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Daspo: cos’è, come funziona

Il daspo è un divieto previsto dalla legge nei confronti di un individuo a seguito di gravi azioni di violenza e sancisce il divieto ad accedere alle manifestazioni sportive.
Il questore, con un provvedimento di tipo amministrativo, può disporre il veto che si tramuta in una vera e propria diffida.

Andiamo ad analizzare questa normativa molto discussa e purtroppo molto utilizzata nel nostro Paese ai fini di tutelare tutti i cittadini da possibili violenze durante, ad esempio, le partite di calcio.

Daspo: cos’è

Quando si parla di daspo è necessario sapere che si tratta innanzitutto di un acronimo, ovvero Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive.
La necessità di prevenire e controllare i disordini e le violenze durante le manifestazioni sportive nasce da un triste episodio avvenuto il 19 maggio del 1985: durante la finale di coppa dei campioni in Belgio, a Bruxelles, scoppiò una violenta lite tra i tifosi di Juventus e Liverpool che portò alla morte di 39 persone ed il ferimento di altrettante 600.
Nasce così, il 19 agosto dello stesso anno, la Convenzione Europea di Strasburgo con tematiche la violenza e i disordini creati dagli spettatori durante le manifestazioni sportive, con focus ovviamente sul calcio.

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Il Daspo Urbano

Qualche anno dopo, nel dicembre del 1989, in Italia viene introdotto quindi il daspo tramite la legge del 13 dicembre 1989 n. 401, in cui si enuncia che il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi ospitanti le manifestazioni sportive prestabilite e a tutti quei luoghi che concernano il trasporto, il transito o la sosta del soggetto diffidato.
La disciplina in materia è stata modificata e riformata da diversi provvedimenti negli anni, in modo da poter rimanere aggiornati e quindi tutelare i civili con più efficacia:

  • D.L. n. 717 del 22 dicembre 1994, convertito nella legge n. 45 del 24 febbraio 1995;
  • D.L. n. 336 del 20 agosto 2001, convertito nella legge n. 377 del 19 ottobre 2001;
  • D.L. n. 28 del 24 febbraio 2003, convertito nella legge n. 88 del 24 aprile 2003;
  • D.L. n. 162 del 17 agosto 2005, convertito nella legge n. 210 del 17 ottobre 2005 (conosciuta come legge Pisanu);
  • D.L. n. 8 dell’8 febbraio 2007, convertito nella legge n. 41 del 4 aprile 2017 (o meglio conosciuta come legge Amato).

Daspo e diffida

Essendo il daspo un provvedimento emesso da autorità amministrative che può arrivare ad una durata fino ai 5 anni, presuppone anche uno specifico provvedimento che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, prevede l’avviso al diretto interessato dell’avvio al procedimento, questo garantisce alla parte incriminata di presentare entro 15 giorni una dichiarazione difensiva e quindi di provare a tutelarsi dall’emissione del provvedimento.

L’azione di diffida diventa efficace solo dopo averla notificata al soggetto, come disposto nell’articolo 9 del regolamento, e quindi in vigore dalla prima manifestazione sportiva a seguito della notifica.

Questa prassi non viene rispettata se si parla di emissione del daspo in via di urgenza: questo provvedimento viene emanato in caso di comprovate azioni di violenza estremamente gravi e di pericolosità dell’individuo in Questione, servendo da tutela all’ordine pubblico.
In queste occasioni la diffida viene immediatamente emesso dal Questore, senza alcuna comunicazione preventiva dell’avvio al procedimento amministrativo.
Esiste un modo per tutelarsi anche da questa diffida tramite delle azioni legali per il suo annullamento in cui si esplicita il difetto del Questore nella procedura della legge n. 241 del 1990 inquanto non sussiste l’urgenza.

Negli anni sono state prese delle misure preventive cautelari differenti, tra queste troviamo il daspo con obbligo di firma: in questo caso dovrà essere comunicato entro 48 ore al reo l’obbligo di firma ed avverrà solamente una volta convalidato dal giudice per le indagini, quindi con riprova dal G.I.P. Verrà in fine detto al Procuratore della Repubblica del tribunale di competenza.
Nel caso il G.I.P. non dovesse convalidare tele obbligo, rimarrà in ogni caso il divieto di accesso alle manifestazione sportive come imposta dal daspo.

Daspo Urbano e daspo per i corrotti

Nel 2017 è stato introdotto il daspo urbano, regolamentato dal D.L. n. 14/2017 e convertito poi nella legge n. 48/2017, introdotto a favore della sicurezza interna delle città tutelando così la salute dei cittadini ed il decoro urbano. La pena amministrativa decisa dalla legge è, oltre ovviamente l’allontanamento dei luoghi prestabiliti, una sanzione pecuniaria amministrativa: la multa ha un importo compreso tra i 100 e i 300 euro.
La notifica dell’allontanamento da determinati contesti verrà presentata al reo nei tempi prestabiliti dalla legge dall’organo accertato ed infine comunicato immediatamente al Questore.

La necessità di tutelare queste aree e strutture prese principalmente d’assalto da atti di violenza e deturpamento è stata lampante con l’avanzamento degli anni e del triste degrado delle città:

  • Parchi pubblici e protetti
  • Aree di svolgimento per eventi, fiere e mercati cittadini
  • Musei, siti archeologici, luoghi d’interesse turistico, artistico e culturale
  • Istituti scolastici ed universitari
  • Presidi sanitari
  • Porti navali, aeroporti e stazioni ferroviarie
  • Stazioni di traporto pubblico e autostazioni

Recentemente, infine, è stata istituita una legge conosciuta come “spazzacorrotti” ed è la Legge n.3 del 2019 che prevede la messa in atto del daspo per i corrotti.

Entrando nel dettaglio di questa tipologia di daspo che fuoriesce totalmente dai confini degli eventi sportivi, il testo prevede la durata da cinque a sette anni per i soggetti con condanna per corruzione fino ai due anni.
Mentre per chi ha subito condanne superiori a questo lasso di tempo il daspo sarà perpetuo nel tempo, con una possibilità di tutelarsi solo dopo 12 anni dall’espiazione della pena.

Decreto sicurezza 2020

È stato riservato uno spazio anche nel nuovo decreto sicurezza 2020 (n. 130/2020), in forza a ciò che è accaduto negli ultimi anni: infatti prevede che tale misura amministrativa venga imposta anche a persone denunciate recentemente (entro 3 anni) o a soggetti condannati con sentenze non definitive presso pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento.
La stretta va sulle sentenze emesse per:

  • Delitti non colposi contro la persona o il patrimonio
  • Delitti aggravati da discriminazione per, ad esempio, motivi etnici o di genere
  • Delitti commessi in situazioni di gravi disordini
  • Reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in questo caso non è possibile stazionane inoltre nelle strette vicinanze di plessi scolastici, università, locali pubblici aperti al pubblico nei pressi del luogo in cui è avvenuto il misfatto

È importante ricordare infine che atti di violenza o di violazione in luoghi condivisi sono sempre un fenomeno da eliminare e da sanzionare, essendo dannoso per la quiete e la salute pubblica.

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