Si parla di affido esclusivo, di uno o più figli minori, nelle cause di separazione quando uno dei due coniugi è ritenuto non idoneo a farli cresce in maniera sana o non adatto ad ottemperare a tutte le responsabilità genitoriali che questo “compito” comporta.
Solamente il giudice può decidere se applicare la forma “dell’affido condiviso” o quella “dell’affido esclusivo”, basando la sua decisione principalmente in considerazione l’interesse del minore.
Naturalmente qualora venisse emesso un provvedimento di affido esclusivo, a favore di un genitore, questa decisione dovrà essere sempre supportata da motivazioni valide e veritiere.
Tendenzialmente il nostro ordinamento giuridico preferisce applicare l’affidamento condiviso, l’affido esclusivo è ritenuto più come una eccezione quando il primo non possa applicare.
In questo articolo vedremo bene cosa si intende per “affido esclusivo”, faremo un cenno anche all’affidamento condiviso e la bigenitorialità, quando e come si può richiedere, quando viene negato, le sue conseguenze e le fonti normative.
Dopo la fine di una relazione/matrimonio/convivenza, il giudice deve decidere in merito all’affidamento del figlio minore avuto dall’oramai “ex coppia”.
In genere si procede con l’affidamento condiviso o bigenitorialità (diritto del minore a avere, e mantenere, un rapporto stabile con il padre e la madre) del figlio minore, entrambe i genitori possono e devono:
Qualora i due genitori non trovassero accordo sulle questioni importanti riguardante il figlio, intese come di “straordinaria amministrazione”, allora dovranno fare ricorso al giudice, mentre per tutte le questioni intese come di “ordinaria amministrazione”, quelle riguardanti la vita di tutti i giorni, saranno i singoli genitori a decidere liberamente e in modo separato/autonomo.
Quando un giudice decide sull’affidamento del minore, che sia esclusivo o condiviso, dispone anche il suo “collocamento”, cioè su dove il minore dovrà abitare stabilmente.
Qualora optasse per l’affido condiviso, il figlio dovrà risiede sempre nella residenza di uno solo dei due genitori.
Importante: il “collocamento”, invece, è una cosa differente dall’affidamento e riguarda l’assegnazione della residenza al figlio minore, solitamente il collocamento è presso la madre, perché ritenuta più adatta all’educazione del figlio. In questo caso il padre potrà vedere il figlio nelle ore e nei giorni stabiliti dal giudice tutto il resto del tempo il figlio vivrà con la madre.
L’affido esclusivo è regolato dall’art. 337 quarter del c.c., che prevede la sua attuazione solo in caso di motivi gravi per i quali uno dei due genitori sia del tutto inadatto a svolgere il suo ruolo, solamente in questi casi è possibile rivolgersi al giudice e richiedere l’affidamento esclusivo, mettendo come unico obbiettivo della richiesta la tutela e salvaguardia del minore per garantirgli uno sviluppo sano sia dal punto di vista fisico che psichico. Un esempio lampante è quando un genitore sparisce dalla vita del figlio, oppure ha il vizio del gioco d’azzardo maturando un forte debito, ecc.
In giurisprudenza l’affido esclusivo è previsto solamente nei seguenti casi:
Troppo di frequente purtroppo, a causa delle negligenze comportamentali, sia sul piano fisico/psichico/ economico, di uno dei due genitori, il giudice a opta per l’affido esclusivo al posto di quello condiviso, cercando di proteggere il minore dai danni prevedibili che si avrebbero applicando l’affidamento a entrambi i genitori.
La domanda di affido esclusivo è presentabile al giudice in qualsiasi momento, anche dopo che il giudice si sia già pronunciato a favore dell’affido condiviso.
La domanda di affido esclusivo può essere presentata sia da un coniuge che dall’altro e deve essere ben motivata, bisognerà quindi che vengano indicate puntualmente le motivazioni a supporto della tesi di incompatibilità dell’interesse del minore con dell’affidamento a uno dei due genitori, ad esempio nei casi di abuso famigliare.
Attenzione a richiede l’affido esclusivo al fine di utilizzarlo come strumento di vendetta verso l’altro coniuge.
Se il giudice verificherà che la richiesta presentata sia palesemente infondata potrebbe anche decidere di estromettere il genitore richiedente dall’affidamento del minore, oltre a condannarlo anche al risarcimento del danno cagionato.
La domanda di affido esclusivo non può essere presentata basandosi solo su supposizioni ( timore o convinzione che l’altro genitore non sia in grado di…) ma bisognerà presentare al giudice prove inconfutabili atte a dimostrare la condotta dannosa dell’altro genitore nei confronti del figlio.
Il giudice, vagliata tutta la documentazione presentata dal richiedente dell’affido esclusivo, a volte redatta dai servizi sociali coinvolti, qualora ritenga vi siano dei reali fatti contrari all’interesse del minore che rendano così un genitore inadatto al proprio ruolo, potrà accogliere la domanda fatta dal genitore che ha richiesto l’affidamento esclusivo o, in caso di domanda presentata da entrambi, affidare il minore al coniuge da che ritiene più adatto.
In ogni caso il giudice dovrà sempre motivare dettagliatamente la decisione presa sia che sia a favore di entrambi o solo di un coniuge. Non potrà solamente affermare che il genitore affidatario è idoneo mentre l’altro non lo è.
Le conseguenze, nell’affido esclusivo, riguardano principalmente il genitore affidatario, che eserciterà in maniera principale la sua autorità di genitore, dovrà però agevolare il rapporto tra il minore e l’altro genitore facendo in modo che quest’ultimo possa esercitare il suo diritto di visita e prenda parte alle decisioni più importanti relative al figlio.
L’affido esclusivo non viene concesso se:
L’affido esclusivo, in casi simili, può essere adottato solo se, non mettendolo in atto, si potrebbe verificare una situazione che possa mettere in serio pericolo l’equilibrio e il sano sviluppo fisico/psichico del minore.
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