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Capacità di intendere e di volere: di cosa si tratta

La capacità di intendere e di volere, in gergo detta anche "capacità naturale" è il principio che sta alla base del diritto insieme alla capacità di agire. Spesso, ci capita di leggere di reati depenalizzati proprio per l'incapacità di intendere e di volere. 

L'incapacità di intendere e di volere può essere attribuita a diversi fattori, per esempio una malattia, uno stato psicofisico alterato come lo stato di ebbrezza o da assunzione di stupefacenti, l'età avanzata e anche tutte quelle patologie che temporaneamente trasformano e alterano lo stato mentale del soggetto, quali attacchi di panico, ansia. Il comune denominatore di tutte queste alterazioni psico fisiche è lo stato permanente o temporaneo di infermità mentale

Capacità di intendere e di volere: definizione

La capacità di intendere e di volere è disciplinata dall'articolo 85 del Codice Penale: 

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.​

L'articolo 85 c.p. indica chiaramente che solo colui in grado di scindere ciò che è lecito da ciò che non lo è, ed ha facoltà di autodeterminarsi nell'atto di compiere determinate azioni, è imputabile penalmente. Chi commette il fatto illecito e non è dotato della capacità in oggetto, non è quindi imputabile dal punto di vista penale.  

L'imputabilità

Il concetto di imputabilità è strettamente legato alla capacità di intendere e di volere, ciò è chiaro già nell'art. 85 c.p. 

Esistono tuttavia delle specifiche condizioni del soggetto imputato che incidono sulla sua imputabilità e di conseguenza sulla sua capacità di intendere e di volere che, a seconda del caso, può essere esclusa totalmente oppure ridotta

I casi in cui l'imputabilità -e di conseguenza la  capacità di intendere e di volere- è compromessa, ai fini di stabilire la responsabilità penale del soggetto, sono tassativamente i seguenti, disciplinati dal Codice Penale: 

  • Il "Vizio totale di mente", disciplinato dall'art. 88, "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere"
  • Il "Vizio parziale di mente", disciplinato dall'art. 89, che a differenza del Vizio totale, rileva la "quantità" del grado di alterazione mentale, a scapito dell'estensione della stessa. 
  • "Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore", disciplinato dall'art. 91. L'ipotesi in oggetto è tuttavia di difficile applicazione: è presente infatti un distinguo tra ubriachezza volontaria (art. 92) o accidentale. A ciò si lega anche l'articolo 95, "Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti". 
  • "Sordomutismo", disciplinato dall'articolo 96, "Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere".
  • Con l'articolo 97 vengono dichiarati non imputabili i minori di 14 anni, e con l'art. 98 viene presa in considerazione l'immaturità del soggetto di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

Il ruolo della consapevolezza: dolo, colpa e preterintenzione

Ciò che ha un ruolo cruciale nell'imputazione di un reato penale è sicuramente la forma di colpevolezza: la capacità di intendere e di volere infatti si può manifestare nelle tre forme di colpevolezza che sono il dolo, la colpa e la preterintenzione. 
L'articolo 43 c.p. li definisce nei seguenti modi:

  • ​il delitto è doloso, o intenzionale, quando l'azione delittuosa del soggetto è preveduta e voluta. 
  • il delitto è preterintenzionale quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto. 

  • il delitto è colposo quando, anche se preveduto non è voluto dal soggetto e di verifica per negligenza, imprudenza e imperizia. 

Dalla norma si evince chiaramente che il dolo è la forma più grave di imputabilità, poiché nel momento in sui il soggetto commette il reato le  intenzioni e la capacità di intendere e di volere sono piene. 

Il fattore età 

l'imputabilità del soggetto non si esclude anche nei soggetti d'età avanzata perché non sempre la capacità di intendere e di volere viene compromessa con l'invecchiamento. Ciò significa che non ci sono limiti di età per essere ritenuti colpevoli e responsabili di un reato. Nel caso di soggetti anziani ciò che più incide sono le condizioni di salute del soggetto, che possono portare a forme di detenzione e pena più o meno dure a seconda della casistica. 

Capacità di intendere e di volere: la perizia psichiatrica 

Molto spesso la difesa di un soggetto imputato chiede la nomina di un esperto al fine di eseguire quella che viene definita la "perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato", al fine di evitare o diminuire l'imputabilità del reato. Ciò va a chiarire se il soggetto possa essere  affetto da un'infermità in grado di compromettere o eliminare la sua capacità di intendere e di volere. 


Fonti: Codice Penale

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