A partire dal conclamato Decreto Legge del 9 marzo 2020 n. 14 si è iniziato a parlare di impossibilità oggettiva di partire in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19: tutti coloro che avevano prenotato un biglietto aereo o un pacchetto viaggio, si sono trovati a doverne richiederne il rimborso.
Il dubbio, sin da subito, è stato: “voucher o rimborso monetario?” Mentre la normativa comunitaria ed il Codice del Consumo propendevano a favore del rimborso monetario, il Decreto Legge “Cura Italia” (Legge 24 aprile 2020 n. 27) disponeva che il voucher assolvesse gli obblighi di rimborso “non richiedendo alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
In particolare, l’art. 88 bis del Decreto Cura Italia rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” testualmente recitava: “(…) 3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”. Tale norma stabiliva espressamente la sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del c.c. in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati dai soggetti nei confronti dei quali veniva disposta la quarantena e dai soggetti espressamente elencati dalla norma.
L’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato è qualificabile come una possibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal Reg. (CE) n. 261/2004 oltre che la manifestazione di una pratica commerciale scorretta.
La contrarietà della normativa nazionale rispetto a quella europea ha comportato l’invio da parte della Commissione Europea di una formale “lettera di messa in mora” indirizzata all’Italia comportando l’avvio di una procedura d’infrazione conclusasi il 30 ottobre 2020 con un’archiviazione.
Ciò in ragione del fatto che la normativa emergenziale adottata dall’Italia è giunta a scadenza e, seppur dilatando le tempistiche, non avrebbe privato totalmente i consumatori del diritto al rimborso monetario previsto dalla normativa europea.
Una buona notizia per i passeggeri è giunta però alla fine del mese di settembre 2020 dopo l’avvio, da parte dell’Autorità Antitrust, di quattro sub-procedimenti cautelari nei confronti di Ryanair, Easyjet, Blue Panorama e Vueling: tali compagnie aeree, a seguito dell’intervento dell’Autorità, hanno apportato modifiche alle comunicazioni da loro inviate, hanno limitato l’utilizzo della causale per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è stato oggettivamente possibile operare il volo a causa di restrizioni alla libertà di persone e hanno previsto la possibilità di richiedere il rimborso pecuniario con tempi certi e attraverso procedure automatizzate.
L’eventuale scelta di richiedere il voucher è lasciata finalmente solo al consumatore.
Un’esemplare inversione di rotta offrendo il rimborso dei voli in luogo dell’imposizione dell’ormai celebre voucher: la tutela del passeggero risulta finalmente aderente non solo alla normativa comunitaria ma anche al Codice del Consumo.
La legge di conversione (l. 17 luglio 2020) del “Decreto Rilancio” (d.l. 19 maggio 2020 n. 34), a seguito dell’avvio della procedura di infrazione avviata in data 2 luglio 2020 dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per non aver rispettato le norme dell'UE sulla tutela dei diritti dei passeggeri ha prolungato da 12 a 18 mesi il periodo di validità dei voucher sostitutivi di biglietti emessi per i viaggi compresi tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, compresi quelli già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (19 luglio 2020); decorsi 12 mesi dall’emissione del voucher, in caso di mancato utilizzo è possibile chiedere alla compagnia aerea il rimborso monetario.
I voucher potevano essere emessi fino al 3 giugno 2020 e soltanto per voli prenotati fino al 30 settembre 2020; una volta scaduto il voucher non utilizzato, i consumatori hanno dunque il diritto indiscusso al rimborso in denaro.
In caso di cancellazione o impossibilità del passeggero di utilizzare la prenotazione la Compagnia aerea è tenuta al rimborso e, in caso di cancellazione, a offrire la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. (CE) 261/2004.
Tutti i viaggiatori che, nel corso del corrente anno, saranno impossibilitati a partire per espresso provvedimento dell'autorità (ad esempio perché si trovano in quarantena o perché positivi al Covid-19, oppure perché sussiste un divieto di viaggio per la destinazione), hanno diritto a ricevere il rimborso in denaro in virtù della disciplina civilistica sull’impossibilità sopravvenuta (articolo 1463 del Codice Civile) e, relativamente al trasporto aereo, dell’articolo 945 del Codice della Navigazione, rubricato “Impedimento del passeggero”.
Tuttavia, ciò vale solo se alla prenotazione è applicabile la legge italiana.
Chi prenota il proprio hotel all'estero, non può fare affidamento sul fatto che la situazione giuridica sia la stessa.
Ciò detto, le disposizioni di ingresso del Paese di vacanza o del fornitore di servizi di viaggio potrebbero richiedere di fornire un risultato negativo al test Covid-19 o un certificato di vaccinazione prima della partenza. Senza questi requisiti i viaggiatori potrebbero dover pagare le penali di recesso previste dal contratto.
Avv. Veronica Quatrana
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