Cambiare cognome è possibile, ma ci sono alcuni limiti da rispettare. La procedura da seguire è molto semplice, è sufficiente inviare una istanza al Prefetto competente nel territorio. Alcuni possono comunque opporsi al cambiamento.
Alcune persone non sono soddisfatte del proprio nome o cognome, e in un certo senso si vergognano di essere rappresentati in tal modo. In determinati casi si tratta di sensazioni legittime, soprattutto se si tratta di parole con significato spregiativo o poco dignitoso, oppure se collegato a fatti criminali commessi da parenti.
La legge consente di cambiare il cognome soltanto in casi eccezionali, quindi in presenza di situazioni particolari.
Il procedimento è davvero molto semplice, dato è sufficiente fare domanda al Prefetto indicando anche le motivazioni della scelta.
Ma procediamo con ordine e proviamo ad analizzare nelle prossime righe cosa prevede la legge in merito.
Chi ha un nome o un cognome che non lo soddisfa, e magari si vergogna di essere interpellato in tal modo, ha la possibilità di chiedere che venga cambiato.
In particolare è possibile cambiare il nome sostituendolo con un altro, oppure aggiungendone uno ulteriore al proprio.
Si può cambiare il cognome, invece, solamente con la sostituzione con uno nuovo.
Ma in quali casi si possono effettuare dei cambiamenti?
La legge elenca i casi tassativi in cui è possibile cambiare nome o cognome:
Tuttavia non è possibile scegliere in modo del tutto libero. Non è, infatti, consentito utilizzare cognomi di importanza storica o tali da provocare confusione o indurre in errore per quanto riguarda l’appartenenza o meno a famiglie illustri o comunque note nel territorio di riferimento.
Per cambiare cognome bisogna presentare un’istanza al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nell’istanza di cambio nome o cognome l’istante deve indicare:
La domanda deve essere presentata in Prefettura e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. Per i minori la domanda va redatta e sottoscritta da entrambi i genitori.
Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
L’affissione deve rimanere per 30 giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Bisogna considerare che chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Trascorsi i 30 giorni senza che nessuno abbia fatto opposizione, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e’ avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
Recentemente la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità del doppio cognome ossia di dare al figlio anche il cognome della madre in aggiunta a quello del padre. Il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, quando entrambi i genitori siano d’accordo. L’attribuzione del doppio cognome implica che il cognome della madre viene affiancato a quello del padre
L’accordo dei genitori di dotare il figlio del doppio cognome deve essere dichiarato verbalmente all’ufficiale di Stato. Non è necessario alcun documento per dimostrare tale accordo tra i genitori: basta la semplice dichiarazione di nascita, anche nel caso in cui venga resa da uno solo dei genitori.
Nel caso in cui i genitori abbiano un cognome composto da più elementi lo potranno trasmettere al figlio, sempre se si accorderanno per il doppio cognome, esclusivamente nella sua interezza.
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium