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Affido condiviso: quando è previsto e come funziona?

L’affido condiviso prevede che il padre e la madre prendano le decisioni più importanti in merito ai figli, di comune accordo. Il minore, infatti, deve crescere con il supporto di entrambi, secondo il principio della bi-genitorialità, anche dopo un divorzio.

Negli ultimi anni sono aumentati in numero considerevole le coppie che decidono di rompere il proprio matrimonio e ricominciare una nuova vita. Le nuove leggi i materia prevedono anche delle modalità più rapide per separarsi, potendo procedere anche semplicemente in comune di fronte a un ufficiale di stato civile. 

Il divorzio breve, inoltre, ha tagliato i tempi, permettendo ai coniugi di liberarsi più velocemente dai rispettivi vincoli.

Ma se ci sono dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti cosa succede? In tal caso tutto deve essere svolto con maggiore attenzione, e necessariamente con l’assistenza di un avvocato divorzista, per tutelare gli interessi dei figli.

Di norma, se non ci sono evidenti impedimenti, viene stabilito il cosiddetto affido condiviso, per non provocare traumi al bambino, e per permettergli di crescere con entrambi i genitori vicino. Vediamo, quindi, come riuscire ad arrivare ad un accordo in merito.

Cos’è l’affido condiviso?

Quando i genitori decidono di separarsi, e di vivere dunque in due case diverse, cosa succede ai figli? Con chi devono vivere?

In genere si cerca di arrivare ad un accordo per il bene dei figli, per evitare di causare loro dei problemi a causa del fallimento del matrimonio. I minori, infatti, non possono pagare per le colpe dei propri genitori. Per crescere in modo sano e sereno è necessario avere vicino sia la madre che il padre.

Ovviamente non è possibile costringere gli ex coniugi a vivere insieme, ma devono collaborare per il bene dei figli, ciò significa che entrambi devono trascorrere del tempo con i bambini e devono prendere le decisioni importanti. 

In seguito alla riforma del 2006 l’affido condiviso è diventato la regola, ovvero viene stabilito sempre se non sono presenti gravi pregiudizi nei confronti di uno dei genitori.
In precedenza, invece, era soltanto una scelta, ovvero un’opzione che poteva essere decisa dai coniugi.

Il legislatore ha deciso di preservare la massimo l’equilibrio dei figli, anche in caso di divorzio, garantendo loro di avere un buon rapporto sia con il padre che con la madre, ovvero il diritto alla bigenitorialità.

L’art. 337 ter del codice civile, afferma che:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Detto ciò, l’affidamento esclusivo viene stabilito soltanto in presenza di seri e comprovati motivi, in particolare quando uno dei genitori viene considerato non idoneo ad educare la prole, o in seguito ad episodi di violenza.

Come trovare un accordo per l’affido condiviso?

Senza dubbio, il modo migliore per porre fine a un matrimonio è la separazione consensuale e in seguito il divorzio breve.

Marito e moglie, in altre parole, dovrebbero riuscire a mantenere un rapporto pacifico, nonostante le varie incomprensioni, almeno per riuscire a trovare dei punti in comune e degli accordi in merito alle questioni più importanti come l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento e l’affidamento dei figli.

Senza dubbio quando tutto ciò è possibile le cose sono molto più facili ed è possibile procedere in minor tempo e con costi inferiori. Ma se i coniugi sono in conflitto, è necessario rivolgersi al Tribunale prendendo parte ad una causa civile che può essere molto lunga. 

Per accordarsi pacificamente, comunque, la parte più complicata riguarda il luogo di residenza o domicilio dei figli. Sebbene, infatti l’affido sia condiviso, è indispensabile stabilire con chi i minori debbano vivere abitualmente. 

Solitamente viene scelta l’abitazione materna, pensando che la madre sia il soggetto più adatto per accudire quotidianamente i figli. Ad ogni modo il padre deve essere una presenza costante, e deve contribuire in egual modo alla crescita, al mantenimento e all’educazione dei minori.

Il codice civile, prevede che i minori debbano avere voce in capitolo per quanto riguarda la scelta di vivere presso la madre o il padre. Se la questione finisce in tribunale, infatti, il giudice potrebbe decidere di ascoltare anche il minore, se ha almeno 12 anni e se la situazione non rischia di portare più svantaggi che benefici. 

Affido condiviso e decisioni per i figli

Una volta decretato l’affido condiviso, quali sono le regole che devono essere rispettate da entrambi i genitori? 

Nonostante il divorzio, il padre e la madre devono collaborare per l’educazione e la crescita dei figli. Questo significa inevitabilmente dovere sostenere diverse spese. Giuridicamente, a tal proposito, vengono distinti i cosiddetti atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione.

Nel primo caso ci si riferisce ai costi necessari per le attività quotidiane, quindi ai beni di prima necessità, come vestiti, alimentazioni, ecc. Si tratta senza dubbio di aspetti importanti ma che non hanno una grande incidenza nella vita stessa dei minori.

Gli atti di straordinaria amministrazione, invece, implicano delle scelte importanti, in grado di cambiare la vita del figlio. Ad esempio scegliere tra una scuola pubblica o privata, oppure decidere di effettuare o meno determinate cure mediche, i vaccini, particolari interventi chirurgici.

Nell’affido condiviso le scelte quotidiane semplici, possono essere prese in maniera autonoma e libera sia dal padre che dalla madre. Per quanto riguarda invece, le questioni più serie, è indispensabile che la scelta venga fatta in modo congiunto

Entrambi, in altre parole esercitano la potestà genitoriale e al pari delle coppie ancora sposate devono decidere al meglio per i loro figli.

Il discorso diventa particolarmente delicato quando si parla di questioni patrimoniali, dato che il singolo genitore non può prendere decisioni in modo autonomo, ad esempio per ipotecare o concedere in pegno i beni di figli, o accettare o rinunciare all’eredità a nome loro.

Si possono fare delle scelte soltanto congiuntamente.

Cosa succede se non c’è un accordo?

Non sempre è facile essere d’accordo quando si tratta di decidere per il bene dei propri figli. Ciò avviene spesso quando le coppie sono ancora spostate, ma a maggior ragione può succedere se i coniugi sono divorziati.

Se ci sono troppi contrasti, è possibile interpellare il giudice, per fare il punto della situazione e risolvere le divergenze. In tal caso i coniugi devono essere sentiti in tribunale, e si cercherà di trovare il modo per tutelare esclusivamente gli interessi del minore. 

In alcuni casi viene dato il potere decisionale soltanto a uno dei genitori, ovvero alla figura considerata più adatta e idonea a compiere delle scelte. 

AFFIDAMENTI SEPARAZIONE CONSENSUALE DIVORZIO AFFIDAMENTO CONDIVISO
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