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Annullamento viaggio: si può ottenere il rimborso?

Il viaggiatore può ottenere un rimborso in caso di annullamento di un viaggio a causa di un’impossibilità sopravvenuta, anche se non ha pagato un’assicurazione. Vediamo nei dettagli cosa dice il Codice del Turismo.

Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, per questo non è sempre facile programmare per tempo alcuni impegni, che siano di svago o di altra natura.

Può succedere, quindi, che si debba annullare un viaggio prenotato con largo anticipo, a pochi giorni dalla partenza. Spesso, infatti, per usufruire di sconti e prezzi più vantaggiosi si effettuano prenotazioni con largo anticipo, senza riuscire a prevedere eventuali disagi.

Nelle prossime righe, vedremo in quali casi il viaggiatore può ottenere un rimborso della cifra spesa, e quando invece deve pagare una penale per il recesso dal contratto.

L’annullamento del viaggio a pochi giorni dalla partenza

A tutti è successo almeno una volta di dovere effettuare l’annullamento di un viaggio, di una vacanza o di una prenotazione, per problemi personali o per impossibilità sopravvenute. Ma quali sono le conseguenze? Cosa dice la legge in merito?

Per prima cosa il viaggiatore deve leggere attentamente il contratto che ha sottoscritto con l’agenzia di viaggi, o con la piattaforma online ad esempio Booking. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono riportate in modo abbastanza chiaro le regole inerenti alla cancellazione e alla possibilità di ottenere un rimborso o meno.

In realtà nel momento stesso in cui si stipula il contratto la controparte è tenuta a comunicare tutte le condizioni e le regole in caso di eventuali cancellazioni.

In molti casi è possibile procedere in modo gratuito, entro alcuni giorni dalla partenza, ma bisogna leggere attentamente le varie postille. Ad ogni modo è importante procedere in fretta senza perdere tempo, per annullare la prenotazione senza subire conseguenze negative.

Per fare ciò è sufficiente avvertire la controparte telefonicamente, di persona, tramite fax o email.

A volte, vengono sottoscritte anche delle polizze assicurative, utili proprio per non subire perdite in caso di annullamento del viaggio. In questo caso, infatti, vengono restituiti interamente o in parte i soldi spesi.

Senza l’assicurazione, come detto sopra, non sempre è possibile recuperare la cifra, dato che è prevista una penale.

Ma, se la partenza non è più possibile per causa di forza maggiore, ovvero per motivi non direttamente collegati alla volontà del viaggiatore, la legge prevede delle tutele, come vedremo a breve.

E’ possibile ottenere il rimborso?

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che, i viaggiatori scrupolosi che stipulano un’assicurazione per tutelarsi in caso di imprevisti possono recuperare più facilmente i soldi spesi, negli altri casi invece la questione è più complessa.

A tal proposito è utile sottolineare che l’art. 37 del Codice del Turismo sancisce l’obbligo di informazione assicurativa utile per coprire le spese e le penali, possiamo infatti leggere:

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

Inoltre, eventuali titoli di caparra, che non possono superare il 25% del valore totale, devono essere restituiti se il recesso dipende da un fatto sopraggiunto non imputabile alla volontà del viaggiatore, anche in mancanza di una copertura assicurativa.

Quindi, l’opinione comune secondo la quale è impossibile ottenere un rimborso da un’agenzia di viaggio non è vera, almeno non del tutto. Il cliente, infatti, in alcuni casi ha il diritto ad ottenere il ristoro totale delle spese.

Ovviamente se il recesso avviene per ragioni del tutto personali e non oggettive, non è possibile chiedere il rimborso, anzi il consumatore viene considerato inadempiente, e dovrà accollarsi le conseguenze. Se, invece, l’annullamento del viaggio dipende da un fatto imprevisto e imprevedibile, tutte le somme devono essere restituite.

L’art. 1256 c.c. afferma infatti che:

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla

Annullamento viaggio per impossibilità sopravvenuta

Fino ad ora abbiamo detto che è possibile ottenere un rimborso per l’annullamento di un viaggio, anche senza avere sottoscritto una polizza assicurativa, se si verificano dei fatti di forza maggiore, ovvero un’impossibilità sopravvenuta. Ma di cosa si tratta esattamente?

Non esiste una definizione certa in proposito, ma si può affermare che si tratta di eventi imprevisti ed imprevedibili che si verificano improvvisamente nella sfera di competenza del viaggiatore e che rendono impossibile la partenza.

Si può trattare ad esempio di calamità naturali, emergenze sanitarie, avvenimenti bellici, attentati, o fatti personali come malattie, infortuni debilitanti, lutti, e anche per infortuni subiti da parenti prossimi e per la revoca delle ferie per esigenze aziendali, come sancito dalla giurisprudenza da poco.

Quindi, volendo chiarire ulteriormente è possibile ottenere un rimborso per l’annullamento del viaggio, anche senza copertura assicurativa se le l’impossibilità deriva da:

  • sopravvenuta: non presente alla data di sottoscrizione del contratto
  • imprevedibile: una malattia che prevede un peggioramento nel tempo

In sostanza l’impedimento non deve essere una volontà soggettiva del viaggiatore, ma un fatto oggettivo e non voluto. 

Fonti normative

  • Art. 1256 c.c
  • Art. 37 del Codice del Turismo
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