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Lesioni stradali: cosa sono e quali sono le sanzioni?

Le lesioni stradali sono un reato autonomo dal 2016, ovvero da quando la legge 41/2016 ha introdotto la fattispecie specifica. Vediamo cosa dice la norma, quali sono le sanzioni e le ultime novità in materia.

Fino a pochi anni fa nel nostro Paese non esisteva un reato specifico, e i danni provocati da incidenti stradali venivano fatti rientrare nelle lesioni personali. Solo con l’introduzione della legge n. 41 del 2016 è stata descritta una fattispecie separata, inerente le violazioni del codice della strada.

Recentemente, inoltre, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che, per ottenere i rimborsi, non si procederà più d’ufficio, ma tramite querela di parte. Si tratta di una novità introdotta per accelerare i tempi, anche se bisogna attendere l’approvazione del Parlamento e la successiva attuazione.

Ma facciamo un passo indietro e proviamo a capire cosa prevede la legge attuale.

Cosa si intende per lesioni stradali?

Come abbiamo accennato, il reato di lesioni stradali colpose non aveva una disciplina autonoma fino a pochi anni fa, e veniva individuato semplicemente come una circostanza aggravante del reato di lesioni personali colpose.
Tutto è cambiato in seguito all’introduzione della legge 41/2016, che ha modificato l’art. 590 bis del codice penale, come segue:

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Come possiamo notare la norma si riferisce a danni arrecati ad altri per colpa, ovvero per non avere osservato quanto previsto dal Codice della Strada.

La colpa è un elemento psicologico descritto dall’art. 43 c.p. nel seguente modo:

Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Ai fini giuridici, una lesione viene definita come una malattia nel corpo o nella mente. Sulla nozione, ad ogni modo, si è espressa anche la Cassazione con la sentenza n. 40428/2009 sottolineando che si tratta di:

una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

Tipologie di lesioni

Le lesioni stradali o personali colpose possono essere di 3 tipologie:

  • lievi;
  • gravi;
  • gravissime.

Nel primo caso, il soggetto non è in grado di svolgere le attività normali per un breve periodo che non deve superare 40 giorni.
Sono gravi, invece, se mettono in pericolo la vita della persone e se il periodo di inabilità supera i 40 giorni. Ma non solo, in questa categoria rientrano anche limitazioni apprezzabili come la perdita dell’udito ad un solo orecchio o alterazioni di altri sensi. In sostanza, la giurisprudenza fa rientrare in tale ipotesi lo sconvolgimento di alcune funzioni organiche fondamentali.

Le lesioni gravissime si riferiscono a malattie incurabili in modo certo e probabile, alla perdita di un senso o di un arto, di un organo, del linguaggio o ad una deformazione al volto.

Quali sono le sanzioni?

Per quanto riguarda le sanzioni, la legge 41/2016 ha previsto delle disposizioni ad hoc per le lesioni stradali gravi e gravissime, causate per una violazione al Codice della Strada.
Solo la fattispecie lieve continua ad essere disciplinata dall’art. 590 c.p, per le altre è necessario fare riferimento all’art. 590 bis.

La punizione prevista è la reclusione da 3 mesi a un anno per danni gravi e da 1 a 3 anni per quelli gravissimi.

Le pene possono però aumentare se il responsabile era alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Inoltre, vengono citate alcune categorie di soggetti, ovvero:

  • conducenti per il trasporto di persone;
  • autisti che trasportano cose;
  • conducenti di veicoli con carico superiore a 3,5 t, di autobus, o con numero di passeggeri superiore a 8.

In relazione ai suddetti soggetti sono previste circostanze aggravanti ad effetto speciale in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso in cui il conducente del veicolo a motore sia risultato in stato di ebbrezza alcolica oppure, a prescindere dall’alterazione psico-fisica, abbia commesso determinate violazioni del CdS (es. procedere in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, oppure attraversare un incrocio con il semaforo disposto al rosso o circolare contromano).

Ulteriori aggravanti sono rappresentate dal circolare senza patente, anche qualora sia stata sospesa o revocata, e conducendo un veicolo privo di assicurazione obbligatoria.

Un'attenuante è invece rappresentata dal fatto che l'evento non sia stato causato in maniera esclusiva dalla condotta del soggetto.

Infine, se le lesioni stradali vengono commesse nei confronti di più soggetti, si applica la sanzione più grave, aumentata fino al triplo, sino a un massimo di 7 anni.

L’autore della violazione, ad ogni modo, può essere soggetto anche a sanzioni amministrative accessorie quali il ritiro, la sospensione o la revoca della patente.

Lesioni stradali: novità per chiedere il risarcimento

La legge 134 del 2021 ed il decreto attuativo prevedono che il reato che ci occupa divenga sempre procedibile a querela a far data dal 30 dicembre 2022, se questa non verrà proposta si estinguerà ed i giudizi aperti si chiuderanno.

Ad ogni modo si attende in materia anche un intervento da parte della Corte costituzionale.

Fonti normative

  • Legge n. 41/2016
  • Art. 590 bis c.p.
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