Rimborso del biglietto aereo, i viaggi in aereo sono oramai molto frequenti e capita spesso di avere a che fare con i disguidi dovuti a un ritardo o a un volo cancellato.
Ci si ritrova così ad interrogarsi sulla possibilità di ottenere un rimborso del biglietto aereo e sulle modalità di tale procedura. In questa breve guida cercheremo di fare chiarezza sui diritti di ciascun passeggero.
Non tutti forse sanno che l’Unione Europea prevede per il passeggero, il diritto al rimborso del biglietto aereo. Le modalità di erogazione del rimborso cambiano a seconda delle problematiche riscontrate dal passeggero, diversa sarà la tipologia di rimborso a seconda che si tratti di un disservizio della compagnia aerea, una rinuncia personale ad usufruire del biglietto o circostanze eccezionali.
Accettare i termini e le condizioni della compagnia aerea, al momento dell’acquisto del biglietto aereo, non significa perdere i propri diritti in merito a come essere trattati da passeggeri. Nell’Unione Europea ci sono infatti leggi che determinano come i passeggeri debbano essere trattati dalle compagnie aeree e che regolamentano la procedura per il rimborso del biglietto aereo.
I diritti del passeggero sono regolati dal regolamento Ce 261/2004, meglio noto come la Carta dei diritti del Passeggero. Si tratta di un documento che viene applicato ai passeggeri che viaggiano all’interno dell’Unione Europea, a prescindere dal tipo di compagnia e dalla bandiera stessa.
L’obiettivo del regolamento è stabilire una protezione per i viaggiatori e stabilire i diritti minimi in caso di:
È bene sottolineare che qualora il ritardo, la cancellazione o il negato imbarco (overbooking) avvengano al di fuori dell’Unione Europea, il regolamento non può essere applicato. In questo caso le tutele per i passeggeri sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Nel caso di volo in ritardo, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni solo se tale ritardo è superiore alle tre ore. La Carta dei diritti del passeggero stabilisce infatti che la compagnia aerea deve risarcire i passeggeri dei danni causati da un ritardo superiore ai 180 minuti.
La compagnia aerea è tenuta ad assistere il passeggero durante l’attesa con pasti, bevande, un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti. Dovrà inoltre provvedere alle spese di trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.
Nel caso in cui il ritardo fosse di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo, senza dover pagare penali, e ottenere il rimborso del biglietto aereo per la parte del viaggio non effettuata.
Se il volo non viene effettuato, atterra in un aeroporto che non corrisponde alla destinazione finale o sia costretto a ritornare all’aeroporto originale, si definisce cancellato.
In questo caso il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo, per la parte del viaggio non effettuato, o all’ottenimento di un biglietto per un volo aereo alternativo o di ritorno.
In entrambi i casi la compagnia aerea dovrà provvedere assistenza al passeggero: sistemazione in albergo se necessario, buoni pasto e spese di trasporto. La compagnia può in alcuni casi chiedere al viaggiatore di anticipare le spese per poi provvedere al rimborso, una volta presentati i documenti giustificativi come ricevute e fatture.
La sovra-prenotazione, comunemente detta overbooking, viene effettuata dalle compagnie per massimizzare i guadagni. Questa tecnica consiste nel vendere più biglietti aerei rispetto all’effettiva disponibilità del velivolo. Può dunque capitare che, al momento del check-in, il passeggero non trovi più posto poiché tutti assegnati.
In questo caso la compagnia aerea può:
Durante l’attesa il passeggero ha inoltre diritto a ricevere un’adeguata assistenza. La compagnia deve infatti provvedere a pasti e bevande, e a una sistemazione in albergo, quando necessario.
La Carta dei diritti del Passeggero elenca una serie di circostanze in cui non è possibile ottenere un rimborso del biglietto del volo aereo.
Queste circostanze vengono definite eccezionali poiché si tratta di avvenimenti fuori dall’ordinario.
Sono considerate circostanze eccezionali:
Rimborso e risarcimento sono due ipotesi diverse tra loro che in alcuni casi si possono sommare. In alcune situazioni è possibile richiedere, oltre al rimborso, anche un risarcimento economico.
Il rimborso riguarda la restituzione della somma già pagata per l’acquisto di un biglietto aereo. Il risarcimento è invece una somma che deve essere corrisposta a fronte di un danno subito.
Le due condizioni si possono sommare nel caso di cancellazione di un volo, di overbooking o di ritardo oltre le cinque ore, quando non viene previsto un volo alternativo nei termini spiegati precedentemente.
In Italia, è possibile fare appello al Regolamento europeo fino a due anni dopo la data del volo. Resta inoltre la possibilità per i passeggeri di optare per il voucher, che in ogni caso non deve essere imposto ma offerto come alternativa al rimborso del biglietto aerero.
Se si vuole presentare un reclamo per il rimborso del biglietto aereo in caso di cancellazione volo, ritardo o overbooking, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto. Nel caso in cui il viaggiatore abbia optato per soluzioni “tutto compreso”, dovrà rivolgersi direttamente a Tour Operator con il quale è stato organizzato il viaggio.
Il passeggero deve presentare il reclamo entro due anni dalla data del volo attenendosi alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea stessa.
Se la singola compagnia aerea non prevede specifiche procedure di reclamo per il rimborso del biglietto aereo, il viaggiatore può attenersi ai moduli di reclamo predisposti dall’Unione Europea.
Regolamento Ce 261/2004
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