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Crediti privilegiati: quali sono e cosa comportano?

I crediti privilegiati sono quelli che godono di maggiori tutele rispetto ad altri. Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito.

I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce questa prelazione a determinati tipi di crediti che sembrano degni di una maggiore tutela.

Le cause legittime di prelazione

Quindi, in alcuni casi è obbligatorio dare la precedenza a certi soggetti invece che ad altri. La legge infatti, intende tutelare specifici interessi, di individuo che si trovano in situazioni particolari, hanno quindi più diritti rispetto a terzi.

In particolare quando si tratta di recuperare un credito, pur esistendo di base il concetto di par condicio creditorum, ci sono delle preferenze previste ad alcuni di essi.

Le cause legittime di prelazione si possono dividere tra:

  • privilegi
  • garanzie reali come il pegno e l’ipoteca

Il privilegio è previsto dall’art. 2745 cc, che afferma:

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità

Il pegno è un contratto reale, che si manifesta con la consegna di beni mobili a fronte di debiti contratti da un soggetto.

L’art. 2786 del codice civile infatti, dice che:

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa

Il creditore d’altro canto può custodire la cosa, ma non può farne uso, se non per necessità di conservazione della stessa.

Tra le cause legittime di prelazione c’è anche l’ipoteca, che ha come oggetto i beni immobili.

In particolare l’art. 2808 del codice civile, specifica che:

Sono capaci d'ipoteca:​1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817];
2) l'usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814];
3) il diritto di superficie [952];
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [975 ss.]

Per effettuare un’ipoteca, è necessaria l’iscrizione nel pubblico registro, ovvero nei registri immobiliari competenti in zona. Dura 20 anni dal momento dell’iscrizione. 

Cosa sono i crediti privilegiati?

Il legislatore, pur stabilendo il principio generale della cd. par condicio creditorum, in base al quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, ritiene che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri. Per questo motivo, si parla di crediti privilegiati: sono quelli che devono essere preferiti rispetto ad altri quando essi debbano essere soddisfatti e dunque pagati e i creditori sono più di uno, quando, cioè, sussiste concorso fra creditori.

Tali crediti godono, quindi, di una causa di prelazione, ossia attribuiscono al proprio titolare il diritto di ottenere soddisfacimento con precedenza rispetto agli altri creditori, che sono detti chirografari.

Il privilegio costituisce proprio una causa legittima di prelazione (lo sono anche il pegno e l’ipoteca) che viene accordata dalla legge tenendo conto della natura del credito a cui essa si riferisce: un esempio di crediti privilegiati sono i crediti da lavoro, come la retribuzione del lavoratore o quelli dello Stato in caso di mancato pagamento delle imposte.

Il fenomeno inverso al privilegio è la postergazione quando uno o più creditori, senza rinunciare al credito, permettono che il loro credito sia soddisfatto solo dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori che assumono, per effetto di questo, un carattere di privilegio indiretto.

Il testo dell’articolo 2467 del codice civile recita:

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Crediti privilegiati generali e speciali

I privilegi, a differenza del pegno e dell’ipoteca, scaturiscono dalla legge e non dalla volontà delle parti. Alcuni crediti per la loro particolare natura, sono ritenuti infatti dall’ordinamento meritevoli di una speciale tutela. Fondamentale distinzione nell’ambito dell’istituto in esame è quella, sancita dall’articolo 2746 del codice civile, tra privilegio generale e privilegio speciale.

È opportuno infine precisare che i privilegi possono essere accordati esclusivamente dal legislatore. In altri termini, la loro fonte può risiedere esclusivamente nella legge, non potendo essi nascere e risiedere nella volontà delle parti. Se ne prevedono due tipologie:

  • il privilegio generale che può essere esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del debitore (ad esempio la sua auto) che il creditore non potrà rivendicare nel caso in cui il primo li vendesse a terzi;
  • il privilegio speciale, invece, è riferito ad uno o più beni determinati (mobili o immobili) ed è giustificato dalla particolare relazione sussistente fra il bene stesso ed il credito cui accede: quando, ad esempio, viene venduta una macchina utensile il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in deposito ha il privilegio per il pagamento dell’attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui.

Crediti privilegiati: cosa accade se il debitore non paga?

Vediamo di capire meglio: in generale, quando il debitore non adempie alla propria obbligazione, quando cioè non compie la prestazione che deve, il creditore può attivarsi per far espropriare i suoi beni mediante il cd. processo esecutivo. 

Nelle situazioni più gravi, inoltre, può accadere che il debitore non solo non riesca a pagare uno dei propri debiti, ma non riesca a far fronte a tutte le proprie obbligazioni con mezzi di pagamento normalmente utilizzati, nell’ipotesi più semplice saldando in contanti o tramite bonifico. In questo secondo caso, il creditore può attivarsi per chiedere l’apertura di una delle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento,quella più conosciuta, ma non l’unica,è il fallimento.

Ad ogni modo, in entrambi i casi, i creditori sono titolari di una cd. garanzia generica sul patrimonio del debitore: significa che quest’ultimo risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, che,  pertanto, vengono espropriati.

Ma non è tutto: proprio in questo contesto si inserisce il principio indicato più sopra della cd. par condicio creditorum, che però non opera, e qui sta il punto cruciale della questione ,quando il credito sia assistito da una causa legittima di prelazione, con ciò ponendo tali crediti in una posizione di preferenza rispetto agli altri. Il creditore privilegiato sarà pagato prima, come detto, rispetto a quelli che non vantano crediti di questi tipo.

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