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Violenza di genere: cosa prevede la legge?

La violenza di genere corrisponde a qualsiasi tipo di prepotenza fisica, ma anche psicologica, effettuata nei confronti di una donna. Si tratta di una vera e propria violazione dei diritti umani. Vediamo cosa dice la legge a riguardo.

I reati commessi a danno delle donne, è un tema molto caldo, del quale si discute spesso, per cercare di arginare un fenomeno che sembra non conoscere crisi.

Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi in avanti sia a livello normativo che culturale, ma purtroppo ancora oggi ci sono troppi casi di femminicidio.

I principali cambiamenti normativi, ad ogni modo, sono il frutto di un’evoluzione culturale, che da tempo si muove verso il definitivo superamento di una società maschilista.

Lo scopo primario è quello di fornire degli strumenti validi alle donne, ovvero le opportune difese e tutele per far fronte a situazioni difficili che possono emergere in svariati ambienti, specialmente in quelli familiari e di vita di coppia.

Vediamo, quindi, di analizzare di seguito le norme più significative e i concetti più importanti per capire esattamente di cosa si tratta.

Cos’è la violenza di genere?

Con l’espressione “violenza di genere” si fa riferimento a tutta una serie di comportamenti illeciti e pericolosi messi in atto contro un soggetto, solo per il fatto che appartiene al genere femminile.

In realtà, dietro atteggiamenti di questo tipo si cela un’avversione verso i più deboli e fragili, essendo vulnerabili e facilmente aggredibili.

Il Ministero della Salute ha specificato che si tratta anche di un problema sanitario globale, dato che secondo un rapporto OMS il 35% delle donne del pianeta è vittima di abusi, nella maggior parte dei casi effettuati dal partner.

La Dichiarazione di Vienna del 1993, inoltre, ha stabilito che la violenza di genere rappresenta una vera e propria violazione dei diritti umani, che spesso coinvolge anche i figli della vittima, in caso di violenza privata, domestica.

La legge non prevede un reato specifico a riguardo, ma nella “categoria” rientrano diversi comportamenti puniti penalmente come i maltrattamenti, le lesioni, le percosse, la diffamazione, lo stalking, ecc.

La vittima ha sempre la possibilità di denunciare i fatti alle autorità competenti, per ottenere un risarcimento danni, ma soprattutto per punire il colpevole e porre fine ad una situazione che troppo spesso viene sottovalutata, ma può essere molto pericolosa.

Un momento molto importante, per la giurisprudenza italiana è stata l’introduzione della Legge 77/13, attraverso la quale è stata ratificata la Convenzione di Istanbul del 2011, e sono state stabilire le basi per la prevenzione e la lotta contro le violenze nei confronti delle donne.

Proprio in tale occasione è stato ufficialmente sancito il divieto di atti violenti contro il genere femminile, in quanto violazione dei diritti umani. Tra gli atti rientrano anche le minacce o qualsiasi altro comportamento in grado di causare dei danni psicologici, fisici, sessuali o altre tipologie di sofferenze, tra le quali la privazione della libertà personale.

Violenza di genere: lo stalking

Quando si parla di violenze contro le donne, è impossibile non fare riferimento al reato di stalking.

Si tratta di un tema costantemente al centro dell’attenzione e dei dibattiti da parte delle istituzioni.

Oggi ci sono diversi strumenti a tutela delle vittime, quindi senza dubbio la situazione è migliorata rispetto al passato, ma la strada è ancora in salita.

A tal proposito il 2009 segna un passaggio decisivo per combattere atteggiamenti pericolosi metti in atto da compagni o ex compagni che non si rassegnano alla fine di una storia d’amore, o che non accettano di essere respinti da una donna.
Infatti, con l’introduzione del reato di atti persecutori, sono state inasprite le pene, come possiamo leggere nell’art. 612 bis del codice penale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Il colpevole di stalking, quindi, viene punito con la reclusione in carcere da un anno a sei anni e sei mesi, ma la pena può aumentare se:

  • il comportamento viene effettuato dal coniuge, anche dopo la separazione o il divorzio, o comunque da un soggetto legato da una relazione affettiva
  • vengono utilizzati strumenti informatici o telematici
  • commesso a danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità
  • vengono utilizzate armi.

Di fatto viene punito un atteggiamento atto a creare uno stato di ansia e di paura nelle vittima, tale da costringere la stessa a modificare le proprie abitudini di vita.

Il procedimento penale può essere attivato in seguito alla querela della persona offesa, che può essere fatta entro sei mesi dai fatti. Solitamente la vittima può effettuare le remissione della querela, ma se si tratta di minacce reiterate essa è irrevocabile.

Si procede d’ufficio, comunque se il reato è commesso ai danni di un minore o di una persona con disabilità.

Violenza di genere: il femminicidio

Come abbiamo detto, la legge 119/13 rappresenta un tassello molto importante. Essa viene definita anche come la “legge contro il femminicidio”, dato che grazie ad essa sono state introdotte diverse circostanze aggravanti in merito ai reati di omicidio e di stalking.

Ma cos’è esattamente il femminicidio?

Con i tale termine si fa riferimento ad un omicidio ai danni di una donna, un fenomeno purtroppo molto diffuso anche nel nostro Paese.
Il legislatore non ha previsto una norma ad hoc per trattare tale situazione, dato che non si possono fare discriminazione tra la morte di un uomo e quella di una donna, quindi si fa riferimento a ciò che viene descritto con l’art. 575 c.p.:

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno

Novità normative: il Codice Rosso

Recentemente, attraverso la Legge 69/19, conosciuta come Codice Rosso, sono state inasprite diverse sanzioni penali ed è stato imposto ai magistrati e alla polizia giudiziaria di osservare alcuni criteri prioritari quando si tratta di analizzare denunce effettuate da donne.

Tra le novità introdotte, ci sono le seguenti:

  • velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari
  • divieto di avvicinamento rafforzato
  • punizioni per i matrimoni forzati, in particolare se si tratta di minori le pene sono aggravate
  • più risorse in favore di orfani per femminicidio
  • inasprimento per il reato di atti persecutori 
  • punizioni per il revenge porn
  • ergastolo per omicidio aggravato da relazioni personali
  • fino a 24 anni di reclusione per violenze sessuali

Come può agire la vittima?

Come abbiamo già accennato, le vittime hanno la possibilità di sporgere querela per porre fine alla situazione e per punire il colpevole.

Ad ogni modo non è sempre facile agire in tal senso, dato che nella maggioranza dei casi si tratta di punire un soggetto con il quale c’è una relazione sentimentale.

Per questo motivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attivato un numero rosa, ovvero il 1522, attivo H24 per dare un sostegno immediato alle vittime di stalking e di violenza di genere in generale.
Ma non solo. Il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, ha creato un sistema di supporto integrato che coinvolge strutture ospedaliere, ambulatori, e strutture socio-assistenziali per garantire alle donne percorsi preferenziali.

L’obiettivo è quello di dare un valido e rapido supporto a chi ha deciso di chiedere aiuto, evitando quindi eventuali ripensamenti.

A tal proposito va sottolineato anche il ruolo di primaria importanza dei Centri antiviolenza, sostenuti da volontari e dagli enti territoriali, per dare un appoggio psicologico e legale alle vittime.

Fonti normative

  • Art. 575 c.p
  • Legge 69/19
  • Legge 119/13
  • Art. 612 bis c.p.
VIOLENZA DI GENERE CODICE ROSSO STALKING
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