizzare e le decisioni più difficili da prendere riguardano i figli minorenni.
Se i genitori non riescono ad avere un rapporto felice, le colpe non possono ricadere nei figli, per questo motivo la giurisprudenza ha previsto una serie di tutele per fare in modo che i minori non abbiano ripercussioni negative in seguito alla separazione dei coniugi.

Le normative di riferimento hanno, infatti, l’obiettivo di garantire al minore lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio dei genitori, e la stessa stabilità, incoraggiando un rapporto sano ed educativo con entrambi. Per questo motivo di regola viene stabilito l’affidamento condiviso, attraverso il quale sia la madre che il padre devono concorrere allo sviluppo psicofisico del figlio, portando avanti la bigenitorialità.

In ogni caso i bambini non possono essere continuamente trasferiti da una casa all’altra, quindi è necessario stabilire il cosiddetto genitore collocatario, presso il quale viene fissata la residenza del minore, e nella quale trascorre la maggior parte del tempo. Solitamente si tratta della dimora materna.

Il padre, che vive in un’altra abitazione, ha il diritto di visita, cioè la facoltà di potere vedere i figli, secondo quanto stabilito dal Giudice. Ma. non si tratta tanto di una possibilità concessa, quanto invece di un dovere per favorire la corretta crescita del figlio, evitando di procurargli danni di tipi emotivo.

Vediamo allora di affrontare l’argomento, cercando di capire cosa accade nel momento della separazione e come deve essere affrontata la questione del diritto di visita.

L’affidamento dei figli

La fine di un matrimonio è sempre un momento difficile da affrontare, si devono fare i conti con il fallimento di coppia, con promesse non mantenute, con obiettivi non raggiunti, con il risentimento e la frustrazione. Per questo motivo in alcuni casi marito e moglie non riescono a trovare punti d’incontro e danno vita a veri e propri scontri, nei quali la vendetta sembra diventare l’arma migliore.

La giurisprudenza, a questo proposito, ha messo dei paletti ai conflitti tra ex coniugi, almeno per quanto riguarda i figli, per impedire che venissero usati per provocare malessere nel partner.

E’ il giudice a decretare l’affidamento, in base a svariati elementi, e non solamente in base a reciproche accuse infondate. In particolare può stabilire:

  • l’affidamento condiviso: è la regola, e garantisce la cosiddetta bigenitorialità, attraverso la quale sia la madre che il padre hanno la facoltà di decidere per l’educazione e la vita del figlio.
  • l’affidamento esclusivo: disposto solamente nei casi in cui un genitore presenti una manifesta incapacità educativa o risulti essere pericoloso per una crescita sana del minore.

La legge vuole in ogni caso garantire una crescita serena ai bambini, attraverso un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori, anche se separati. In un certo senso lo scopo è quello di mantenere unita la famiglia che si è creata, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia finito.

Ovviamente un bambino non può spostarsi continuamente da una casa a un’altra, per questo motivo viene sancito anche il genitore collocatario, presso il quale il minore vive abitualmente e ha la propria residenza, nella maggior parte dei casi si tratta dell’abitazione materna.

Il padre, invece, è titolare del diritto di visita. cioè della possibilità di vedere il minore, secondo quanto ha stabilito il Giudice. 

E’ opportuno sottolineare che, l’affidamento esclusivo viene deciso solamente in presenza di fatti considerati gravi e pregiudizievoli, ad esempio:

  • comportamenti violenti
  • gravi problemi di salute mentale
  • carenze affettive, cioè non viene data la giusta cura al figlio in termini di educazione e mantenimento
  • uso di sostanze stupefacenti

Il collocamento dei figli

Il diritto di visita è direttamente collegato al concetto di genitore collocatario, presso il quale il minore vive abitualmente e dove è fissata la sua residenza. Quasi sempre si tratta della madre, mentre il padre può vedere il figlio in base a quanto decretato in tribunale.

L’affidamento condiviso, infatti, non prevede che il figlio debba spostarsi continuamente tra una casa e l’altra, ma che possa avere un rapporto stabile con entrambi i genitori nonostante il loro matrimonio sia finito.

Sebbene ci sia la cosiddetta “maternal preference” nello stabilire il collocamento, negli ultimi anni la giurisprudenza ha dato maggiore importanza al principio di bigenitorialità, scegliendo esclusivamente nell’interesse dei bambini. In questo senso la decisione non può essere fatta considerando solamente il genere maschile o femminile, ma valutando anche le reali risorse per fare crescere al meglio la prole.

Cos’è il diritto di visita? 

Il diritto di visita è il diritto del genitore non collocatario di continuare a vedere i propri figli, mantenendo con loro un rapporto equilibrato. Ma, si tratta anche di un obbligo, in quanto il minore deve avere la possibilità di crescere sia con la madre che con il padre.

In caso di pesanti conflitti tra gli ex coniugi devono essere fissati in modo preciso i giorni e gli orari per potere esercitare il diritto di visita. Attraverso la sentenza del Tribunale verranno, perciò indicati in modo dettagliato i periodi di tempo che il padre, o la madre, può trascorrere con i propri bambini. Ad esempio il giudice può includere il weekend e le festività in tale diritto.

Non esistono leggi particolari in merito, e le decisioni vengono prese di volta in volta, secondo il buon senso, mettendo sempre in primo piano il benessere psichico del minore.

Cosa succede se non viene esercitato?

Il diritto di visita, come abbiamo detto, è anche un dovere, quindi il genitore non collocatario non può rifiutarsi di vedere il figlio. 

Esistono pesanti conseguenze nel caso in cui venga violato tale obbligo. Si tratta, infatti, di un reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall’art. 570 del codice penale:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro

Il concetto di assistenza viene considerato in modo ampio, quindi da un punto di vista economico, ma anche morale. In particolare si fa riferimento a tutti i casi in cui un genitore non curi l’educazione, la salute e il benessere della prole, anche non esercitando il diritto di visita.

La pena prevista è la reclusione fino a un anno o una multa da 103 a 1032 euro.

Ma, ci sono ripercussioni anche sul piano civile, perché tale comportamento può determinare l’applicazione dell’affidamento esclusivo, e la richiesta di un risarcimento danni.

Cosa succede se viene ostacolato?

Il diritto di visita deve essere esercitato come previsto dal Giudice, per evitare pesanti conseguenze, come abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Ma cosa accade se l’ex moglie non permette al padre di vedere i propri figli?

Il genitore collocatario non può assolutamente impedire il diritto di visita, attuando una forma di vendetta personale nei confronti dell’ex.

Anche in questo caso, infatti, il comportamento rientra tra i reati penali, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

In alcuni casi la Cassazione ha tolto l’affidamento dei figli a una madre che aveva tenuto un comportamento inaccettabile, portando i figli a dimostrare odio e disprezzo verso il padre. Alla donna è stato riscontrato un disturbo definito come “sindrome da alienazione familiare”, con il quale si cerca di sgretolare la figura dell’altro genitore.

​Diritto di visita: è valido anche per i nonni?

Negli ultimi anni discutendo del diritto di visita ci si poneva il problema se questo fosse valido anche per le visite dei nonni del genitore con cui il bambino non vive. Anche la legge ha riconosciuto ai nonni il fatto di essere punti di riferimento importanti nella crescita di un bambino, pertanto il decreto legislativo numero 154/2013 ha risposto a questo quesito. 

In particolare, l'articolo 42 sostiene che "i nonni, godono del diritto di perpetrare rapporti con i nipoti, anche in caso di separazione dei genitori del bambino. Qualora venisse negato loro questo diritto, si può ricorrere al tribunale".

AFFIDAMENTO FIGLI SEPARAZIONE E DIVORZIO DIRITTO DI VISITA
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