Il Codice Rosso, ovvero la legge n.69 del 19 luglio 2019 è stata emanata a causa del sempre più elevato e preoccupante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione perpetrate nel mondo virtuale dei social network.
La legge cd. Codice Rosso prende vita e nasce dalla necessità di porre un efficace ed immediato argine al dilagante e preoccupante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione che si manifestano nello spazio virtuale dei social network.
L'escalation inarrestabile dei reati ai danni delle donne ed il sempre più crescente allarme sociale che da essi ne deriva ha indotto il legislatore ad intervenire sia sulla disciplina del codice penale che sul procedimento penale potenziando gli strumenti preventivi e repressivi della violenza domestica e di genere.
La chiave del Codice Rosso è la protezione delle vittime, l'obiettivo che ha condotto il legislatore nel suo cammino di riforma è stato quello di predisporre una serie di strumenti che consentano allo Stato di intervenire tempestivamente e stroncare sul nascere l'azione criminosa evitando che la stessa se non interrotta produca conseguenze drammatiche.
Il Codice Rosso si inserisce nel quadro legislativo sovranazionale adeguando il nostro ordinamento alle prescrizioni nascenti sia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, nota come Convenzione di Istanbul che dalla Direttiva del Parlamento europeo 2012/29/UE.
La Convenzione di Istanbul definisce un quadro globale di protezione per le donne attraverso la cooperazione internazionale, a tal fine tra le varie previsioni più importanti si trova l'imposizione agli Stati di rafforzare le misure penali ed extra-penali dirette a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere ed a punire gli autori di tali reati con "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive" (art. 45 della Convenzione).
Il nostro Parlamento, a più riprese in attuazione a quanto prescritto, ha adottato misure volte a prevenire e reprimere il fenomeno della violenza di genere e la L. 69/19 (Codice Rosso) si inserisce in tale ottica adeguando il nostro ordinamento alle prescrizioni della Convenzione.
In riferimento alla Direttiva 2012/29/UE il Codice Rosso seguendo le sue tracce fornisce maggior completezza ed organicità al sistema ampliando il campo di applicazione delle misure dirette a proteggere le vittime di reati di violenza domestica e di genere, prevedendo tempistiche più celeri nell'ambito procedurale e ponendo altresì l'attenzione alla formazione delle figure professionali che vengono a contatto con le vittime di questi reati.
Infine il Codice Rosso ha recepito anche le esortazioni della CEDU che con pronuncia n. 41237 del 2017 rimproverava al nostro Stato l'inadeguatezza ed inefficacia delle normative del nostro ordinamento riguardanti il fenomeno della violenza domestica e di genere ritenendole incapaci di intervenire tempestivamente nella salvaguardia della vita delle persone dalle azioni criminose altrui.
Con il Codice Rosso il legislatore ha percorso due strade quella preventiva che rende più celere il procedimento e quella repressiva che prevede pene più elevate per i reati già esistenti ed introduce nuove fattispecie di reato. La legge in questione valorizza la prevenzione mirando ad interrompere l'azione criminosa e bloccare la progressione della violenza.
Sul piano preventivo la Legge 69/19 interviene prevalentemente in ambito procedurale introducendo ed integrando una serie di articoli.
Tra gli interventi più importanti vi sono quelli riguardanti l'integrazione del comma 3 dell'art. 347 c.p.p. con il quale il legislatore prevede una rapida azione investigativa attraverso la comunicazione immediata, anche in forma orale, da parte della Polizia giudiziaria al Pubblico Ministero delle notizie di reato concernenti i reati di violenza domestica e di genere; con l'inserimento nell'art. 362 c.p.p. del comma 1-ter si prevede una tempistica stringente in capo all'autorità giudiziaria per l'audizione della vittima, indicando nel termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato il tempo entro il quale il P.M. deve procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona offesa, salvo casi di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa.
Sempre nell'ottica preventiva la legge ha modificato l'art. 370 c.p.p., inserendo i commi 2 bis e 2 ter, imponendo alla polizia giudiziaria di adottare un percorso preferenziale nello svolgimento delle indagini inerenti reati di violenza di genere e domestica procedendo senza ritardo agli atti delegati dal P.M. e mettendo a disposizione dello stesso la documentazione relativa all'attività svolta con tempestività.
Modifiche di ordine preventivo sono state apportate anche all'art. 90 ter del codice di procedura penale laddove prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da reato di violenza domestica o di genere ed al suo difensore dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione; modifica dell'art. 282 ter c.p.p., prevedendo più incisive modalità di controllo del rispetto delle prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa attraverso l'uso di apparecchi elettronici o tecnici di cui all'art 275 bis c.p.p..
Rientra nel filone preventivo anche l'introduzione dell'art. 64 bis tra le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che prevede la trasmissione da parte del giudice penale a quello civile - quando vi è un giudizio di separazione, di affidamento di minori o relativo alla potestà genitoriale - dei provvedimenti significativi adottati nel processo penale per violenza domestica o di genere, come ad esempio avviso di conclusione delle indagini preliminari, archiviazione, sentenza, provvedimenti applicativi, modificativi o di revoca delle misure cautelari.
Infine di natura preventiva è anche la disposizione riguardante l'attivazione di corsi di formazione specifici per il personale di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Penitenziaria che eserciti in relazione ai reati di violenza di genere e domestica.
Per quanto concerne il piano repressivo il Codice Rosso è intervenuto su tre piani,
Il Codice Rosso al fine di assicurare protezione alle vittime introduce nel nostro codice penale i quattro nuove fattispecie delittuose:
Per quanto concerne le modifiche delle cornici edittali il Codice Rosso ha innalzato le pene,rendendole più severe, per i seguenti reati:
Il Codice Rosso interviene sull'art. 576 c.p., in relazione alla nuova fattispecie di reato di cui all'art 583 quinquies, prevedendo la pena dell'ergastolo quando l'omicidio sia conseguenza del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. Sempre in relazione ai reati di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso il Codice rosso modifica anche l'ordinamento penitenziario laddove al fine di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per i suddetti reati prevede una valutazione sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, se il reato è stato commesso ai danni di minore per la concessione dei benefici può essere valutata positivamente la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica.
Altro intervento significativo apportato dal Codice Rosso si ha in tema di sospensione condizionale della pena laddove aggiunge un nuovo comma all'art. 165 c.p. con il quale prevede per i delitti di violenza domestica e di genere, nonchè per le ipotesi aggravate che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
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