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Stalking giudiziario: quando si verifica?

Lo stalking giudiziario si riferisce a casi in cui viene commesso il reato di atti persecutori, ma collegato a iniziative giudiziarie, sia di tipo civile che penale. Vediamo quando si verifica e come viene punito.

Generalmente ormai, quasi tutti conoscono il reato di stalking, o almeno ne hanno sentito parlare nei notiziari. Sono in pochi, però, a sapere che tale fattispecie delittuosa può verificarsi anche in contesti giudiziari.

In particolare alcune azioni legali, sia civili che penali, possono essere intraprese con l’unico scopo di perseguitare la vittima, anche se sono del tutto infondate, ovvero prive di ogni riferimento nella realtà.

E’ evidente, quindi, che chi le promuovere ha l’intenzione di infastidire e danneggiare la parte lesa.

Vediamo, quindi, di fare chiarezza in merito, analizzando in quali casi si verifica tale reato.

Cos’è lo stalking giudiziario?

Lo stalking giudiziario si verifica in pochi casi, ad ogni modo è una realtà che è bene conoscere, per riuscire a identificarla e difendersi.

In genere avviene quando marito e moglie decidono di separarsi, e una parte cerca di ottenere condizioni più favorevole screditando l’altra. Ad esempio ci possono essere querele infondate per sottolineare la condotta negativa dell’ex coniuge.
Ricordiamo, infatti, che la legge prevede la separazione con addebito, nel caso in cui un soggetto abbia causato la fine del matrimonio, non rispettando i doveri coniugali.

Per riuscire a capire, comunque, quando possa verificarsi tale fattispecie delittuosa, è necessario analizzare cosa dicono le norme di riferimento.

Il reato di atti persecutori è disciplinato dalla giurisprudenza italiana dal 2009, con lo scopo di punire comportamenti che in passato venivano considerati come semplici minacce. Il riferimento normativo è dato dall’art. 612 bis del codice penale, che afferma quanto segue:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Si tratta di un reato procedibile su querela di parte, ovvero solo la persona offesa può far partire il procedimento penale, denunciando il fatto alle forze dell’ordine, entro 6 mesi.

L’aspetto centrale riguarda proprio la reiterazione di condotte di tipo persecutorio, intraprese ai danni della parte lesa, per un determinato periodo. Tale atteggiamento provoca uno stato d’ansia nella vittima, che rende difficile proseguire con il normale svolgimento delle attività quotidiane. La conseguenza principale, quindi, è un drammatico peggioramento della vita della parte lesa.

Vivere con una costante sensazione di paura, avvertendo il rischio che possa accadere qualcosa di brutto per se stessi o per altri, può causare diversi danni, anche di tipo economico, dato che un soggetto potrebbe perdere il lavoro a causa della scarsa concentrazione.

Quando si dice che ci deve essere un reiterazione nel tempo di un dato comportamento, non è necessario che un fatto si sia verificato innumerevoli volte, infatti, la Cassazione ha sottolineato che sono sufficienti due soli atti.

Detto ciò risulta evidente che, per trattarsi di stalking giudiziario ci devono essere delle iniziative intraprese in modo strumentale, ovvero finalizzate a molestare la vittima. Tale caratteristica emerge proprio dall’infondatezza delle stesse. In caso contrario si tratterebbe di azioni giudiziarie legittime.

Stalking giudiziario: un’aggravante del reato

Lo stalking giudiziario rappresenta una delle varie forme in cui si realizza il reato di atti persecutori che abbiamo descritto nel paragrafo precedente. In particolare si tratta di una aggravante dello stesso, dato che il persecutore rincara la dose in modo spietato e accanito, anche nelle aule dei tribunali.

E’ utile sottolineare anche che, accusare ingiustamente qualcuno, significa commettere un ulteriore reato, ovvero la calunnia.

Ad ogni modo lo stalker può decidere di agire con azioni civili o penali contro la vittima per svariati motivi quali il desiderio di vendetta, l’odio, l’invidia, la rivalità, per interessi economici o per una perversione mentale.

Non si tratta di semplici gesti commessi per dare fastidio, dato che possono generare uno stato d’ansia tale da modificare le abitudini di vita di un soggetto, portandolo anche ad un esaurimento psico fisico.

Nello stalking giudiziario il colpevole assume una natura alquanto vigliacca, dato che per perseguitare un soggetto, si definisce esso stesso come vittima, effettuando false denunce contro la vera parte lesa.
In tal caso i danni che provocare alla controparte sono di tre tipi:

  • psicologico
  • di immagine
  • giudiziario

La vittima, infatti, oltre ad essere umiliata, spesso ha paura di non essere creduta e quindi di perdere totalmente il controllo sulla propria vita.

Consapevole di tale fenomeno la polizia giudiziaria valuta sempre tale eventualità, quando si tratta di querela per atti persecutori. La calunnia, infatti, rappresenta il gesto estremo di uno stalker.

Come riconoscere lo stalking giudiziario?

Nello stalking giudiziario avviene un ribaltamento dei ruoli, in quanto il carnefice si traveste da vittima e trascina in tribunale la vera parte lesa. Si tratta di un comportamento tipico dei narcisisti e psicopatici.

In genere avviene quando il coniuge non accetta la separazione o il divorzio, soprattutto se avvengono in seguito a violenze domestiche. Spesso il tutto viene accompagnato con la minaccia di togliere i figli alla controparte.

A volte lo stalker è un nullatenente che si diverte a citare in giudizio la vittima, senza poi avere i mezzi per il risarcimento danni. Ripetute cause in Tribunale provocano stress e senso di colpa nella alla parte lesa, senza contare i costi economici che deve sostenere per difendersi.

Le ripetute denunce potrebbero avere lo scopo di vedere cancellata la misura cautelare di divieto di avvicinamento, attraverso uno strumento vigliacco e perverso.

Stalking giudiziario: qual è la pena prevista?

Le pene previste per lo stalking giudiziario sono quelle indicate dall’art. 612 bis del codice penale, ovvero la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Sono in molti, però, a ritenere che il reato dovrebbe essere punito più severamente considerando che la giustizia viene strumentalizzata utilizzando la calunnia per un tornaconto personale. Inoltre, tutto ciò aumenta inutilmente il carico processuale, intasando le aule dei tribunali, per gioco.

Anche le conseguenze economiche per lo Stato e per la vittima non sono indifferenti, dato che il tutto viene fatto per un mero capriccio e di un soggetto con tendenze psicopatiche.

Ad ogni modo chi è vittima di stalking giudiziario, deve denunciare subito quanto sta accadendo, cercando un buon avvocato penalista per potersi difendere adeguatamente.

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