Il bonus bebè, chiamato anche assegno di natalità, è il compenso che lo Stato fornisce alla nascita, già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015, per incentivare e sostenere le famiglie o le neo mamme per ogni nuovo nato, figlio adottato o in affido.
La misura è stata introdotta dalla Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, poi confermata con la Legge del 27 dicembre 2019, n.160; queste prevedevano che il bonus bebè fosse destinato solo alle famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, successivamente la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 362, della legge n.178 del 2020) ha confermato ed anche esteso il compenso ad ogni famiglia, senza limiti di reddito, con importi che variano tra gli 80 e 192 euro al mese.
Il bonus bebè spetta ai cittadini italiani, comunitari e non possessori di permesso di soggiorno; il valore del contributo economico varia in base all’ISEE, da 80 euro a 160 euro al mese per un anno in caso di primo figlio, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo.
Per l’anno 2020 lo Stato ha stanziato 348 milioni di euro e 451 milioni di euro per il 2021; non è ancora noto se il bonus sarà prorogato nel 2022 poiché, a partire dal 1 marzo 2022, il Governo vorrebbe riorganizzare il tutto in un nuovo assegno unico e universale per i figli, il quale andrebbe a sostituire una serie di benefici, come il bonus bebè.
Il compenso del bonus bebè è corrisposto sottoforma di assegno mensile per un periodo di un anno, che possa coincidere con il compimento di un anno di vita , per i nuovi nati, o con il primo anno di ingresso nel nucleo famigliare, per i figli adottati o in affidamento.
È possibile presentare domanda per il bonus, dal compimento del settimo mese fino alla nascita, all’adozione o all’affidamento. La domanda è telematica e va presentata sul sito Inps, il quale ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande: è necessario accedere con le proprie credenziali al servizio “Assegno di natalità - Bonus bebè (Cittadino)”, oppure attraverso i Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), 06 164 164 (per rete mobile). Al termine della compilazione, il richiedente riceverà un sms con l’avvenuto invio della domanda: da quel momento potrà visualizzare l’esito della domanda, se accolta o respinta. In alternativa, l’utente in possesso di indirizzo PEC potrà ricevere direttamente sul suo contatto l’esito della domanda presentata. Il termine ordinario per l’emanazione dell’esito da parte dell’INPS è di 30 giorni.
La riscossione del bonus prevede rate mensili che vengono pagate direttamente sul conto corrente del beneficiario, salvo diversa modalità specificatamente richiesta dal richiedente.
L’assegno può essere riscosso in una soluzione unica solo i questi casi:
Gli importi dell’assegno del bonus bebè sono regolamentati in base alle fasce ISEE, incrementati del 20% per ogni figlio successivo al primo:
Qualora il richiedente non dovesse presentare la DSU al momento della domanda, l’assegno viene comunque corrisposto da parte dell’INPS, ma con l’importo minimo previsto; verrà, eventualmente poi, attribuito l’importo spettante in differenza, dalla data di presentazione della DSU.
L’INPS ha fornito le modalità per l’ottenimento del bonus da parte dei cittadini stranieri (la Circolare n. 214/16 definisce le indicazioni ministeriali che estendono il bonus ai cittadini stranieri), ovvero:
Il documento n. 261/2017 dell’INPS fornisce delucidazioni in merito ai casi particolari come il parto gemellare e le adozioni plurime, l’affidamento temporaneo; per entrambi i primi casi vi è la necessità di domanda per il bonus per ciascun minore, mentre, per quanto riguarda l’affidamento temporaneo non ci sono i presupposti per la concessione del bonus.
É bene ricordare che la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data della nascita o dalla data di ingresso del figlio adottato o in affido, affinché possano spettare le mensilità per l’intero anno. Infatti, se la domanda viene presentata oltre il termine dei 90 giorni, l’assegno viene erogato dal mese di presentazione della domanda.
Possono essere svariati i motivi per i quali ai beneficiari possa decadere il beneficio, ad esempio in caso di decesso del figlio, revoca dell’adozione o decadenza della responsabilità genitoriale. In questi casi l’assegno viene automaticamente interrotto dal mese successivo alla comunicazione di uno dei suddetti avvenimenti.
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare l’avvenimento entro 30 giorni all’INPS; va ricordato, pertanto, che la comunicazione debba essere tempestiva per evitare l’erogazione di un assegno non dovuto e, il successivo recupero da parte dell’INPS.
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