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Armi ereditate: che cosa fare?

Qualche volta ci si può ritrovare in una situazione per cui ci troviamo in casa delle armi ereditate. Succede quando qualcuno vicino a noi, in possesso di armi nella propria abitazione, viene a mancare. In questo caso, come si devono comportare gli eredi?

Può capitare a tutti di perdere una persona cara. Che sia un nonno o un marito, ci ritroviamo a dover fare i conti con la sua eredità. Ci dobbiamo occupare di suddividere o gestire dei terreni di sua proprietà, delle abitazioni, dei mezzi di trasporto. A volte succede anche di ereditare delle armi e magari anche le sue munizioni.

Che fare in questa situazione? Le armi ereditate vanno dichiarate? E cosa succede se l'erede non possiede il porto d'armi oppure vuole "disfarsi" degli strumenti?

​Armi ereditate: è necessaria una denuncia?

Innanzitutto bisogna chiarire che tutte le armi presenti all'interno di un'abitazione privata, per essere detenute regolarmente, devono essere denunciate alle autorità competenti sia che il suo proprietario sia vivo o deceduto. Se non si rispetta questo obbligo previsto dalla legge si commette un illecito: si corre infatti il rischio di essere accusati, e arrestati, per reato di detenzione abusiva di armi.

Bisogna specificare, però, che se l'erede non è a conoscenza della presenza di armi non commette nessun illecito e non può essere perseguibile.

La denuncia delle armi è indispensabile per poter effettuare le dovute operazioni di controllo in caso di necessità. Consente infatti agli organi preposti di essere sempre a conoscenza di tutte le armi detenute sul territorio. Non è obbligatoria per:

  • i corpi armati, le società di tiro a segno e tutti gli enti autorizzati alla loro detenzione;
  • le persone autorizzate alla loro detenzione nei limiti previsti dalla legge;
  • chi possiede armi artistiche o antiche regolarmente autorizzate.

Nel caso di armi ereditate, i successori hanno l'obbligo di denunciare alle autorità competenti (ufficio di pubblica sicurezza o carabinieri) la detenzione di armi, munizioni o qualsiasi altri materiale esplodente il prima possibile.

Per la denuncia di armi ereditate è necessario presentare:

  • ​la denuncia di detenzione di armi del defunto (se era regolarmente detenuta);
  • una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del proprietario.

​L'erede deve avere il porto d'armi?

Chi eredita le armi, come succede per qualsiasi successione, può decidere se accettare o meno l'eredità. Nel caso in cui si decida di tenere le armi ereditate ma non sia in possesso del porto d'armi è necessario richiedere uno specifico nulla osta alla Questura. Si tratta di un'autorizzazione che consente a chi l'ha richiesto di acquistare o detenere gli strumenti. 

Il nulla osta per le armi ereditate:

  •  ha una durata di 30 giorni;
  • consente di spostare le armi ereditate dall'abitazione del defunto alla propria;
  • non è obbligatorio se si è già in possesso del porto d'armi: la denuncia di detenzione va in ogni caso fatta.

Nel caso in cui si decida di non voler tenere le armi ereditate, è possibile venderle o cederle ad un altra persona che sia in possesso del porto d'armi. E' possibile anche rottamarle, ovvero consegnarle all'ufficio armi della Questura: per poterlo fare è necessario consegnare la rinuncia all'eredità e la denuncia di detenzione.

​Armi ereditate non denunciate

Come abbiamo già detto, chi non denuncia la presenza di un'arma in casa, può essere accusato di detenzione abusiva di armi. 

L'articolo 697 del Codice Penale sostiene infatti che "Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258".

Fonti

  • Articolo 38 del ​Tulps;
  •  Articolo 697 del Codice Penale.
ARMI EREDITATE PORTO D'ARMI DETENZIONE ARMI
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