Un metodo di tutela della propria garanzia patrimoniale è l’azione surrogatoria, ovvero un modo attraverso cui il surrogante (creditore) ha il potere di sostituirsi al surrogato (debitore) nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo verso terzi.
L’azione surrogatoria è prevista dall’articolo 2900 del Codice Civile che recita quanto segue:
"Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi"
Legittima, dunque, il creditore ad effettuare un'azione surrogatoria ed esercitare diritti che di norma spetterebbero al debitore. Quest’ultimo solitamente non le effettua per inerzia o per volontà stessa, peggiorando le condizioni di risolvimento del credito che il surrogante detiene nei suoi confronti. L’azione surrogatoria si configura in tal senso come una vera e propria forma di protezione in favore del creditore e della sua garanzia patrimoniale. In questo modo, il surrogante diventa il soggetto surrogante e il surrogato.
È bene ricordare che l’azione surrogatoria non si configura come un’azione giudiziaria verso il debitore, ma ha un potere sostitutivo, fondato sui principi della legittimazione sostitutiva ed avente i seguenti presupposti:
• Credito del surrogante;
• Inerzia del debitore nell’esercizio dei propri diritti e azioni verso i terzi;
• Periculum damni, ovvero è necessario che l’inerzia del debitore determini il pericolo odierno di un pregiudizio futuro (che può consistere anche nella riduzione della possibilità di ottenere il soddisfacimento coattivo del credito attraverso il pignoramento dei beni).
Per quanto riguarda il debitore, di norma occorre che l’inerzia (ovvero l’inattività dello stesso sussistente in via oggettiva) trascuri di esercitare alcuni suoi diritti o azioni.
In ogni caso, l’intervento tramite azione surrogatoria del creditore non priva il surrogato della sua legittimazione a curare i suoi interessi (e anzi, qualora provvedesse in tal senso, viene meno la legittimazione del surrogante a sostituirlo ulteriormente, pur rimanendo nel processo).
È bene ricordare inoltre che per poter agire in surrogazione sia necessario che il credito del surrogante debba sussistere, come citato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 10428 del 1998).
L’art. 2900 del Codice civile stabilisce due caratteristiche fondamentali in merito ai diritti e alle azioni per i quali è ammessa la pratica:
• Devono essere di natura patrimoniale;
• Non possono essere azioni esercitabili solo dal titolare o diritti personalissimi (come, ad esempio, il matrimonio o il testamento).
Non può riguardare l’esercizio di diritti e azioni attinenti il patrimonio l’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale. Il creditore non può quindi avere interesse, per esempio, nell’esercitare il diritto alla separazione personale del debitore. Sono tuttavia esclusi dal legislatore alcuni diritti e azioni di natura patrimoniale come i diritti personalissimi.
Per ciò che concerne la posizione del debitore, sebbene il gestore di affari altrui può compiere tutti gli atti di gestione purché utili verso il gerito, il creditore può solo esercitare diritti verso i terzi: non può assumere obbligazioni, né disporre di diritti del surrogato, né esercitare diritti che implichino scelte riservate all'autonomia privata del suo debitore (se esercitasse diritti di tal genere, compirebbe atti inefficaci).
Il creditore che intende muoversi tramite azione surrogatoria è legittimato attivamente ad agire in via sia giudiziale che stra-giudiziale.
In via giudiziale l’art.2900 del Codice civile al secondo comma richiama il principio del litisconsorzio necessario di cui all’articolo 102 del Codice di procedura civile. Afferma infatti che “il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”.
In via stra-giudiziale invece il creditore può agire in via surrogatoria interrompendo, ad esempio, la prescrizione del credito del proprio debitore.
Questo particolare tipo di azione surrogatoria presenta alcune differenze rispetto agli altri due mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, che sono l’azione revocatoria e il sequestro conservativo.
La prima di queste, disciplinata dall’articolo 2901 all’articolo 2904 del Codice civile, indica l’azione mediante i quali i creditori possono richiedere che alcuni atti compiuti dal debitore che modificano la consistenza del suo patrimonio, peggiorando per i creditori, possano essere definiti inefficaci nei confronti di questi ultimi.
L’azione revocatoria, infatti, non coincide con l’inerzia del surrogato, ma con l’atto dispositivo di quest’ultimo modificativo del suo patrimonio in modo pregiudizievole al creditore. Questo atto deve essere inoltre accompagnato dalla volontà di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori. Un’altra differenza risiede nella figura del legittimato attivo, che risulta essere sempre il creditore, ma diversamente dall’azione surrogatoria, presenta un termine di prescrizione di 5 anni.
Per quanto concerne il sequestro conservativo, regolato dagli articoli 2905 e 2906 del Codice civile, il fine principale è di tipo preventivo e cautelare. Il creditore in questo caso può richiedere il sequestro dei beni del debitore quando ha un fondato e reale timore di vedere diminuita la garanzia del proprio credito. Si tratta di una disciplina di natura processuale.
La legittimazione eccezionale viene concessa a ciascun creditore non può essere esercitata a vantaggio del singolo che agisce in modo surrogatorio. Al contrario, deve agire per conto del debitore.
A tal riguardo, si cita la sentenza del tribunale di Trento secondo il quale l’azione surrogatoria esperita dal lavoratore-creditore nei confronti di una compagnia assicurativa,
nel contesto di un giudizio radicato nei confronti del proprio datore di lavoro per avere il ristoro dei danni subiti in occasione di un infortunio sul luogo di lavoro, configura un’attività non nomine proprio, ma nomine debitoris, determinando, ex art. 40 c.p.c., un’attrazione della causa di garanzia nella competenza del giudice del lavoro (Trib. Trento, 3 gennaio 2002).
Possiamo tirare le conclusioni e riassumere in breve l’azione surrogatoria dicendo che il creditore, soggetto al rischio di vedere diminuire il patrimonio del suo debitore a causa della sua inerzia nel compiere gli atti necessari alla conservazione del patrimonio stesso, può esercitare alcuni diritti ed azioni spettanti al debitore verso terzi, qualora quest’ultimo trascuri di esercitarle.
Alla base dell’azione surrogatoria vi è l’inerzia di chi detiene il debito.
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