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Violenza privata: cos’è e come viene punita?

La violenza privata è un reato previsto dalla giurisprudenza italiana ed ha lo scopo di punire chi limita la libera autodeterminazione di un soggetto. Vediamo quindi in quali occasioni sussiste e quali sono le differenze con lo stalking.

Nel diritto italiano sono punite varie forme di violenza, fisica, morale, psicologica, sessuale e anche privata. Ma non sempre ci sono idee chiare in merito alle differenze tra le diverse ipotesi di reato.

In particolare la violenza privata potrebbe essere facilmente confusa con l’utilizzo della forza all’interno delle mura domestiche, ma non è così, il significato è più sottile ed è collegato alla libertà di un soggetto di potere agire senza impedimenti o costrizioni altrui.

Va detto subito che la vittima può sporgere querela per attivare il procedimento penale, che in seguito non potrà più essere ritirato, in quanto si tratta di un reato procedibile d’ufficio.

Proviamo, quindi, a fare un po’ di chiarezza in merito nelle prossime righe, analizzando anche le differenze che sussistono con lo stalking, ovvero con gli atti persecutori.

Cos’è la violenza privata?

Quando si parla di violenza privata è facile essere tratti in inganno dal termine stesso e pensare quindi che si tratti di una sorta di comportamento ostile che si verifica all’interno della propria abitazione, nell’ambiente domestico. Invece, il legislatore intende punire chi costringe un soggetto a comportarsi in un certo modo, anche contro la sua volontà.

L’art. 610 del codice penale, afferma infatti che:

Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339

Da quanto possiamo leggere, quindi, rientrano in questa tipologia anche le minacce, ma soltanto se non particolarmente gravi, dato che, se si tramutano in veri e propri atti persecutori si parla di stalking.

In questo caso, un atteggiamento, un comportamento o una minaccia finalizzata a limitare la libertà altrui viene punito con la reclusione fino a 4 anni. 

Esistono, però delle aggravanti, che implicano un periodo di detenzione più lungo, come specificato dall’art. 339 cp

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovverocon armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite[112 n. 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585 comma 2] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni

Ad ogni modo è utile sottolineare che, nel reato di violenza privata viene punita la condotta di un individuo che con la prepotenza spinge un altro soggetto a fare o a tollerare qualcosa. Ciò significa che non vengono recate delle lesione ma viene esercitato una sorta di potere illegittimo su altri.

La costruzione può essere attuata utilizzando qualsiasi mezzo idoneo a limitare l’autodeterminazione della vittima. Ad esempio un individuo può essere trattenuto per le spalle, per evitare che possa fuggire, oppure un’auto può essere parcheggiata bloccando il passaggio, quindi impedendo ad altri di uscire. Ma anche chi, a seguito di una lite ruba le chiavi della macchina dell’altro per impedirgli di muoversi è colpevole di tale reato.

Lo stesso discorso vale, quando la vittima si trova di fronte ad alternative in grado di provocare danno ad altri, ad esempio se il colpevole si siede sul cofano della macchina o si posizione davanti per impedire che il guidatore possa procedere.

La casistica, comunque, è davvero molto vasta, e può comprendere anche la costrizione a firmare alcuni documenti, quindi è bene consultare un buon avvocato penalista per capire se gli avvenimenti sono riconducibile a questa fattispecie di reato.

Violenza privata: soggetti attivi e passivi

Nel paragrafo precedente abbiamo descritto il quali casi si può verificare il reato di violenza privata, vediamo ora di capire quali possono essere i soggetti coinvolti.

Innanzitutto va detto che lo Stato ha l’interesse di garantire la libertà morale a tutti i cittadini, ovvero la possibilità di autodeterminarsi liberamente, attraverso autonomi processi motivazionali, e non con costrizioni esterne.

E’ possibile affermare, quindi, che il bene giuridico protetto in questo caso è la cosiddetta libertà psichica, che non deve essere ostacolata attraverso comportamenti violenti e intimidatori altrui.

Ma chi sono solitamente gli individui coinvolti?

E’ possibile individuare come:

  • soggetto attivo: qualsiasi individuo 
  • soggetto passivo: una persona fisica, quindi sono da escludere le persone giuridiche, che non possono esercitare liberamente la propria volontà a causa delle condotte coercitive esercitate da altri.

Inoltre, la violenza privata può essere esercitata anche nei confronti di persone sconosciute, anche una pluralità di individui, come nel caso di lancio di sassi da un cavalcavia.

Violenza privata o stalking?

Dato che spesso la violenza privata viene confusa con quella domestica, è bene chiarire ulteriormente il concetto analizzando la differenza con comportamenti che provocano ansie, preoccupazioni, paure, e vere influenze psicologiche, molto più gravi.

E’ infatti diverso dire che un individuo non ha permesso a un altro di compiere determinate azioni, piuttosto che affermare di essere perseguitati da qualcuno, tanto che si innescano sentimenti di vera paura e stress in grado di modificare le proprie abitudini di vita. 

In quest’ultimo caso si tratta di stalking, come previsto dall’art. 612 bis cp:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Come difendersi dalla violenza privata?

Cosa deve fare la vittima di violenza privata per difendersi? Innanzitutto deve rendersi conto di ciò che sta accadendo, quindi se la sua libertà è davvero stata minacciata.

In secondo luogo deve recarsi presso la più vicina stazione dei carabinieri per sporgere querela. Va evidenziato, però, che in seguito non sarà più possibile ritirare la denuncia in quanto si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per il quale verrà attivata in ogni caso un procedura penale, per accertare i fatti.

VIOLENZA PRIVATA DIRITTO PENALE STALKING
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