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Il Daspo Urbano

Dal Decreto Minniti del 2017 al “caso Willy”: dalla matrice del D.a.spo. in ambito sportivo, genesi e inasprimento di un sistema normativo per la tutela della sicurezza pubblica, vivibilità della città e decoro urbano.

Caratteristiche della misura e sanzioni irrogabili

Il Daspo urbano è un provvedimento amministrativo inserito nel nostro ordinamento dal Decreto Minniti sulle orme del D.a.spo. vero e proprio, acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive, misura di prevenzione personale volta a contrastare il fenomeno della verificazione di episodi violenti negli stadi.

La misura del Daspo Urbano, traendo spunto da quella applicata nel contesto sportivo già a partire dal 1989, è stata introdotta solo nel 2017 e successivamente modificata ad opera dei Decreti sicurezza del 2018 e del 2020 col chiaro intento di inasprirne il trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento punisce la condotta di chi ostacola l’accesso e la libera fruizione di specifici luoghi pubblici e, più in generale, si prefigge l’obiettivo di contrastare il degrado urbano attraverso l’allontanamento del trasgressore e l’irrogazione di una pena pecuniaria.

Il Daspo Urbano comporta l’allontanamento del soggetto che commette la condotta molesta dai luoghi indicati dalla norma, originariamente individuati nelle stazioni di trasporto pubblico; autostazioni; stazioni ferroviarie; infrastrutture marittime e aeroporti.

A tali luoghi, gli interventi normativi recenti, hanno aggiunto gli istituti scolastici e universitari; le aree museali; i siti archeologici; i complessi monumentali; le aree adibite a verde pubblico e, in generale, i luoghi di particolare interesse turistico. L’elencazione è stata ulteriormente allargata dal c.d. Decreto sicurezza o Salvini (D.L. n. 113/2018) con l’aggiunta dei presidi sanitari e delle zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli.

L’allontanamento dai suddetti spazi viene ordinato dallo stesso accertatore che rivolge l’ordine scritto al trasgressore, indicandone le motivazioni e specificando che la misura ha efficacia per 48 ore.

Il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che varia da euro 100 a 300, per la cui irrogazione è competente la persona del Sindaco.

Quest’ultimo è, invero, il responsabile della “sicurezza urbana”, intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città.

Nel caso di violazione dell’ordine di allontanamento, la sanzione amministrativa applicata sarà aumentata del doppio.


Il Daspo Urbano per i condannati

Il decreto Minniti ha previsto il divieto di accesso o di stazionamento nelle vicinanze di scuole, Università e locali aperti al pubblico per coloro i quali siano stati precedentemente condannati per spaccio di sostanze stupefacenti in relazione a fatti di reato commessi presso quei luoghi.

Il D.L. n. 113/2018 ha introdotto un provvedimento analogo a carico di coloro che abbiano subito condanne per reati commessi in occasione di disordini gravi verificatisi all’interno di locali aperti al pubblico.

Infine, il D.L. n. 130/2020, intervenendo in materia di immigrazione e sicurezza, ha esteso le maglie applicative del Daspo Urbano, disponendo che i condannati negli ultimi tre anni per le condotte di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche con sentenza non ancora passata in giudicato, non possano stazionare nelle immediate vicinanze di scuole, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico o esercizi pubblici che si trovino nei luoghi in cui si sono verificati i fatti oggetto di sanzione penale.

Per i trasgressori del divieto suddetto è prevista la condanna alla reclusione da mesi sei ad anni due e della multa da euro 8.000 a 20.000.


La funzione del questore

L’ordine di allontanamento eseguito dall’agente accertatore è trasmesso in copia al questore che avrà il potere di disporre l’applicazione del Divieto di accesso al trasgressore che reiteri la condotta vietata, esponendo la pubblica sicurezza ad un pericolo.

Sarà compito del questore indicare le aree interessate dalla misura adottata per un periodo massimo di un anno o financo di due anni nel caso in cui il destinatario risulti essere stato precedentemente condannato per reati contro la persona o il patrimonio.

Nel caso di trasgressione del dovere imposto dal questore, la pena sarà quella dell’arresto fino ad un anno (o due anni per i condannati).

I D.L. n. 113/2018 e n. 130/2020 hanno inasprito la misura, riconoscendo in capo al questore il potere di impedire l’accesso a specifici esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento ai soggetti che siano stati attinti da denuncia negli ultimi tre anni o che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio nonché per delitti aggravati da motivi discriminatori o commessi in occasione di disordini gravi.

Il divieto può riguardare altresì i pubblici esercizi o i locali di pubblico trattenimento siti nell’intera provincia e può interessare coloro che siano stati posti in stato di arresto o di fermo convalidato o siano stati condannati anche con sentenza non definitiva per i reati sopra indicati.

La pena inflitta al trasgressore sarà quella della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 8.000 a 20.000.


Il “Daspo Willy”

Willy Duarte Monteiro è stato ucciso a seguito di pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro.

I responsabili hanno agito fuori da una discoteca dove il giovane cuoco di ventuno anni era intervenuto per difendere un amico in difficoltà. Dal caso ha tratto origine la c.d. “norma Willy”, inserita nel contesto normativo con l’intento di punire più rigidamente gli autori di disordini e di atti di violenza.

A seguito dell’introduzione del “Willy Daspo”, il questore può disporre l’allontanamento da specifici locali e servizi pubblici, prevedendosi la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 20.000 per coloro i quali violino il suddetto provvedimento.

Riferimenti normativi

-    Decreto Minniti (D.L. 20 febbraio 2017, n. 14);
-    Decreto sicurezza del 2018 o c.d. Decreto Salvini (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113);
-    Decreto sicurezza del 2020 (D.L. 21 ottobre 2020, n. 130).


Avv. Marina Di Dio

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