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Foto di minorenni online: cosa ci dice la legge

Spesso ci imbattiamo in foto di minorenni online sui social network, ma quello su cui ci vogliamo oggi focalizzare è se serva il consenso genitoriale o meno e ancora: se sono gli stessi genitori a postare la foto del proprio figlio minorenne, stanno infrangendo la legge?


La Giurisprudenza ci viene in aiuto per fare chiarezza su alcune domande: partiamo dalla più diffusa e discussa, ossia l’età del consenso. Partiamo dal fatto per il quale la privacy e la riservatezza sono il presupposto basilare per qualsiasi cittadino, minorenne o maggiorenne.

Se parliamo di foto di minorenni online, il focus si sposta però anche sul discorso di età del consenso, in quanto, un bambino o addirittura un neonato, non possono avere la capacità di intendere e di volere, pertanto, la loro tutela in termini di riservatezza e privacy, spetta alle scelte (e al buon senso) dei genitori.

L’esposizione incontrollata dei minori ai media è iniziata in Italia ben prima del fenomeno social network: parliamo degli Anni Ottanta, durante i quali nacquero numerosi programmi tv, i quali utilizzavano i bambini come strumento psicologico ed emozionale per aumentare lo sharing del pubblico.

In quegli anni, precisamente nel 1987, nasceva a Bologna il Telefono Azzurro che recita ancora oggi “Dalla parte dei bambini”. Il Telefono Azzurro fu la prima onlus italiana riconosciuta dall’ONU in Italia, per la salvaguardia dei diritti dei bambini; una linea telefonica per segnalare emergenze e illeciti su minori che divenne nel 2003, linea nazionale di emergenza per il minore, promossa dal Consiglio dei Ministri.

Ma vediamo ora cosa dice la legge in merito la tutela dei diritti per quanto riguarda la pubblicazione di foto di minorenni online.

Foto minorenni online: le sentenze

Secondo alcune sentenze (Tribunale di Rieti 7 mar 2019; Tribunale di Mantova 19 settembre 2017 e Tribunale di Roma 23 dicembre 2017) per la pubblicazione di foto di minorenni online occorre il consenso di entrambi i genitori, anche in caso di separazione di questi. Questo si traduce con il divieto di pubblicare foto dei propri figli sui social network, se uno dei due genitori si oppone e questo vale quindi anche, per foto di famiglia con un genitore presente nella stessa. Se quindi, nell’ipotesi per la quale una madre divorziata, alla quale siano stati affidati i figli, decide di scattare delle foto con essi e pubblicarla sui social, il padre potrebbe avvalersi del diritto di opporsi.

 A tutelare i diritti dei più piccoli interviene sia la legge nazionale, con istituzione di enti appositi e convenzioni (es. "Carta di Treviso"), ma anche la Comunità Internazionale con enti come l’ONU, con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli risalente al 1989.

Successivamente, sempre le Nazioni Unite hanno stilato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una serie di articoli inerenti la protezione dei minori da ogni forma di abuso e discriminazione, ponendo come enfasi la tutela di questi da parte degli adulti. L’articolo 19 in particolare, si esprime nei seguenti termini: “Hai diritto ad essere protetto/a da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento da parte di chiunque.” Questa frase significativa, esprime con poche parole il concetto di tutela del minore e la sua protezione per intero, da parte non solo dei genitori, ma anche dalle istituzioni, concetto che può essere esteso alla pubblicazione di foto di minorenni online.

Le fonti del Diritto Internazionale e comunitario non si esauriscono qui: la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del minore del 1996 e la Carta di Nizza del 2000 (art. 24) si esprimono anch’esse in materia di tutela del minore. Infine, con il più recente GDPR, il quale va a riformare il precedente Codice sulla privacy (D.Lgs196/2003), il minore viene trattato per la sua condizione di cittadino in primis, alla stregua di un cittadino di maggiore età, garantendo ulteriori tutele (e relative sanzioni in caso di violazione) sul discorso privacy.

Ma da quale età il minore può scegliere liberamente se essere pubblicato o meno sui social network? 

L’età del consenso per la pubblicazione foto minorenni online

L’età del consenso per la pubblicazione foto di minorenni online, da parte di un genitore, di terzi, o del minore stesso, parte, in Italia, dai 14 anni. A quest’età quindi, il minorenne può anche scegliere se pubblicare la propria foto online in autonomia senza dover chiedere il consenso ai genitori.
Questo è quello che viene stabilito dall’ Art. 2, comma 2 del Codice della privacy, adeguato dal D.Lgs. n. 101/ 2018.

Consenso violato per la pubblicazione di foto minorenni online: cosa fare

Chiunque posti foto di terze persone, senza il consenso di queste, minorenni o maggiorenni che siano, per qualsiasi scopo, rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni per violazione di dati personali. La punizione ai sensi dell’articolo 167, del Decreto Legislativo numero 196 del 2003, è esemplare e categorica per quanto riguarda la tutela della privacy dei cittadini.

Se si tratta di un minorenne vi è l’aggravante, come già detto, che questo non sempre abbia la capacità di intendere e di volere. In merito alle violazioni delle leggi in materia di tutela dei minori per quanto riguarda la pubblicazione di foto minorenni online, la legge ammette il ricorso immediato al Tribunale Civile, con appunto ricorso in via di urgenza (ai sensi dell’art 700 del Codice Civile). Si tratta quindi di una vera e propria tutela cautelare. Di cosa si tratta?

La tutela cautelare, prestata in situazioni di urgenza fa valere nell’immediato il diritto del minore ad essere protetto in una situazione che potrebbe rivelarsi per lui dannosa, pertanto, in attesa di un vero e proprio “giudizio” che potrebbe protrarsi nel tempo, il minore ha diritto a far valere un suo diritto fondamentale che si traduce con la rimozione immediata delle sue foto o video online.

Possiamo quindi affermare che in materia di tutela dei minori, per quanto riguarda la pubblicazione foto online, la legge è chiara ed esaustiva e permette l'azione immediata tramite il ricorso. 


Fonti:
-Convezione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza (art. 19)
-Codice della Privacy (art. 2, comma 2)
-Codice Civile (art. 700)

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