Ogni accordo tra due o più persone volto a regolare la divisione del patrimonio di uno di questi prima della sua morte è illegittimo. Questo aspetto è importantissimo per capire se si può chiedere l’eredità anticipata.
Il testamento è un atto unilaterale, ma soprattutto libero: non può quindi essere sottoposto a vincoli contrattuali. Il testatore non ha la possibilità di obbligarsi nei confronti dei suoi futuri eredi.
Questo principio va sotto il nome di «divieto di patti successori» sancito dal Codice civile. Ad ogni modo, come vedremo nelle prossime righe, è possibile procedere diversamente per avere l'anticipo dell'eredità.
Se è vero che non si può chiedere l’eredità anticipata, è però vero che è possibile ottenere un “regalo” dal proprio parente: è ciò che la legge chiama donazione. Del resto, chiunque può disporre, in vita, dei propri beni come meglio vuole.
Quindi, chi vuol chiedere un bene al proprio genitore quasi fosse un anticipo sulla sua futura eredità, può ottenere da questi una donazione. Donazione che, chiaramente, non è un diritto per il beneficiario, ma una facoltà per il donante. Le donazioni sono infatti libere e non dovute.
Devono però essere rispettati alcuni limiti. Vediamoli qui di seguito.
Innanzitutto la donazione di non modico valore o che abbia ad oggetto immobili deve avvenire sempre dinanzi al notaio e con due testimoni.
In secondo luogo la donazione non può essere oggetto di un precedente contratto. Non si può cioè stipulare il “compromesso” di una donazione come invece avviene per le compravendite. La donazione è infatti un atto di generosità spontanea, non suscettibile di vincoli (in questo assomiglia al testamento).
In terzo luogo, la donazione non può andare a pregiudicare le quote spettanti, per legge, ai cosiddetti eredi legittimari. Di tanto bisogna parlare più approfonditamente qui di seguito.
La legge divide gli eredi in due grandi categorie:
Se, nel corso della propria vita, una persona regala a qualcuno gran parte dei propri beni, sino a ledere le quote di legittima spettanti agli eredi legittimari, questi ultimi hanno 10 anni dal decesso del familiare o 20 anni dalla donazione per impugnare l’atto e recuperare le loro quote. È la cosiddetta «azione di lesione della legittima».
In questo modo si vuol evitare che una persona, attraverso donazioni fatte in vita, possa pregiudicare gli eredi legittimari.
Chi riceve una donazione deve quindi sapere che, se questa pregiudica le quote dei legittimari, può essere da questi ultimi costretto a restituire il bene.
Se il donatario è uno dei legittimari, il testatore può fargli una donazione in conto di legittima, come una sorta di anticipazione di quella che sarà la sua futura quota di legittima. In tal modo quest’ultimo, al decesso del parente, non potrà rivendicare ulteriori beni. È in definitiva questa, per figli e coniugi, il modo migliore per ottenere una anticipazione dell’eredità.
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