Il braccialetto elettronico è un dispositivo tecnologico utilizzato nel contesto giudiziario per controllare la libertà personale di un individuo, che viene posto sotto la sorveglianza delle autorità. In questo articolo approfondiremo cos'è il braccialetto elettronico, quando si viene condannati a portarlo e quali sono le modalità di utilizzo.
Il braccialetto elettronico è un dispositivo tecnologico utilizzato nel contesto giudiziario per controllare la libertà personale di un individuo, che viene posto sotto la sorveglianza delle autorità. In questo articolo approfondiremo cos'è il braccialetto elettronico, quando si viene condannati a portarlo e quali sono le modalità di utilizzo.
Il braccialetto elettronico è un dispositivo tecnologico che viene indossato al polso o alla caviglia ed è dotato di un sistema di localizzazione satellitare. Questo strumento permette alle autorità di monitorare gli spostamenti dell'individuo che lo indossa e di stabilire se si trova all'interno della propria abitazione o al di fuori di essa.
Questo dispositivo è stato introdotto in Italia nel 1998, grazie alla Legge 230/1998 che ha previsto la possibilità di utilizzarlo come misura alternativa alla detenzione in carcere, limitando il sovraffollamento delle carceri ed offrendo una soluzione più adeguata per alcune categorie di detenuti.
Il dispositivo è dotato di un sistema GPS che permette di determinare con precisione la posizione dell'individuo e di inviare queste informazioni a un centro di controllo. Il centro di controllo è gestito dalle autorità competenti che monitorano costantemente le posizioni dell'individuo e che possono intervenire in caso di violazione delle restrizioni imposte. Inoltre, il braccialetto elettronico è dotato di una batteria che garantisce un'autonomia di alcune ore e che può essere ricaricata collegando il dispositivo a una presa di corrente.
L'impiego di questo strumento, tuttavia, non rappresenta una violazione della privacy dell'individuo, in quanto le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente per scopi giudiziari o come parte di programmi di sorveglianza penale, per tanto sono trattate in conformità alla legge sulla protezione dei dati personali. In tali circostanze, l'utilizzo del dispositivo avviene in modo trasparente e nel rispetto dei diritti dell'utente ed i dati raccolti sono protetti e utilizzati esclusivamente per scopi legittimi e autorizzati.
In Italia, l'impiego del braccialetto elettronico è regolamentato dalla legge n. 68 del 2015, che ne prevede l'utilizzo per:
Inoltre, l'utilizzo del braccialetto elettronico è disciplinato da un apposito regolamento ministeriale, che definisce le modalità tecniche per l'utilizzo del dispositivo e le norme relative alla gestione dei dati personali raccolti.
L'articolo 275 del codice di procedura penale prevede inoltre che la scelta di utilizzare il braccialetto elettronico debba essere motivata dal giudice e che la durata dell'utilizzo del dispositivo non possa superare i due anni, salvo eccezioni.
È importante sottolineare che il suo utilizzo non può in nessun caso sostituire la sentenza di condanna, ma rappresenta una misura alternativa alla detenzione in carcere, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e a favorire la riabilitazione dell'individuo.
Il braccialetto elettronico viene utilizzato per alcune categorie di detenuti, come ad esempio coloro che sono stati condannati per reati minori o che hanno scontato gran parte della pena. Viene anche utilizzato per gli arresti domiciliari, in cui l'individuo deve rimanere confinato all'interno della propria abitazione. Inoltre, questo dispositivo può essere utilizzato anche come misura cautelare, ovvero quando un individuo viene sospettato di aver commesso un reato e viene posto sotto custodia cautelare. In questo caso, il braccialetto elettronico consente alle autorità di controllare i movimenti dell'individuo e di evitare la sua fuga.
L'utilizzo del braccialetto elettronico in Italia è previsto come misura alternativa alla detenzione in carcere per alcune categorie di reati, in particolare per reati non violenti o a bassa intensità offensiva. La legge n. 68 del 2015 prevede l'utilizzo del braccialetto elettronico per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la custodia cautelare in attesa di giudizio, la detenzione domiciliare e l'esecuzione della pena detentiva in regime di semilibertà.
In particolare, il braccialetto elettronico può essere utilizzato per reati come:
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