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Reato di stalking: cos’è e quando si configura?

Il reato di stalking si configura quando avvengono atti persecutori reiterati nei confronti della vittima, Tali comportamenti causano uno stato d’ansia e una sensazione di pericolo imminente, modificando lo stato psichico del soggetto. Per difendersi è necessario effettuare una querela.

Di stalking ne sentiamo parlare molto spesso, quasi quotidianamente, ma non sempre abbiamo le idee chiare in merito, in particolare non conosciamo in quali casi si può configurare tale reato in base alle norme che regolano la giurisprudenza italiana.

In alcuni casi esso potrebbe essere confuso con altri illeciti penali, come ad esempio la minaccia o l’aggressione. In realtà il termine corretto per definire tale comportamento è “atto persecutorio”, cioè un atteggiamento reiterato nel tempo, anche solo due volte come ha precisato la Cassazione, ma in grado di provocare conseguenze psicologiche nella vittima.

Solitamente avviene che nei rapporti di coppia, uno dei partner non si voglia rassegnare alla fine della relazione e metta in atto dei comportamenti illegali. E, purtroppo sono quasi sempre donne le vittime di tali persecuzioni. 

Può succedere, infatti, che una persona venga pedinata e controllata in tutti i suoi spostamenti, e che si senta minacciata da tali comportamenti. Sentirsi continuamente osservati e minacciati può provocare forti stati d’ansia e determinare una modifica del proprio stile di vita per adattarsi alla situazione. 

Cos’è il reato di stalking?

Il reato di stalking è disciplinato dalla giurisprudenza italiana a partire dal 2009, anno in cui è stato introdotto l’art. 612-bis nel codice penale. Lo scopo del legislatore è proprio quello di punire una vasta gamma di comportamenti che in passato venivano classificati come delitti meno gravi, e inquadrati come semplici minacce.
Le relative punizioni non era sufficienti a tutelare le vittime, che non avevano così modo di difendersi in maniera adeguata da vere e proprie persecuzioni.

Ora, invece, i colpevoli vengono puniti con la reclusione da sei mesi a 5 anni, salvo ulteriori aggravanti, come vedremo nei prossimi paragrafi. 

In ogni caso si tratta di un reato particolare, per il quale proviamo a distinguere i principali elementi oggettivi e soggettivi.
L’aspetto cardine è legato alla reiterazione di condotte di tipo persecutorio, fatte ai danni di una vittima, in modo perdurante, provocando uno stato d’ansia in grado di modificare drammaticamente le abitudini di vita e il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Quando un soggetto si sente perseguitato, infatti, vive con una perenne sensazione di paura, percependo il forte rischio che possa accadere qualcosa di negativo. Il timore è relativo alla propria incolumità o a quella di un parente o una persona con la quale ha un legame affettivo.

In particolare quando si parla di reiterazione di un comportamento, non necessariamente ci si riferisce a episodi molto ripetitivi nel tempo, infatti la Cassazione ha sottolineato che sono sufficienti due atti persecutori per fare scattare una denuncia in merito.

In merito al contenuto delle condotte illecite, non necessario che il responsabile sia fisicamente presente per fare scattare il reato di stalking, ma è sufficiente che provochi un danneggiamento emotivo e psicologico nella vittima. Quindi, può essere fatto anche a distanza attraverso un telefono, un sms, un messaggio su Whatsapp o tramite i social network.

Da un punto di vista soggettivo, per il configurarsi del reato è sufficiente che ci sia il dolo generico, quindi la volontà di minacciare e molestare un’altra persona, anche se non c’è una chiara rappresentazione delle conseguenze che possono derivare da ciò.

Tuttavia, per determinare il reale stato d’ansia e i problemi derivanti dalle condotte persecutorie, non è richiesta la presenza di un certificato medico come prova di tali disturbi. Infatti basta considerare che i comportamenti abbiano determinato una situazione destabilizzante nella vittima. Perciò ogni volta che un soggetto presenta problemi psicologici connessi a stati d’ansia, e al timore per la propria incolumità la giurisprudenza italiana mette in atto le procedure previste per il reato di stalking.

Come denunciare un reato di stalking?

Abbiamo visto che dal 2009 chi attua comportamenti persecutori nei confronti di altri, può essere punito in base alle norme del codice penale. Ma vediamo di capire nel concreto cosa deve fare una vittima di stalking per difendersi e per accusare il responsabile.

In realtà le strade da percorrere possono essere di due tipi:

  • fare una querela, entro sei mesi dall’avvenimento e attendere l’avvio dei procedimento
  • fare una ammonimento, simile a una diffida per cercare di porre fine al comportamento molesto.

Le tue ipotesi hanno obiettivi molto diversi tra loro. Nel primo caso lo scopo è quello di denunciare il colpevole per attivare un vero e proprio procedimento penale, con le relative indagini e una causa in tribunale. Nel secondo caso, invece, si tratta di un invito esplicito a interrompere ogni tipo di interferenza nella vita della vittima, formalizzato anche dalle autorità di pubblica sicurezza.

Possiamo dire quindi che tale reato è punibile a querela di parte, anche se in alcuni casi particolarmente gravi si procede anche d’ufficio, ad esempio se il fatto è commesso nei confronti di:

  • un minore
  • una persona con disabilità
  • una donna in gravidanza

Escludendo i casi che abbiamo appena elencato, la denuncia può anche essere ritirata se la situazione si stabilizza e non è più necessario ricorrere al giudizio in tribunale.

In alcuni casi, a seguito di una querela, il legislatore prevede alcune particolari tutele della parte offesa, per evitare che possa subire atti persecutori anche durante il procedimento penale

Tra le misure cautelari previste c’è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima. Per controllare gli spostamenti dell’accusato, si ricorre spesso all’utilizzo del braccialetto elettronico per verificare la sua esatta posizione.
Inoltre, l’indagato non può comunicare in alcun modo con la vittima, nemmeno a distanza tramite smartphone o social network.

Pena per il reato di stalking

Chi viene considerato colpevole di un reato di stalking, dal 2009 può subire delle pene più severe rispetto al passato. In particolare l’art 612-bis del codice penale afferma che:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Come possiamo leggere, perciò, è prevista la reclusione in carcere da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni. In presenza di aggravanti, il periodo in prigione può anche raddoppiare se il fatto viene commesso da un ex coniuge, o nei confronti di minori, donne in gravidanza o disabili.

STALKING DENUNCIA PER STALKING
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