Cerchi un avvocato esperto in
Penale
Guide diritto penale

Codice Rosso: la nuova legge contro la violenza di genere

Il Codice Rosso, ovvero la legge n.69 del 19 luglio 2019 è stata emanata a causa del sempre più elevato e preoccupante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione perpetrate nel mondo virtuale dei social network.

​Codice Rosso: la legge n. 69/19 contro la violenza di genere

La legge cd. Codice Rosso prende vita e nasce dalla necessità di porre un efficace ed immediato argine al dilagante e preoccupante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione che si manifestano nello spazio virtuale dei social network. 

L'escalation inarrestabile dei reati ai danni delle donne ed il sempre più crescente allarme sociale che da essi ne deriva ha  indotto il legislatore ad intervenire sia sulla disciplina del codice penale che sul procedimento penale potenziando gli strumenti preventivi e repressivi della violenza domestica e di genere. 

La chiave del Codice Rosso è la protezione delle vittime, l'obiettivo che ha condotto il legislatore nel suo cammino di riforma è stato quello di predisporre una serie di strumenti che consentano allo Stato di intervenire tempestivamente e stroncare sul nascere l'azione criminosa evitando che la stessa se non interrotta produca conseguenze drammatiche.

Codice Rosso e panorama normativo sovranazionale

Il Codice Rosso si inserisce nel quadro legislativo sovranazionale adeguando il nostro ordinamento alle prescrizioni nascenti sia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, nota come Convenzione di Istanbul che dalla Direttiva del Parlamento europeo 2012/29/UE. 

La Convenzione di Istanbul definisce un quadro globale di protezione per le donne attraverso la cooperazione internazionale, a tal fine tra le varie previsioni più importanti si trova l'imposizione agli Stati di rafforzare le misure penali ed extra-penali dirette a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere ed a punire gli autori di tali reati con "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive"  (art. 45 della Convenzione).  

Il nostro  Parlamento,  a più riprese in attuazione a quanto prescritto, ha adottato misure volte a prevenire e reprimere il fenomeno della violenza di genere  e la L. 69/19 (Codice Rosso) si inserisce in tale ottica adeguando il nostro ordinamento alle prescrizioni della Convenzione.

In riferimento alla  Direttiva 2012/29/UE  il Codice Rosso seguendo le sue tracce fornisce maggior completezza ed organicità al sistema ampliando il campo di applicazione delle misure dirette a proteggere le vittime di reati di violenza domestica e di genere, prevedendo tempistiche più celeri nell'ambito procedurale e ponendo altresì l'attenzione alla formazione delle figure professionali che vengono a contatto con le vittime di questi reati.

Infine il Codice Rosso ha recepito anche le esortazioni della CEDU che con pronuncia n. 41237 del 2017 rimproverava al nostro Stato l'inadeguatezza ed inefficacia delle normative del nostro ordinamento riguardanti il fenomeno della violenza domestica e di genere ritenendole incapaci di intervenire tempestivamente nella salvaguardia della vita delle persone dalle azioni criminose altrui. 

Codice Rosso tra prevenzione e repressione

Con il Codice Rosso il legislatore ha percorso due strade quella preventiva che rende più celere il procedimento e quella repressiva che prevede pene più elevate per i reati già esistenti ed introduce nuove fattispecie di reato. La legge in questione valorizza la prevenzione mirando ad interrompere l'azione criminosa e bloccare la progressione della violenza.

​Aspetti preventivi

Sul piano preventivo la Legge 69/19 interviene prevalentemente in ambito procedurale introducendo ed integrando una serie di articoli. 

Tra gli interventi più importanti vi sono quelli riguardanti l'integrazione del comma 3 dell'art. 347 c.p.p.  con il quale il legislatore prevede una rapida azione investigativa attraverso la comunicazione immediata, anche in forma orale, da parte della Polizia giudiziaria al Pubblico Ministero delle notizie di reato concernenti i reati di violenza domestica e di genere; con l'inserimento nell'art. 362 c.p.p. del comma 1-ter  si prevede una tempistica stringente in capo all'autorità giudiziaria per l'audizione della vittima, indicando nel termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato il tempo entro il quale il P.M. deve procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona offesa, salvo casi di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa. 

Sempre nell'ottica preventiva la legge ha modificato l'art. 370 c.p.p., inserendo i commi 2 bis e 2 ter, imponendo alla polizia giudiziaria di adottare un percorso preferenziale nello svolgimento delle indagini inerenti reati di violenza di genere e domestica procedendo senza ritardo agli atti delegati dal P.M. e mettendo a disposizione dello stesso la documentazione relativa all'attività svolta con tempestività. 

Modifiche di ordine preventivo sono state apportate anche all'art. 90 ter del codice di procedura penale laddove prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da reato di violenza domestica o di genere ed al suo difensore dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione; modifica dell'art. 282 ter c.p.p., prevedendo più incisive modalità di controllo del rispetto delle prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa attraverso l'uso di apparecchi elettronici o tecnici di cui all'art 275 bis c.p.p.. 

Rientra nel filone preventivo anche l'introduzione dell'art. 64 bis tra le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che prevede la trasmissione da parte del giudice penale a quello civile - quando vi è un giudizio di separazione, di affidamento di minori o relativo alla potestà genitoriale - dei provvedimenti significativi adottati nel processo penale per violenza domestica o di genere, come ad esempio avviso di conclusione delle indagini preliminari, archiviazione, sentenza, provvedimenti applicativi, modificativi o di revoca delle misure cautelari.

Infine di natura preventiva è anche la disposizione riguardante l'attivazione di corsi di formazione specifici per il personale di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Penitenziaria che eserciti in relazione ai reati di violenza di genere e domestica.

​Aspetti repressivi

Per quanto concerne il piano repressivo il Codice Rosso è intervenuto su tre piani, 

  • ​introduce nuove fattispecie di reato;
  • modifica delle pene previste per alcuni reati già esistenti;
  • modifica delle circostanze aggravanti e loro ambito di applicazione;

​Codice rosso: nuove fattispecie di reato

Il Codice Rosso al fine di assicurare protezione alle vittime introduce nel nostro codice penale i quattro nuove fattispecie delittuose: 

  • l'art. 387 c.p. che introduce e disciplina il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,  prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti nascenti dal provvedimento di applicazione delle misure cautelari di cui agli articoli 282 bis c.p.p (allontanamento dalla casa familiare); art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); art. 384 bis c.p.p. (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare).
  • l'art. 558 bis c.p. disciplina ed introduce il reato di costrizione o induzione al matrimonio che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque mediante violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile​; ovvero chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.​ La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minori di anni 18, la pena è da 2 a 7 anni di reclusione quando i fatti sono commessi in danno di minore di anni 14, la norma stabilisce, altresì, che il reato è punito anche quando è commesso all'estero da cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. La norma nasce dalla necessità di rafforzare la protezione contro i matrimoni forzati e quelli precoci ponendosi comunque in una linea di continuità con i più importanti atti adottati a livello internazionale ed europeo a titolo esemplificativo si ricordano: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; la Convenzione del Fanciullo; la già richiamata Convenzione di Istanbul; la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU); la Risoluzione dell'assemblea Generale dell'ONU sui matrimoni precoci e forzati; 
  • l'art. 612 ter c.p. che introduce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti meglio conosciuto come Revenge porn. La norma in esame punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque invii, ceda, consegni, pubblichi o diffonda immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Il reato si configura anche quando chi ha ricevuto o acquistato delle immagini o dei video sessualmente espliciti le invii, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso della persona rappresentata. La disposizione vuole punire sia la condotta di diffusione posta in essere dall'autore del reato che la condotta degli eventuali "condivisori" di tali immagini. Infatti è la condivisione da parte di altri soggetti che rende ancor più grave e pericoloso il reato in esame con conseguenze irreversibili. Sono previsti aumenti di pena nel caso in cui il reato sia commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che sia stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva, se i fatti vengono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Un aumento di pena da un terzo alla metà è previsto nel caso di fatti commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di donna in stato di gravidanza. Per tale rato si procede a querela della persona offesa nel termine di sei mesi e la remissione può essere solo processuale salvo nei casi in cui i fatti sono commessi nei confronti di persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica o donna incinta dove si procede d'ufficio;
  • l'art. 583 quinquies c.p. introduce il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto con il quale si punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chiunque cagioni una lesione personale dalla quale derivi la deformazione o sfregio del viso. Tale disposizione abroga la corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime, inoltre prevede in caso di condanna o patteggiamento l'interdizione perpetua da ogni ufficio relativo alla tutela, curatela ed amministrazione di sostegno. 

Codice rosso: modifiche apportate in tema di pene e circostanze aggravanti

Per quanto concerne le modifiche delle cornici edittali il Codice Rosso ha innalzato le pene,rendendole più severe, per i seguenti reati:

  • Art. 572 c.p. delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'originaria pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita e passa alla reclusione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 anni. Inoltre viene prevista la fattispecie aggravata che prevede un aumento di pena fino alla metà quando il fatto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità, o se il fatto è commesso con armi. In relazione al suddetto reato il Codice Rosso modifica l'art.4 del Codice antimafia prevedendo l'applicazione delle misure preventive anche per gli indiziati del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi;
  • Art. 612 bis delitto di atti persecutori (Stalking) la pena della reclusione viene aumentata e passa dall'originaria pena di 6 mesi a 5 anni di reclusione all'attuale pena da 1 anno a 6 anni e 6 mesi;
  • in materia di delitti per violenza sessuale. Art. 609 bis violenza sessuale la pena passa dalla reclusione da 5 a 10 anni alla reclusione da 6 a 12 anni; il Codice rosso interviene anche sulla disciplina delle circostanze aggravanti di cui all'art. 609 ter prevedendo un aumento di pena di un terzo per le ipotesi aggravate sostituendo la pena prima prevista, prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, genitore, tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima modificando così l'aggravante che prima sussisteva solo se il reato era commesso in danno di minore; modifica le aggravati in danno di minore stabilendo che per il reato commesso in danno di minori fino ad anni 10 la pena base è raddoppiata diventa quindi possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni, se il reato è commesso nei confronti di minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà quindi la reclusione da 9 a 18 anni a fronte della precedente che era da 6 a 12 anni ed infine se la violenza è commessa nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena è aumentata di un terzo quindi la reclusione da 8 a 16 anni .

Il Codice Rosso interviene sull'art. 576 c.p., in relazione alla nuova fattispecie di reato di cui all'art 583 quinquies, prevedendo la pena dell'ergastolo quando l'omicidio sia conseguenza del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. Sempre in relazione ai reati di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso il Codice rosso modifica anche l'ordinamento penitenziario laddove al fine di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per i  suddetti reati prevede una valutazione sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, se il reato è stato commesso ai danni di minore per la concessione dei benefici può essere valutata positivamente la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica.

Altro intervento significativo apportato dal Codice Rosso si ha in tema di sospensione condizionale della pena laddove aggiunge un nuovo comma all'art. 165 c.p. con il quale prevede per i delitti di violenza domestica e di genere, nonchè per le ipotesi aggravate che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. 

CODICE ROSSO DIRITTO PENALE VIOLENZA DI GENERE
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN PENALE?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.